CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], essendosubentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 1170/2018 della Corte d’appello diGenova, depositata il 16.7.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24514/2021Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 22072/2026Data pubblicazione 27/06/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ai sensidell’art. 2797 c.c., il pagamento della somma di € 14.337,29,vantata a titolo di corrispettivo maturato dal 20.10.2011all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il deposito di un’imbarcazione in sosta pressola darsena da lui gestita.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si oppose all’intimazione, chiamandoin causa il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo chela pretesa di [OSCURATO:PERSONA], ove fondata, dovesse essererivolta nei confronti della procedura concorsuale (l’imbarcazioneera stata inventariata all’attivo fallimentare, ivi rivendicata daDelta [OSCURATO:SOCIETA]., con domanda accolta il 20.10.2011 ereciproche accuse tra procedura e rivendicante sui motivi percui quest’ultima si era presentata per ritirarla solo a maggio2012).Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento della sommaintimata, ma negò ad [OSCURATO:PERSONA] il diritto di ritenzionedell’imbarcazione fino al pagamento.La sentenza di primo grado venne impugnata sia da [OSCURATO:SOCIETA]., in via principale, sia da [OSCURATO:PERSONA], in viaincidentale.La Corte d’appello di Genova accolse entrambi i gravami:rigettò la domanda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ritenendo che il curatorefosse subentrato nel rapporto contrattuale e che il debito fossequindi di pertinenza esclusiva della procedura concorsuale;riconobbe invece all’appellante incidentale il diritto di ritenzionedel bene fino all’estinzione del suo credito per il deposito.Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò lasentenza d’appello per revocazione, ritenendola frutto di unerrore di fatto sull’asserito subentro del curatore nel contrattoNumero registro generale 24514/2021Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 22072/2026Data pubblicazione 27/06/2026di deposito, e svolse istanza di sospensione del termine perproporre ricorso per cassazione.La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 931/2021,rigettò la revocazione, dopo di che il fallimento ha proposto ilpresente ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è difesa con controricorsocontenente anche due motivi di ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perchiedere il rigetto di entrambi i ricorsi e le parti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è inammissibile, perché risultatardivo, in mancanza di indicazioni sufficientemente specificheper individuare una data di decorrenza del termine compatibilecon l’ipotesi della tempestività dell’impugnazione.2. Occorre innanzitutto precisare che oggetto di ricorsoper cassazione è la sentenza della Corte d’appello di Genova n.1170/2018, mentre la sentenza n. 931/2021 viene presa inconsiderazione nel ricorso soltanto nella misura in cui nella suamotivazione «si rinvengono svariate argomentazioni checonfermano, ed in alcuni [casi] integrano, il ragionamentoarticolato nella sentenza n. 1170/2018» (così il ricorsoprincipale a pag. 11). Infatti, nei sei motivi di ricorso principalenon vengono mosse censure contro il rigetto della revocazione,ma soltanto contro la decisione contenuta nella prima sentenza,sia pure confrontandosi anche con alcuni argomenti spesi nellaseconda.Numero registro generale 24514/2021Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 22072/2026Data pubblicazione 27/06/2026È dunque con riferimento alla sentenza impugnata n.1170/2018 che deve essere valutata la tempestività del ricorso.3. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 22.9.2021,sicché è del tutto evidente la sua tardività rispetto al termine disei mesi decorrente dalla data della pubblicazione dellasentenza impugnata (art. 327 c.p.c.).Il ricorrente, tuttavia, invoca la sospensione del terminedisposta dalla Corte d’appello di Genova, ai sensi dell’art. 398,comma 4, c.p.c., il 6.2.2019, quando mancavano nove giornialla scadenza, secondo quanto indicato nella relativa istanza(allegato D al ricorso principale: «scadente il prossimo 15febbraio 2019»).4. Sennonché, il provvedimento adottato dalla corteterritoriale il 6.2.2019 non può giustificare la notificazione delricorso per cassazione nel settembre 2021, perché esso«sospende il termine per proporre ricorso per cassazioneriservando la conferma alla prima udienza». La deroga dispostaalla regola generale per cui «la proposizione della revocazionenon sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione»(art. 398, comma 4, c.p.c.) fu dunque soltanto precaria eprovvisoria. Né il ricorrente principale allega che ci sia stata,poi, la prevista conferma del provvedimento provvisorio. Infatti,la pretesa tempestività del ricorso è basata soltanto sul decretoadottato inaudita altera parte il 6.2.2019.Non è dato di sapere, dunque, se la sospensione venneconfermata, in modo tale da renderla efficace «fino allacomunicazione della sentenza», ovvero se, in mancanza diconferma, il termine riprese a decorrere dalla data dell’udienzafissata per la trattazione della revocazione (data che non risultadagli atti, perché nella sentenza n. 931/2021 si dà atto che lacausa venne trattenuta a sentenza all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], maNumero registro generale 24514/2021Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 22072/2026Data pubblicazione 27/06/2026dopo che vi era stata una rimessione in istruttoria perricomporre il collegio in seguito al trasferimento ad altro ufficiodel relatore).5. Sebbene quanto sopra esposto sia di per sé sufficientea giustificare la decisione qui adottata, si deve altresì osservareche la sentenza n. 931/2021 venne deliberata il 14.7.2021 eche la «copia autentica» depositata dal ricorrente principale nonindica la data di deposito in cancelleria, né risulta la datadell’eventuale comunicazione.Anche per questo motivo, pertanto, il ricorso principale ècarente della necessaria specificità ai fini della valutazione dellasua tempestività, tenuto conto che esso è rivolto contro unasentenza pubblicata ben tre anni prima della notificazione dellaimpugnazione.6. L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficaceil ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2,c.p.c.7. Dichiarato inammissibile il ricorso principale, e datal’irrilevanza di quello incidentale inefficace, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace ilricorso incidentale;condanna il ricorrente principale al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio diNumero registro generale 24514/2021Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 22072/2026Data pubblicazione 27/06/2026legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27.5.2026.Il Presidente