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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04901/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14179/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 441/2018 depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la proprietà di questi ultimi sul terreno sito in Comune di Affile, località C olle Foggiano,distinto al nuovo catasto, foglio 6, particella n . 625 e 678 per l’intervenuto acquisto da parte degli stessi con scrittura privata del 1°settembre 1978.

2. La Corte d’Appello di Roma, in accogli mento dell’ appello e in riforma della sentenza d i primo grado, rigetta va le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che dall’esame della documentazione e , in particolare , della scrittura privata sopra citata era insussistente il consensus in idem placitus necessario per produrre l’effetto traslativo della proprietà del cespite in oggetto.

Nella scrittura suddetta, infatti , mancava la sottoscrizione degli acquirenti che l’avevano prodotta in giudizio 28 anni dopo, nell’anno 2006 , successivamente all’intervenuta donazione fatta dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] in data 20 aprile 1990 ed avente ad oggetto il medesimo cespite.

Di conseguenza,il consenso dell’alienante, al tempo della proposizione della domanda Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 giudiziale di accertamento della proprietà del bene in virtù di detta scrittura privata, doveva intendersi già revocato, essendo già venuta meno la sua volontà a seguito della donazione del medesimo cespite.

Inoltre, vi erano ulteriori elementi a sostegno del mancato perfezionamento del consenso rappresentati dall’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e dal fatto che nella scrittura era indicat o genericamente da corrispondere “dopo la firma”, s enza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabili.

Non poteva trovare accoglimento la domanda di usucapione del cespite avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per assoluta mancanza di prova circa la sussistenza dei requisiti necessari per detto acquisto, risultando che il possesso non era mai stato trasferito successivamente alla scrittura privata e che già in un precedente giudizio restitutorio intrapreso d a i medesimi attori , questiavevano visto rigettarsi la domanda per mancanza di prova in ordine alloro possesso.

3. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] unico erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con il controricorso.

In proposito è sufficiente rilevare che la spedizione è avvenuta tempestivamente il 30 aprile 2018 nei confronti di tutte le parti intimate e la rinnovazione della notifica non andata a buon Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 fine per la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta tempestivamente dal ricorrente sicché il ricorso deve ritenersi tempestivo per la duplice ragione della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio e della tempestiva notifica alle altre parti processuali, circostanza che avrebbe determina to solo la necessità della rinnovazionedell’unica notifica del ricorso non andata a buon fine .

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione degli artt.1326 e 2702 c.c. e 215 c.p.c.

La censura si appunta avverso la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale la scrittura prodotta in giudizio dagli acquirenti manca della loro sottoscrizione ed è prodotta ventotto anni dopo la stipula.

Il ricorrente evidenzia che costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale la produzione del documento contenente il regolamento contrattuale integra gli estremi di un equipollente della sottoscrizione e sortisce tramite l’attività processuale di produzione in giudizio un effetto sostanziale qualequello della conclusione del contratto.

Nella fattispecie la parte ricorrente ha prodotto da subito la scrittura chiedendone l’applicazione e, dunque , tale produzione avrebbe valore equipollente alla sottoscrizione.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione degli articoli 214 e 215 c.p.c. e dell’articolo 2702 c.c.

La controparte a seguito della produzione in giudizio della scrittura privata non ha avanzato alcuna eccezione né in merito alla produzione di copia del medesimo documento né in merito alla sottoscrizione.Non vi è stato alcun disconoscimento della scrittura e,infatti, il T ribunale l’ha considerata come riconosciut a ex articolo Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 5 215 c.p.c..Solo con l’atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’assunto,sostenendo che in qualità di eredi non era necessario effettuare il disconoscimento , spettando a gli attori fornire la piena prova dell’autenticità della scrittura chiedendone la verificazione ex artic olo 216 c.p.c. .

Erroneamente i l giudice d’appello ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione delle parti acquirenti privasse il documento di ogni efficacia.

Tale motivazione contrasterebbe con gli articoli 214 e 215 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza, infatti, i l disconoscimento della scrittura privata previsto dall’articolo 215 , secondo comma , c.p.c. deve essere formulato entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura mentre caso in esame nessun disconoscimento è stato effettuato nel giudizio di primo grado, neanche ai sensi dell’articolo 214 c.p.c.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.782 e 2699 c.c.

Secondo la Corte d’Appello di Roma, nel caso in esame la volontà di vendere il terreno sarebbevenuta meno per effetto della scrittura privata non autenticata del 24/04/1990 con la quale il proprietario (già venditore ) [OSCURATO:PERSONA] aveva donato il medesimo terreno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza contrasterebbe con l’articolo 782 c.c. in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullitàe in difetto deve considerarsi nulla.

Ne consegue che la nullità della donazione rende irrilevante la volontà del donante in esso manifestata.

Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 3.1 Iprimi tre motivi di ricorso, che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibilii primi due e infondato il terzo.

La parte ricorrente aveva agito in primo grado nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare il loro diritto di proprietà del terreno sito in Comune di Affile, località [OSCURATO:PERSONA], distinto al nuovo catasto, foglio 6, particella n. 625 e 678 per l’intervenuto acquisto da parte degli stessi con scrittura privata del 1° settembre 1978.

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda evidenzia ndo che la suddetta scrittura privata mancava del la sottoscrizione degli acquirenti che l’avevano prodotta in giudizio 28 anni dopo, nell’anno 2006, successivamente all’intervenuta donazione fatta dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] in data 20 aprile 1990 ed avente ad oggetto il medesimo cespitee, dunque, che mancava il consensus in idem placitus necessario per produrre l’effetto traslativo della proprietà del cespite in oggetto.

Infatti, il consenso dell’alienante, al tempo della proposizione della domanda giudiziale di accertamento della proprietà del bene in virtù di detta scrittura privata, doveva intendersi già revocato, essendo già venuta meno la sua volontà a seguito della donazione del medesimo cespite.

Inoltre, vi erano ulteriori elementi a sostegno del mancato perfezionamento del consenso rappresentati dall’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e dal fatto che nella scrittura era indicato genericamente da corrispondere “dopo la firma”, senza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabili.

Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 3.2 Ciò premesso risulta evidente che il ricorrente con le censure svolte con i primi due motivi non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata.

Infatti, la Corte d'Appello non ha ritenuto invalida la scrittura privata perché mancante della sottoscrizione dei ricorrenti che l’hanno prodotta in giudizio, ma al contrario l’ha ritenuta potenzialmente produttiva di effetti salvo il fatto che al momento del perfezionamento del contratto mediante la manifestazione di volontà degli acquirenti derivante dalla produzione della scrittura privata del 1978 priva della loro sottoscrizione doveva ritenersi venuta meno la volontà dell’alienante che nel 1990 aveva effettuato una donazione del medesimo terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], oggi controricorrente. 3.3 Questo profilo è oggetto di censura con il terzo motivo che risulta anch’esso infondato anche se la motivazione della Corte d’Appello è erronea e deve essere corretta ex art. 384, comma 4, c.p.c. senza che ciò comporti la cassazione della sentenza essendo invece corretto il dispositivo.

I ricorrenti hanno eccepito la nullità della suddetta donazione e hanno censurato il fatto che la Corte d'Appello ha omesso del tutto di esaminare la suddetta eccezione e, come si è detto, ha erroneamente ritenuto che tale atto avesse l’effetto implicito di revocare la volontà di cedere il terreno espressa con la precedente scrittura privata.

Sotto tale aspetto la censura è fondata perché l’effetto di implicita revoca della volontà precedentemente manifestata non può derivare da un atto nullo per mancanza di forma come la donazione in esame, t uttavia , deve confermarsi la decisione di Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 rigetto della domanda dei ricorrenti in quanto al momento della produzionein giudizio della scrittura privata del 1978 priva della loro sottoscrizione la parte venditrice nella persona di [OSCURATO:PERSONA] era deceduta.

I ricorrenti, infatti, hanno agito in giudizio sin dalla citazione in primo grado nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] i sicché il contratto privo della loro sottoscrizione non può dirsi perfezionato mediante la manifestazione di volontà derivante dalla produzione documentale.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di dirittocui il collegio intende dare continuità: Il contraente la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farnevalere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto.

In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore" l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia deceduta,con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi. (Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 07/05/1997, Rv. 504116 -01).

In altri termini, nei contratti per la conclusione dei quali è prescritta dalla legge sotto pena di nullità la forma scritta ad substantiam ( artt. 1325 , n.4, e 1350 c.c.) e nel cui ambito si inscrivela compravendita immobiliare questa esigenza formale non impedisce che il consenso possa formarsi in momenti successivi.

