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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 47812/2022

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la seguente 19 Die 2022 SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vr) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Verona rigettava i ricorsi proposti ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale.

2. Propongono ricorso per cassazione i due interessati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] - Nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione; violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza del Gip in quanto radicalmente priva di motivazione, non potendo, dunque, limitarsi ad integrarla; la lettura congiunta del provvedimento genetico e del decreto di urgenza del pubblico ministero indicherebbero, infatti, un'assoluta identità di testo e di contenuti, eccezion fatta per qualche parola o mera clausola di stile.

Emergerebbe evidente, allora, che il Gip non avrebbe compiuto alcuna autonoma valutazione del materiale di indagine, ma si sarebbe appiattito sulle posizioni del pubblico ministero, cosicché il suo provvedimento avrebbe dovuto essere annullato; - la stessa censura, poi, è sollevata con riguardo al fumus dei reati contestati ed al legame di questi con le singole posizioni; l'ordinanza, in particolare, si limiterebbe ad una mera enunciazione di alcune emergenze investigative, senza evidenziare un qualunque collegamento con gli indagati e con le condotte loro contestate.

Con particolare richiamo alle violazioni del d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, mancherebbe ogni riferimento alle specifiche contestazioni, così come alle somme coinvolte a titolo di profitto dei reati, sulle quali la motivazione risulterebbe ancora apparente e priva di qualunque indicazione specifica; - ancora le medesime contestazioni, poi, attengono al periculum in mora, che sarebbe stato individuato con motivazione apparente, specie quanto alla somma di 6.245,20 euro sequestrata al ricorrente; nessun elemento ne indicherebbe un rapporto pertinenziale con i reati, così come sarebbe del tutto assente l'indicazione delle ragioni sottese al vincolo cautelare.

Ancora sul punto, poi, l'ordinanza risulterebbe contraddittoria, perché non spiegherebbe come mai tali ragioni di urgenza non avessero inizialmente giustificato un sequestro preventivo; l'originario provvedimento cautelare, infatti, sarebbe consistito in un sequestro probatorio, peraltro poi annullato dal tribunale del riesame.

Raimondi -Violazione degli artt. 24-ter, 53, d.

Igs. 8 giugno 2001, n. 231.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", è indagato soltanto per il delitto associativo, non per reati fine, l'ordinanza non motiverebbe sul fatto che lo stesso avrebbe agito in nome e per conto della società, o che questa sarebbe stata coinvolta o, comunque, si sarebbe avvantaggiata del reato.

Ciò, peraltro, sul presupposto di condividere l'indirizzo che ammette che il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. generi autonomamente un profitto, a prescindere dai reati fine.

Negli stessi termini, poi, si contesta che dal provvedimento non emergerebbe né l'interesse (soggettivo) né il vantaggio (oggettivo) che la stessa società avrebbe ottenuto, come invece richiesto dall'art. 5, d.

Igs. n. 231 del 2001; il radicale difetto di motivazione sul punto, dunque, imporrebbe ulteriormente l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, non si riscontra affatto la nullità denunciata per mancanza o apparenza della motivazione.

Già il Tribunale del riesame, infatti, ha sottolineato che il provvedimento cautelare genetico contiene sì, nella prima parte, la trascrizione integrale del decreto di sequestro probatorio (poi parzialmente annullato in sede di riesame), ma solo attraverso il richiamo agli esiti delle indagini contenuti nelle varie annotazioni di polizia giudiziaria in atti, ossia in veste riepilogativa; la seconda parte della stessa ordinanza (pp. 16 e ss.), invece, dà conto delle valutazioni compiute dal G.i.p. sul materiale investigativo medesimo, degli elementi individuati a riscontro delle ipotesi di reato (a muover da quella associativa), dei ruoli riconosciuti in capo ai singoli indagati, delle ragioni e delle forme del vincolo reale imposto.

Attraverso una lettura complessiva dell'originario decreto, dunque, il Tribunale del riesame ha riconosciuto - con congrua motivazione in fatto, non censurabile in questa sede - che il G.i.p. aveva offerto una propria ed adeguata lettura dell'ampio materiale investigativo sottopostogli, così da emergerne una valutazione autonoma, che - pur riprendendo alcune espressioni utilizzate dal pubblico ministero - non rappresenta affatto un mero "copia-incolla" del provvedimento d'urgenza, come denunciato nel ricorso.

5. Debbono essere poi rigettate anche le ulteriori censure proposte, con le quali si lamenta la carenza di motivazione con riguardo sia al fumus dei reati contestati, sia alle esigenze cautelari che hanno indotto a convalidare il vincolo sui beni.

6. Occorre premettere che il decreto di sequestro d'urgenza ha dato conto di un compendio investigativo tale da confermare l'esistenza di una struttura - coinvolgente numerose società italiane ed estere - organizzata con il solo scopo di "far girare documenti fiscali e capitali per abbattere gli imponibili" delle società stesse "e per trasferire i capitali non versati all'erario in favore di cartiere estere nel loro controllo"; ebbene, questa conclusione, adeguatamente motivata nel provvedimento genetico, non costituisce oggetto di ricorso, dovendosi, pertanto, ritenere coperta da giudicato cautelare.7.

Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha diffusamente individuato gli elementi di indagine a carico del [OSCURATO:PERSONA] (per i delitti di cui agli artt. 4, 10, d.

Igs. n. 74 del 2000; 648-ter cod. pen., oltre che per il reato associativo), così evidenziando che questi era risultato delegato ad operare sui conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]. (società con sede legale fittizia, priva di mezzi e di personale), movimentando ingenti somme di denaro; quanto alla stessa società, peraltro, la documentazione contabile era risultata del tutto inattendibile.

Lo stesso ricorrente, ancora, era stato destinatario - personalmente o a mezzo di società comunque a lui riferibili - di diverse somme uscite dai conti della citata Marketing.

Di rilievo, ancora, erano stati gli esiti delle perquisizioni effettuate a carico del [OSCURATO:PERSONA], con ritrovamento di carte di credito o di pagamento riferibili a molte società coinvolte nell'indagine, nonché di fogli excel relativi ad entrate e uscite di conti correnti intestati a società estere (come la Akurex o la Amplyon) beneficiarie di somme trasferite - senza apparente motivazione - dalle società italiane oggetto di accertamento.

Di seguito, il Tribunale del riesame ha sottolineato la diretta disponibilità di documenti e timbri riferibili ancora alle stesse società impiegate per commettere i reati fine contestati, così ulteriormente confermando - quantomeno in questa fase cautelare - l'esistenza di evidenti indizi non solo dei reati in rubrica, ma anche del ruolo gestorio ricoperto dal Cadi nell'associazione per delinquere, con diretta incidenza e ricaduta sui singoli reati fine.

Oltre che, evidentemente, sulle somme da sottoporre a vincolo, quantificate in 200.299,14 euro quanto al profitto ottenuto dall'associazione per delinquere, e in 6.245,20 euro quanto al profitto ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con i singoli reati fine di cui ai capi da 2) a 7).

8. Un percorso motivazionale rigoroso, adeguato e logico, dunque, che in alcun modo viola la disposizione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e, soprattutto, non evidenzia alcuna mancanza od apparenza argomentativa, come invece genericamente contestato con il ricorso in esame.

9. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche con riguardo al periculum, la cui motivazione, ancora, si sviluppa in termini lineari e coerenti con le emergenze investigative, così da non evidenziare le radicali carenze argomentative denunciate e, dunque, da non poter essere censurato.

9.1. In particolare, il Tribunale ha affermato che la libera disponibilità degli importi in sequestro può protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati in rubrica, e che gli indagati ben potrebbero sottrarre interamente le stesse somme, magari a mezzo di prestanomi o di società fittizie; tale pericolo, del resto, emergerebbe proprio dalla struttura illecita riscontrata nell'indagine (e, si ribadisce, non contestata in questa sede), caratterizzata dal continuo sovrapporsi di società, molte delle quali mere "cartiere", e da ripetuti rapporti illeciti tra le stesse, tutti di contenuto patrimoniale.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

10. Anche l'impugnazione della Raimondi, proposta nella qualità di legale rappresentante della "Opere e Servizi", risulta infondata.

