CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 7811/2026Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 23663/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 7811-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:MENAGUALE Rocco e GENUA Antonello, rappresentati e difesi dall’AvvocatoLuca Gentile;- ricorrenti –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, viaBaiamonti, n. 25;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per laRegione Abruzzo, n. 28 del 2026, pubblicata il 26 gennaio 2026;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 7811/2026Numero sezionale 81/2026Numero di raccolta generale 23663/2026Data pubblicazione 21/07/2026ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola