CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 17787 -2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f. /p.i.v.a. 01 8 63560478 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pr a t o , alla via Spadini , n. 29 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “Leogem” s.r.l., in persona del la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Prato, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto del Tribunale di Prato del 14.5. 20 2 0 , udita la relazione nella camera di consiglio del10 novem bre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “Leogem” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Prato.Essa premetteva che: a) con contratto stipulatonel 2017, la s.r.l. poi fallita le aveva ceduto l’azienda, avente ad oggetto l’esercizio di bar e la somministrazione di alimenti e bevande, di cui essa cessionaria-acquirente era già affittuaria; b) il prezzo era stato pattuito in euro 150.000,00, di cui era stato versato l’importo di euro 121.000,00, ovvero euro 100.000,00 medianteassegno bancario alla stipula del contratto ed euro 21.000,00 mediante imputazione a corrispettivo dei canoni di affitto già versat; c) all’art. 7 del contratto la cedente-venditrice aveva espressamente garantito l’inesistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell’Erariononché l’insussistenza di contenziosi tributari. Indi esponeva che, successivamente alla stipula del contratto di cessione , aveva acquisito conoscenza dell’esistenza di una consistente esposizione debitoria nei confronti dell’Agenziadelle Entrate - portata da ben 18 cartelle di pagamento- per la quale pendeva l’opposizione proposta dalla “Leogem”. Chiedeva dunque, previo annullamento per dolo determinante ovvero previa risoluzione per inadempimento della cedente della cessione d’azienda, l’ammissione al passivo per l’importo di euro 121.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché per l’importo di euro 6.257,73, corrispondente al quantum delle spese notarili. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo . Evidenziava che: a) all’art. 7, u ltimo comma , del contratto risultava riprodotta la dichiarazione con cui la cessionaria aveva rinunciato “all’allegazione all’atto di acquisto di azienda del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di inesistenza di violazioni fiscali”; b) al contempo, parte del prezzo corrisposto alla cedente era stato restituito alsocio, [OSCURATO:PERSONA], della cessionaria. 3.La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento. 4.Con dec reto del 14.5. 2020 il Tribunal e di Prato rigettava l’opposizione. Evidenziava, peraltro, il tribunale, in ordine alla domanda di annullamento, che “secondo la tesi della ricorrente la mera omissione della pendenza del debito tributario integrerebbe il dolo ma tale ricostruzione mal si concilia con il comportamento complessivamente tenuto dalle parti” (così decreto impugnato, pag. 8), viepiù che era fuor di contestazione che la cedente poi fallita non avesse tenuto regolarmente le scritture contabili. 5. Avverso tale sentenza ha proposto r icorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne h a chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della “Leogem” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiestorigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso exart. 375, n. 5), cod. proc. civ. 7.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, ha dato prova della condotta decettiva tenuta dalla s.r.l. poi fallita; che i fatti addotti, oltre a risultare documentalmente provati, non sono mai stati ex adverso oggetto di specifica contestazione.8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che il tribunale ha omesso la valutazione del fatto storico costituito dall’art. 7 del contratto di cessione d’azienda; che all’art. 7 del contratto la cedente ebbe a dichiarare, tra l’altro, di non versare in stato di insolvenzae che non erano pendenti a suo carico vertenze tributarie. 9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1439 cod. civ. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che a fondamento della sua domanda aveva addotto non già che la cedente avesse taciuto l’esistenza di esposizioni debitorie, bensì che la cedente aveva fornito rassicurazioni sull’inesistenza di esposizioni debitorie nei confronti del fisco. 10.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1453 cod. civ. Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, la condotta della cedente costituisce grave inadempimento e violazione dell’obbligo dibuona fede in senso oggettivo. 11. Il primo , secondo e terzo motivo sono stretta mente connessi; se ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso essi sono destituiti di fondamento e da respingere. 12.Si premette che il concreto riscontro della sussistenza di un’ipotesi di dolo determinante si risolve in un giudizio “di fatto”demandato al giudice del merito, censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod.proc. c iv . (cfr. Cass.27.2.2019, n. 5734). Ovviamente, ad integrare il cd. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, ma occorre che tale comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia od astuzia volta a realizzare l'inganno che l’“animus” persegue (cfr. Cass.18.10.1991, n. 11038). In questi terminii motivi in esame si qualificano essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.(è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 13.Orbene, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni U nite di questa Corte , possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui iltribunale ha ancorato il suo dictum . In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , i l tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente, il Tribunale di Pratoha specificato che, “in assenza di maggiori precisazioni in ordine alla condotta a suo tempo tenuta dalla resistente, avuto anche riguardo alle cointeressenze familiari nella compagine sociale delle due società (…), [appariva] quanto meno anomalo il comportamento tenuto dalla medesima ricorrente che, in sede di stipula del rogito notarile, ha espressamente rinunciato all’allegazione del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di inesistenza di violazioni fiscali” (così decreto impugnato, pag. 9).Cosicché – ha soggiunto il tribunale – difettava la prova della più ampia condotta maliziosa diretta ad ingannare la cessionaria-acquirente. 14.In pari tempo, il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ossiala condotta della cedente-venditrice in relazione al profilo della garanzia dell’inesistenza di esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario nonché di contenziosi tributari. E l’ampia disamina del tribunale ha invol to pur il profilo asseritamente omesso, o ssia la dichiarazione, concernente l’insussistenza dello stato di insolvenza, di cui all’art. 7 del contratto. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’ i mpugnato dictum risulta in totoineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 15.D’altra parte, allorché adduce, con il primo motivo, che il tribunale ha ignorato le prove documentali, la ricorrente si duole, indebitamente in questa sede, dell’omessa/erronea valutazione degli esiti istruttori (Cass. ( ord.) 29.10.2018, n. 27415; Cass. 10.6.2016, n. 11892). 16.Il curatore controricorrente ha contestato ab origine i fatti ex adverso addotti (cfr. controricorso, pag. 2). Cosicché per nulla si giustificala denuncia – veicolata dal primo mezzo - di violazione dell’art. 115 cod.proc. c iv . 17.Il quarto motivo, del pari, è destituito di fondamento e da respingere. 18. Èinnegabile la genericità del mezzo in disamina. In ogni caso, al riguardo,va appieno recepito e reiterato il rilievo del tribunale secondo cui “il comportamento inadempiente allegato dalla ricorrente altro non è che il dolo omissivo e si colloca pertanto nel segmento comportamentale anteriore alla conclusione del contratto” (così decreto impugnato, pag. 10).19. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; c on danna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , a rimborsare al controricorrente, fallimento della “Leogem” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in