11. Il Tribunale, in forza di elementi investigativi qui non contestati (emissione e ricezione di fatture, in rapporto con altre società coinvolte nell'indagine nei termini sopra menzionati), ha concluso che la "Opere e Servizi" era inserita nel giro fraudolento di fatture posto in essere dal sodalizio criminoso contestato; in forza di ciò, è stato dunque confermato il sequestro delle somme rinvenute sui conti correnti della società, quale profitto del reato "commesso dal soggetto apicale" e dal quale dipende la sua responsabilità.

Ebbene, questa motivazione risulta corretta con riguardo al criterio di imputazione della responsabilità agli enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.

Igs. n. 213 del 2001, qui in discussione; norma in forza della quale l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti poi indicati alle lettere a) e b) (e dunque, specularmente, il principio - di cui al comma 2 - per cui l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi).

11.1. In particolare, il criterio di imputazione del reato, e dunque il fondamento anche del sequestro cautelare, è stato individuato in ragione dell'inserimento della "Opere e Servizi" "nel giro fraudolento di fatture", con conseguente conseguimento di un vantaggio patrimoniale - anche quale risparmio di imposta - nei termini contestati; quel che è sufficiente - in questa sede cautelare - per affermare il collegamento tra l'ente ed il reato, nell'ottica dell'art. 5 in esame, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse dallo stesso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito.

Ciò, peraltro, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi, quel che, tuttavia, non emerge dall'ordinanza, né, peraltro, è sostenuto neppure nel ricorso, così da risultare - in sede cautelare - un vantaggio esclusivo per la società interessata (tra le altre, Sez. 6, n. 15543 del 19/1/2021, 2L [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281052).

12. Entrambi i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 19 Die 2022 SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vr) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Vr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Verona rigettava i ricorsi proposti ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 28/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale. 2. Propongono ricorso per cassazione i due interessati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] - Nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione; violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza del Gip in quanto radicalmente priva di motivazione, non potendo, dunque, limitarsi ad integrarla; la lettura congiunta del provvedimento genetico e del decreto di urgenza del pubblico ministero indicherebbero, infatti, un'assoluta identità di testo e di contenuti, eccezion fatta per qualche parola o mera clausola di stile. Emergerebbe evidente, allora, che il Gip non avrebbe compiuto alcuna autonoma valutazione del materiale di indagine, ma si sarebbe appiattito sulle posizioni del pubblico ministero, cosicché il suo provvedimento avrebbe dovuto essere annullato; - la stessa censura, poi, è sollevata con riguardo al fumus dei reati contestati ed al legame di questi con le singole posizioni; l'ordinanza, in particolare, si limiterebbe ad una mera enunciazione di alcune emergenze investigative, senza evidenziare un qualunque collegamento con gli indagati e con le condotte loro contestate. Con particolare richiamo alle violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, mancherebbe ogni riferimento alle specifiche contestazioni, così come alle somme coinvolte a titolo di profitto dei reati, sulle quali la motivazione risulterebbe ancora apparente e priva di qualunque indicazione specifica; - ancora le medesime contestazioni, poi, attengono al periculum in mora, che sarebbe stato individuato con motivazione apparente, specie quanto alla somma di 6.245,20 euro sequestrata al ricorrente; nessun elemento ne indicherebbe un rapporto pertinenziale con i reati, così come sarebbe del tutto assente l'indicazione delle ragioni sottese al vincolo cautelare. Ancora sul punto, poi, l'ordinanza risulterebbe contraddittoria, perché non spiegherebbe come mai tali ragioni di urgenza non avessero inizialmente giustificato un sequestro preventivo; l'originario provvedimento cautelare, infatti, sarebbe consistito in un sequestro probatorio, peraltro poi annullato dal tribunale del riesame. Raimondi -Violazione degli artt. 24-ter, 53, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231. Premesso che [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", è indagato soltanto per il delitto associativo, non per reati fine, l'ordinanza non motiverebbe sul fatto che lo stesso avrebbe agito in nome e per conto della società, o che questa sarebbe stata coinvolta o, comunque, si sarebbe avvantaggiata del reato. Ciò, peraltro, sul presupposto di condividere l'indirizzo che ammette che il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. generi autonomamente un profitto, a prescindere dai reati fine. Negli stessi termini, poi, si contesta che dal provvedimento non emergerebbe né l'interesse (soggettivo) né il vantaggio (oggettivo) che la stessa società avrebbe ottenuto, come invece richiesto dall'art. 5, d. Igs. n. 231 del 2001; il radicale difetto di motivazione sul punto, dunque, imporrebbe ulteriormente l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, non si riscontra affatto la nullità denunciata per mancanza o apparenza della motivazione. Già il Tribunale del riesame, infatti, ha sottolineato che il provvedimento cautelare genetico contiene sì, nella prima parte, la trascrizione integrale del decreto di sequestro probatorio (poi parzialmente annullato in sede di riesame), ma solo attraverso il richiamo agli esiti delle indagini contenuti nelle varie annotazioni di polizia giudiziaria in atti, ossia in veste riepilogativa; la seconda parte della stessa ordinanza (pp. 16 e ss.), invece, dà conto delle valutazioni compiute dal G.i.p. sul materiale investigativo medesimo, degli elementi individuati a riscontro delle ipotesi di reato (a muover da quella associativa), dei ruoli riconosciuti in capo ai singoli indagati, delle ragioni e delle forme del vincolo reale imposto. Attraverso una lettura complessiva dell'originario decreto, dunque, il Tribunale del riesame ha riconosciuto - con congrua motivazione in fatto, non censurabile in questa sede - che il G.i.p. aveva offerto una propria ed adeguata lettura dell'ampio materiale investigativo sottopostogli, così da emergerne una valutazione autonoma, che - pur riprendendo alcune espressioni utilizzate dal pubblico ministero - non rappresenta affatto un mero "copia-incolla" del provvedimento d'urgenza, come denunciato nel ricorso. 5. Debbono essere poi rigettate anche le ulteriori censure proposte, con le quali si lamenta la carenza di motivazione con riguardo sia al fumus dei reati contestati, sia alle esigenze cautelari che hanno indotto a convalidare il vincolo sui beni. 6. Occorre premettere che il decreto di sequestro d'urgenza ha dato conto di un compendio investigativo tale da confermare l'esistenza di una struttura - coinvolgente numerose società italiane ed estere - organizzata con il solo scopo di "far girare documenti fiscali e capitali per abbattere gli imponibili" delle società stesse "e per trasferire i capitali non versati all'erario in favore di cartiere estere nel loro controllo"; ebbene, questa conclusione, adeguatamente motivata nel provvedimento genetico, non costituisce oggetto di ricorso, dovendosi, pertanto, ritenere coperta da giudicato cautelare.7. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha diffusamente individuato gli elementi di indagine a carico del [OSCURATO:PERSONA] (per i delitti di cui agli artt. 4, 10, d. Igs. n. 74 del 2000; 648-ter cod. pen., oltre che per il reato associativo), così evidenziando che questi era risultato delegato ad operare sui conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]. (società con sede legale fittizia, priva di mezzi e di personale), movimentando ingenti somme di denaro; quanto alla stessa società, peraltro, la documentazione contabile era risultata del tutto inattendibile. Lo stesso ricorrente, ancora, era stato destinatario - personalmente o a mezzo di società comunque a lui riferibili - di diverse somme uscite dai conti della citata Marketing. Di rilievo, ancora, erano stati gli esiti delle perquisizioni effettuate a carico del [OSCURATO:PERSONA], con ritrovamento di carte di credito o di pagamento riferibili a molte società coinvolte nell'indagine, nonché di fogli excel relativi ad entrate e uscite di conti correnti intestati a società estere (come la Akurex o la Amplyon) beneficiarie di somme trasferite - senza apparente motivazione - dalle società italiane oggetto di accertamento. Di seguito, il Tribunale del riesame ha sottolineato la diretta disponibilità di documenti e timbri riferibili ancora alle stesse società impiegate per commettere i reati fine contestati, così ulteriormente confermando - quantomeno in questa fase cautelare - l'esistenza di evidenti indizi non solo dei reati in rubrica, ma anche del ruolo gestorio ricoperto dal Cadi nell'associazione per delinquere, con diretta incidenza e ricaduta sui singoli reati fine. Oltre che, evidentemente, sulle somme da sottoporre a vincolo, quantificate in 200.299,14 euro quanto al profitto ottenuto dall'associazione per delinquere, e in 6.245,20 euro quanto al profitto ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con i singoli reati fine di cui ai capi da 2) a 7). 8. Un percorso motivazionale rigoroso, adeguato e logico, dunque, che in alcun modo viola la disposizione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e, soprattutto, non evidenzia alcuna mancanza od apparenza argomentativa, come invece genericamente contestato con il ricorso in esame. 9. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche con riguardo al periculum, la cui motivazione, ancora, si sviluppa in termini lineari e coerenti con le emergenze investigative, così da non evidenziare le radicali carenze argomentative denunciate e, dunque, da non poter essere censurato. 9.1. In particolare, il Tribunale ha affermato che la libera disponibilità degli importi in sequestro può protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati in rubrica, e che gli indagati ben potrebbero sottrarre interamente le stesse somme, magari a mezzo di prestanomi o di società fittizie; tale pericolo, del resto, emergerebbe proprio dalla struttura illecita riscontrata nell'indagine (e, si ribadisce, non contestata in questa sede), caratterizzata dal continuo sovrapporsi di società, molte delle quali mere "cartiere", e da ripetuti rapporti illeciti tra le stesse, tutti di contenuto patrimoniale.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 10. Anche l'impugnazione della Raimondi, proposta nella qualità di legale rappresentante della "Opere e Servizi", risulta infondata. 11. Il Tribunale, in forza di elementi investigativi qui non contestati (emissione e ricezione di fatture, in rapporto con altre società coinvolte nell'indagine nei termini sopra menzionati), ha concluso che la "Opere e Servizi" era inserita nel giro fraudolento di fatture posto in essere dal sodalizio criminoso contestato; in forza di ciò, è stato dunque confermato il sequestro delle somme rinvenute sui conti correnti della società, quale profitto del reato "commesso dal soggetto apicale" e dal quale dipende la sua responsabilità. Ebbene, questa motivazione risulta corretta con riguardo al criterio di imputazione della responsabilità agli enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d. Igs. n. 213 del 2001, qui in discussione; norma in forza della quale l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti poi indicati alle lettere a) e b) (e dunque, specularmente, il principio - di cui al comma 2 - per cui l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi). 11.1. In particolare, il criterio di imputazione del reato, e dunque il fondamento anche del sequestro cautelare, è stato individuato in ragione dell'inserimento della "Opere e Servizi" "nel giro fraudolento di fatture", con conseguente conseguimento di un vantaggio patrimoniale - anche quale risparmio di imposta - nei termini contestati; quel che è sufficiente - in questa sede cautelare - per affermare il collegamento tra l'ente ed il reato, nell'ottica dell'art. 5 in esame, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse dallo stesso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito. Ciò, peraltro, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi, quel che, tuttavia, non emerge dall'ordinanza, né, peraltro, è sostenuto neppure nel ricorso, così da risultare - in sede cautelare - un vantaggio esclusivo per la società interessata (tra le altre, Sez. 6, n. 15543 del 19/1/2021, 2L [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281052). 12. Entrambi i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig
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