CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2020
Cassazione n. 09015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RNASARI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO1631 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 557/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 940/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 5229/21Rilevato che:Numero registro generale 5229/2021Con sentenza del giorno 15.12.2020 n. 557, la Corte d’appelloN umero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 9015/2026di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso Dlaat a pubblicazione 10/04/2026sentenza del tribunale di Bologna che aveva accoltol’opposizione all’avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl, con cuiera stato intimato dall’Inps il pagamento di € 85.194,70, pernote di rettifica emesse a titolo di differenze contributiveaddebitate ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/06e relative ai mesi di giugno, luglio e dicembre 2015, da gennaioa dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps, premesso che i debiti inevasi della societàe contenuti nell’invito a regolarizzare, risalivano fino al 2016,circostanza che smentiva l’esistenza di una condizione diregolarità passata, corredata in effetti di versamenti alternati aritardi e a rateizzazioni e definizioni agevolate, a comprova diuna situazione di irregolarità spalmata nel tempo, ha rilevatoche l’invito a regolarizzare era rimasto inevaso, anche seimputato dalla società a un disguido della propria pec. Sullascorta di ciò, ad avviso della Corte del merito, l’Inps fondavalegittimamente la propria maggiore pretesa recuperatoria, nonsolo sulla irregolarità contributiva della rata insoluta delladilazione relativa al periodo agosto e settembre 2017, ma ancheper irregolari versamenti relativi a pregressi periodi risalenti,come detto al 2016, circostanza che fondava il recupero deglisgravi anche relativamente a periodi in cui i versamenti da partedell’azienda erano regolari, per insussistenza dei requisiti per ilrilascio del DURC che incide sulla integrale fruizione dei beneficidi cui si è goduto.In buona sostanza, la Corte d’appello ha rilevato che il sistemadegli sgravi contributivi di cui all’art. 1 comma 1175 della leggen. 296/06 implica necessariamente una costante regolaritàcontributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC, Niul mceuroi r egistro generale 5229/2021Numero sezionale 1631/2026rilascio, secondo la procedura regolata dal DM 24 ottobreNu m2e0ro0 d7i r accolta generale 9015/2026e dal DM 30 gennaio 2015, invocato dalla difesa dell’EnteDa,t a pubblicazione 10/04/2026presuppone che in presenza di irregolarità, l’Istitutoprevidenziale ne dia avviso all’interessato con l’invito aregolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, terminedurante il quale il rilascio del predetto documento rimanesospeso, così da consentire la sanatoria delle eventualiirregolarità contributive che perdono, in tal modo, la lorocapacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioniprevidenziali. Nella specie, mancava la regolarità contributivadella società beneficiaria degli sgravi, oggetto di controversia,alla data del febbraio 2018 (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).Avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione sullabase di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps haresistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di nullità della sentenza, in quanto la società dicartolarizzazione S.C.C.I. era stata regolarmente convenuta nelgiudizio di primo grado e si era costituita in giudizio con l’Inps,mentre il ricorso in appello era stato proposto esclusivamenteda Inps e notificato solo alla [OSCURATO:SOCIETA]; erroneamente, dunque,la Corte d’appello non aveva ordinato l’integrazione delcontraddittorio, né la parte interessata all’impugnazione viaveva provveduto.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma1175 e comma 1176 della legge n. 296/06, del DM 30.1.15 delNumero registro generale 5229/2021Ministero del Lavoro e, per quanto occorrer possa, del DMN umero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 9015/202624.10.07 del Ministero del Lavoro, nonché dell’art. 1 comma 11D8at a pubblicazione 10/04/2026della legge n. 147/13, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché la Corte di appello, pur avendo ricostruitocorrettamente il quadro normativo, lo aveva applicatoerroneamente: dalle norme di cui in rubrica non si rinvengonoelementi che possano far ritenere la sopravvenuta irregolaritàcontributiva produttiva di effetti retroattivi, in termini di revocadegli sgravi già fruiti.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, consistente nella circostanza che solodall’aprile 2018 la società era stata privata del DURC (per undisguido nella ricezione della pec, con l’invito a regolarizzare del16.2.18) e, pertanto, al di là di presunte irregolarità pregressedi cui all’invito a regolarizzare, solo da tale data poteva dirsidecaduta dalla fruizione di eventuali benefici.Il primo motivo è inammissibile, sia per difetto di specificitàperché non viene riportato in ricorso l’atto introduttivo di primogrado da cui evincere la fondatezza della censura (cioè, lapresenza di S.C.C.I., quale litisconsorte processuale), sia perchéla società non riporta dove e quando abbia proposto analogacensura nel giudizio di grado di appello, nulla risultando dallasentenza impugnata.Nel merito la censura è infondata, in quanto, la spendita delnome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite,non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo attodel processo (cfr. Cass. n. 5681/20).Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di benNuemfeircoi r egistro generale 5229/2021Numero sezionale 1631/2026contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, cNoummermo dai r accolta generale 9015/20261175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documentDoat a pubblicazione 10/04/2026unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza dellesituazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale” (Cass. n. 30273/24, 27107/18).Nella specie, le irregolarità sono state pacificamente accertatedalla Corte d’appello e non contestate, essendosi la censura(interno) era presente.Correttamente i giudici territoriali, una volta accertatal’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi perun determinato periodo, hanno reputato legittima la richiesta dipagamento degli sgravi fruiti per quel periodo, discendendo taleconclusione non già da una presunta retroattività del DURC, masemplicemente dal suo valore di accertamento(necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé èostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n.12591 del 2024, in motivazione). Alla stregua della superioregiurisprudenza, se si consentisse poi la sanatoria, in assenza delrispetto del termine dei quindici giorni, dalla comunicazione diirregolarità, ciò sarebbe in contrasto con l’esigenza che è insitanella norma di cui all’art. 1 comma 1175, di una necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell’applicazione di un rilevante beneficio consistente Nnuemegroli r egistro generale 5229/2021Numero sezionale 1631/2026sgravi contributivi (cfr. Cass. n. 27107 cit.). Numero di raccolta generale 9015/2026Non vengono in rilievo nella presente vicenda, i profili specifiDcait a pubblicazione 10/04/2026di cui all’ordinanza interlocutoria n. 6286/26, pur sempre intema di revoca degli sgravi, in assenza di regolaritàcontributiva.Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quantomeglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il15% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.3.2026Il PresidenteDott.ssa Gabriella MarcheseNumero registro generale 5229/2021Numero sezionale 1631/2026Numero di raccolta generale 9015/2026Data pubblicazione 10/04/2026