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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1998

Cassazione n. 28994/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che - a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione sui punti relativi alle revoche della sospensione condizionale della pena e della non menzione - in sede di rinvio ha confermato le statuizioni assunte dalla stessa Corte di Appello con la sentenza annullata, ferma la condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in ordine al reato continuato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato continuato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto 'coperto da giudicato' in forza del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "La cognizione del giudizio e attribuita al giudice di rinvio nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la difesa, cioè in relazione all'oggetto del giudizio di cui il giudice di rinvio venne investito.

Dall'Obbligo del detto giudice di circoscrivere l'esame della causa alla disposizione della sentenza per cui fu pronunziato l'annullamento segue che la sentenza del giudice di rinvio non possa essere impugnata per motivi riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione e quindi ormai coperti dal giudicato e non formanti oggetto del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 383 del 07/03/1966, Rv. 101689; conf.

Rv. 112653 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02, afferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito \'(`A di pieni poteri di cognizione salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno; conf.: N. 41085 del 2009 Rv. 245389 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Nel caso in esame la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte territoriale, affinchè nel giudizio rescissorio si verificasse solo se il giudice di primo grado avesse documentalmente conoscenza delle ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La Corte di appello esclude che il Tribunale di Patti (giudice di primo grado) avesse documentalmente contezza della presenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), che dunque sono emerse in appello e hanno consentito alla Corte territoriale la revoca dei benefici.

A fronte di tale motivazione spettava al ricorrente denunciare il travisamento dell'esistenza di atti del fascicolo che rendevano noto al Tribunale l'esistenza di cause ostative ai benefici, ma tale censura non è stata proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 Il consig iere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che - a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione sui punti relativi alle revoche della sospensione condizionale della pena e della non menzione - in sede di rinvio ha confermato le statuizioni assunte dalla stessa Corte di Appello con la sentenza annullata, ferma la condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in ordine al reato continuato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato continuato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto 'coperto da giudicato' in forza del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "La cognizione del giudizio e attribuita al giudice di rinvio nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la difesa, cioè in relazione all'oggetto del giudizio di cui il giudice di rinvio venne investito. Dall'Obbligo del detto giudice di circoscrivere l'esame della causa alla disposizione della sentenza per cui fu pronunziato l'annullamento segue che la sentenza del giudice di rinvio non possa essere impugnata per motivi riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione e quindi ormai coperti dal giudicato e non formanti oggetto del giudizio di rinvio (Sez. 1, n. 383 del 07/03/1966, Rv. 101689; conf. Rv. 112653 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02, afferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito \'(`A di pieni poteri di cognizione salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno; conf.: N. 41085 del 2009 Rv. 245389 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso in esame la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza della Corte territoriale, affinchè nel giudizio rescissorio si verificasse solo se il giudice di primo grado avesse documentalmente conoscenza delle ragioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte di appello esclude che il Tribunale di Patti (giudice di primo grado) avesse documentalmente contezza della presenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), che dunque sono emerse in appello e hanno consentito alla Corte territoriale la revoca dei benefici. A fronte di tale motivazione spettava al ricorrente denunciare il travisamento dell'esistenza di atti del fascicolo che rendevano noto al Tribunale l'esistenza di cause ostative ai benefici, ma tale censura non è stata proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consig iere
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