Ne deriva che il contraente, la cui sottoscrizione non figura nel Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 documento rappresentativo di un contratto per il quale sia dalla legge richiesta a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti, contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo, con proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto: in tali evenienze, la domanda giudiziale, o il successivo scritto, assumono valore equipollente della firma mancante; ciò solamente se "medio tempore” l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o come nel caso che occupa la corte non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti di suoi eredi (in proposito anche cass:16.10.1969 n. 3338; 2.10.1973 n. 2460; 6.7.1982 n. 4039: 7.7.1988 n. 4471: 24 4.1990 n. 3440).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell’articolo 1376c.c.

La censura si appunta avverso la statuizione della sentenza circa la mancanza di elementi a sostegno del perfezionamento del consenso quali l’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo.

Secondo il ricorrente essendo un contratto di compravendita gli effetti reali si producono con il consenso delle parti mentre il pagamento del prezzo e la consegna del bene sono obblighi che nascono dal contratto mentre il trasferimento della proprietà avviene istantaneamente non appena le parti abbiano raggiunto l’accordo di vendita, sottoscrivendo il relativo contratto.

Dunque, il passaggio di proprietà dell’immobile dal venditore al compratore avviene anche in mancanza di pagamento del prezzo. 4.1Il quarto motivo di ricorso è inammissibile .

Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 Le argomentazioni spese dalla Corte d'Appello circa la mancanza di prova del perfezionamento del contratto per l’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e per il fatto che nel la scrittura era indicato genericamente da corrispondere “dopo la firma”, senza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabilisono svolte ad abundantiam rispetto a quella dirimente di mancato perfezionamento del contratto per il venir meno della volontà dell’alienante.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che: Èinammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratiodecidendi" della medesima.

Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse(Sez. 1 , Ord . n. 8755 del 2018 ).

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 14179sez.

S2 - ud. 12 / 12 /2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000, più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14179/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 441/2018 depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la proprietà di questi ultimi sul terreno sito in Comune di Affile, località C olle Foggiano,distinto al nuovo catasto, foglio 6, particella n . 625 e 678 per l’intervenuto acquisto da parte degli stessi con scrittura privata del 1°settembre 1978. 2. La Corte d’Appello di Roma, in accogli mento dell’ appello e in riforma della sentenza d i primo grado, rigetta va le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,la Corte d’Appello evidenziava che dall’esame della documentazione e , in particolare , della scrittura privata sopra citata era insussistente il consensus in idem placitus necessario per produrre l’effetto traslativo della proprietà del cespite in oggetto. Nella scrittura suddetta, infatti , mancava la sottoscrizione degli acquirenti che l’avevano prodotta in giudizio 28 anni dopo, nell’anno 2006 , successivamente all’intervenuta donazione fatta dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] in data 20 aprile 1990 ed avente ad oggetto il medesimo cespite. Di conseguenza,il consenso dell’alienante, al tempo della proposizione della domanda Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 giudiziale di accertamento della proprietà del bene in virtù di detta scrittura privata, doveva intendersi già revocato, essendo già venuta meno la sua volontà a seguito della donazione del medesimo cespite. Inoltre, vi erano ulteriori elementi a sostegno del mancato perfezionamento del consenso rappresentati dall’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e dal fatto che nella scrittura era indicat o genericamente da corrispondere “dopo la firma”, s enza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabili. Non poteva trovare accoglimento la domanda di usucapione del cespite avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per assoluta mancanza di prova circa la sussistenza dei requisiti necessari per detto acquisto, risultando che il possesso non era mai stato trasferito successivamente alla scrittura privata e che già in un precedente giudizio restitutorio intrapreso d a i medesimi attori , questiavevano visto rigettarsi la domanda per mancanza di prova in ordine alloro possesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] unico erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con il controricorso. In proposito è sufficiente rilevare che la spedizione è avvenuta tempestivamente il 30 aprile 2018 nei confronti di tutte le parti intimate e la rinnovazione della notifica non andata a buon Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 fine per la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta tempestivamente dal ricorrente sicché il ricorso deve ritenersi tempestivo per la duplice ragione della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio e della tempestiva notifica alle altre parti processuali, circostanza che avrebbe determina to solo la necessità della rinnovazionedell’unica notifica del ricorso non andata a buon fine . 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione degli artt.1326 e 2702 c.c. e 215 c.p.c. La censura si appunta avverso la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale la scrittura prodotta in giudizio dagli acquirenti manca della loro sottoscrizione ed è prodotta ventotto anni dopo la stipula. Il ricorrente evidenzia che costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale la produzione del documento contenente il regolamento contrattuale integra gli estremi di un equipollente della sottoscrizione e sortisce tramite l’attività processuale di produzione in giudizio un effetto sostanziale qualequello della conclusione del contratto. Nella fattispecie la parte ricorrente ha prodotto da subito la scrittura chiedendone l’applicazione e, dunque , tale produzione avrebbe valore equipollente alla sottoscrizione. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione o falsa applicazione degli articoli 214 e 215 c.p.c. e dell’articolo 2702 c.c. La controparte a seguito della produzione in giudizio della scrittura privata non ha avanzato alcuna eccezione né in merito alla produzione di copia del medesimo documento né in merito alla sottoscrizione.Non vi è stato alcun disconoscimento della scrittura e,infatti, il T ribunale l’ha considerata come riconosciut a ex articolo Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 5 215 c.p.c..Solo con l’atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’assunto,sostenendo che in qualità di eredi non era necessario effettuare il disconoscimento , spettando a gli attori fornire la piena prova dell’autenticità della scrittura chiedendone la verificazione ex artic olo 216 c.p.c. . Erroneamente i l giudice d’appello ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione delle parti acquirenti privasse il documento di ogni efficacia. Tale motivazione contrasterebbe con gli articoli 214 e 215 c.p.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, i l disconoscimento della scrittura privata previsto dall’articolo 215 , secondo comma , c.p.c. deve essere formulato entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura mentre caso in esame nessun disconoscimento è stato effettuato nel giudizio di primo grado, neanche ai sensi dell’articolo 214 c.p.c. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.782 e 2699 c.c. Secondo la Corte d’Appello di Roma, nel caso in esame la volontà di vendere il terreno sarebbevenuta meno per effetto della scrittura privata non autenticata del 24/04/1990 con la quale il proprietario (già venditore ) [OSCURATO:PERSONA] aveva donato il medesimo terreno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza contrasterebbe con l’articolo 782 c.c. in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullitàe in difetto deve considerarsi nulla. Ne consegue che la nullità della donazione rende irrilevante la volontà del donante in esso manifestata. Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 3.1 Iprimi tre motivi di ricorso, che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibilii primi due e infondato il terzo. La parte ricorrente aveva agito in primo grado nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare il loro diritto di proprietà del terreno sito in Comune di Affile, località [OSCURATO:PERSONA], distinto al nuovo catasto, foglio 6, particella n. 625 e 678 per l’intervenuto acquisto da parte degli stessi con scrittura privata del 1° settembre 1978. La Corte d’Appello ha rigettato la domanda evidenzia ndo che la suddetta scrittura privata mancava del la sottoscrizione degli acquirenti che l’avevano prodotta in giudizio 28 anni dopo, nell’anno 2006, successivamente all’intervenuta donazione fatta dal proprietario [OSCURATO:PERSONA] in data 20 aprile 1990 ed avente ad oggetto il medesimo cespitee, dunque, che mancava il consensus in idem placitus necessario per produrre l’effetto traslativo della proprietà del cespite in oggetto. Infatti, il consenso dell’alienante, al tempo della proposizione della domanda giudiziale di accertamento della proprietà del bene in virtù di detta scrittura privata, doveva intendersi già revocato, essendo già venuta meno la sua volontà a seguito della donazione del medesimo cespite. Inoltre, vi erano ulteriori elementi a sostegno del mancato perfezionamento del consenso rappresentati dall’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e dal fatto che nella scrittura era indicato genericamente da corrispondere “dopo la firma”, senza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabili. Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 3.2 Ciò premesso risulta evidente che il ricorrente con le censure svolte con i primi due motivi non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. Infatti, la Corte d'Appello non ha ritenuto invalida la scrittura privata perché mancante della sottoscrizione dei ricorrenti che l’hanno prodotta in giudizio, ma al contrario l’ha ritenuta potenzialmente produttiva di effetti salvo il fatto che al momento del perfezionamento del contratto mediante la manifestazione di volontà degli acquirenti derivante dalla produzione della scrittura privata del 1978 priva della loro sottoscrizione doveva ritenersi venuta meno la volontà dell’alienante che nel 1990 aveva effettuato una donazione del medesimo terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA], oggi controricorrente. 3.3 Questo profilo è oggetto di censura con il terzo motivo che risulta anch’esso infondato anche se la motivazione della Corte d’Appello è erronea e deve essere corretta ex art. 384, comma 4, c.p.c. senza che ciò comporti la cassazione della sentenza essendo invece corretto il dispositivo. I ricorrenti hanno eccepito la nullità della suddetta donazione e hanno censurato il fatto che la Corte d'Appello ha omesso del tutto di esaminare la suddetta eccezione e, come si è detto, ha erroneamente ritenuto che tale atto avesse l’effetto implicito di revocare la volontà di cedere il terreno espressa con la precedente scrittura privata. Sotto tale aspetto la censura è fondata perché l’effetto di implicita revoca della volontà precedentemente manifestata non può derivare da un atto nullo per mancanza di forma come la donazione in esame, t uttavia , deve confermarsi la decisione di Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 rigetto della domanda dei ricorrenti in quanto al momento della produzionein giudizio della scrittura privata del 1978 priva della loro sottoscrizione la parte venditrice nella persona di [OSCURATO:PERSONA] era deceduta. I ricorrenti, infatti, hanno agito in giudizio sin dalla citazione in primo grado nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] i sicché il contratto privo della loro sottoscrizione non può dirsi perfezionato mediante la manifestazione di volontà derivante dalla produzione documentale. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di dirittocui il collegio intende dare continuità: Il contraente la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farnevalere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, "medio tempore" l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia deceduta,con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi. (Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 07/05/1997, Rv. 504116 -01). In altri termini, nei contratti per la conclusione dei quali è prescritta dalla legge sotto pena di nullità la forma scritta ad substantiam ( artt. 1325 , n.4, e 1350 c.c.) e nel cui ambito si inscrivela compravendita immobiliare questa esigenza formale non impedisce che il consenso possa formarsi in momenti successivi. Ne deriva che il contraente, la cui sottoscrizione non figura nel Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 documento rappresentativo di un contratto per il quale sia dalla legge richiesta a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti, contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questo, con proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto: in tali evenienze, la domanda giudiziale, o il successivo scritto, assumono valore equipollente della firma mancante; ciò solamente se "medio tempore” l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o come nel caso che occupa la corte non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti di suoi eredi (in proposito anche cass:16.10.1969 n. 3338; 2.10.1973 n. 2460; 6.7.1982 n. 4039: 7.7.1988 n. 4471: 24 4.1990 n. 3440). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato:violazione e falsa applicazione dell’articolo 1376c.c. La censura si appunta avverso la statuizione della sentenza circa la mancanza di elementi a sostegno del perfezionamento del consenso quali l’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo. Secondo il ricorrente essendo un contratto di compravendita gli effetti reali si producono con il consenso delle parti mentre il pagamento del prezzo e la consegna del bene sono obblighi che nascono dal contratto mentre il trasferimento della proprietà avviene istantaneamente non appena le parti abbiano raggiunto l’accordo di vendita, sottoscrivendo il relativo contratto. Dunque, il passaggio di proprietà dell’immobile dal venditore al compratore avviene anche in mancanza di pagamento del prezzo. 4.1Il quarto motivo di ricorso è inammissibile . Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 Le argomentazioni spese dalla Corte d'Appello circa la mancanza di prova del perfezionamento del contratto per l’oggettiva incertezza sull’effettiva corresponsione del prezzo e per il fatto che nel la scrittura era indicato genericamente da corrispondere “dopo la firma”, senza ulteriori specificazioni che in mancanza della firma sarebbero state indispensabilisono svolte ad abundantiam rispetto a quella dirimente di mancato perfezionamento del contratto per il venir meno della volontà dell’alienante. Questa Corte ha ripetutamente affermato che: Èinammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratiodecidendi" della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse(Sez. 1 , Ord . n. 8755 del 2018 ). 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 14179sez. S2 - ud. 12 / 12 /2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000, più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 04901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris