CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2099-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del procuratore generale dell’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec , [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari, n. 229/2021, resa pubblica in data 11 giugno 2021; Oggetto: Somministrazione – Partite pregresse Udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] (SII) in Sardegna, era stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Nuoro, exart. 702 bis cod.proc.civ., da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., perché: 1) confermasse il pro vvedimento di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione pronunciato in data 18 marzo 2016; 2) dichiarasse la inesistenza di un obbligo in capo alla ricorrente di pagare a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. qualsivoglia somma a titolo di conguagli regolatori partite pregresse per il periodo 2005 – 2011, previa disapplicazione della delibera n. 18 del 26.06.2014 del Commissario della Gestione straordinaria per la gestione del servizio idrico della Sardegna; 3) in via subordinata, dichiarasse la intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2984 n. 4 cod.civ. di ogni ragione di credito relativa al periodo 1 gennaio 2005 – 10 maggio 2010 nonché di ogni ragione di credito maturanda successivamente alla proposizione del ricorso; costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA] rilevava che: i) la controversia non riguardava il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, ma la legittimità dell’esercizio del potere da parte delle Autorità amministrative in relazione alla regolamentazione dei conguagli regolatori; ii) era stata obbligata dal quadro normativo e regolatorio a recuperare i richiamati conguagli; iii) la sua pretesa creditoria non era prescritta, perché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima del 26/06/2014, data di emanazione della Delibera n. 18 del 2014 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna, che le aveva imposto il recupero dei conguagli regolatori; con la sentenza n. 908/2018 il Tribunale di Sassari riteneva ricorrente la giurisdizione de giudice ordinario, dichiarava non dovute le somme pretese da [OSCURATO:SOCIETA] con la fattura n. 565 del 17 gennaio 2015; la Corte d'Appello di Sassari, con la sentenza n. 229/2021, ha confermato la decisione impugnata in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario e alla non debenza delle somme pretese da Abbana; [OSCURATO:SOCIETA] ricorre avverso detta sentenza, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 1 c.p.c., la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.; per avere la Corte d’appello ritenuto che la controversia riguardasse il rapporto contrattuale tra il gestore e l’utenza, rispetto al quale non assumono rilevanza le determinazioni tariffarie adottate dalle Autorità di settore; secondo [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo avrebbe violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] per le c.d. partite pregresse investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità delle partite pregresse, ossia delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS), in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato nonché in relazione alla determinazione dell’ammontare dei conguagli regolatori; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico, secondo il principio del recupero dei costi, comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post , un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati; la stessa previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa dev’essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, consentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti; 3) prima di procedere allo scrutinio dei motivi, varilevato che non risulta depositata la sentenza impugnata, benché la società ricorrente in calce al ricorso p. 27, punto 6), indichi come allegata la sentenza della Corte d’appello pubblicata l’11 giugno 2021 (peraltro, in epigrafe erroneamente è stata indicata la data del 20 maggio 2021); in tema di ricorso per cassazione l'art. 369 cod.proc.civ. sanziona - a pena di improcedibilità - il mancato deposito della copia autentica dellasentenza impugnata (Cass. 24/01/2020, n.1616); è vero che la sentenza risulta depositata da [OSCURATO:PERSONA], la controricorrente, in data 25 febbraio 2022, insieme con il controricorso; tale deposito risalente, però, al 25 febbraio 2022 non rispetta il termine di cui all’art. 369 cod.proc.civ., quello di venti giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 7 gennaio 2022; né, onde evitare l’improcedibilità, può farsi riferimento alla giurisprudenza secondo cui, ove il documento non risulti prodotto dal ricorrente, l’improcedibilità non va dichiarata se al suddetto deposito abbia proceduto il controricorrente nel termine previsto dall’art. 370 cod.proc.civ., perché quella giurisprudenza riguarda la relazione di notifica della sentenza e non la sentenza stessa (cfr. Cass., Sez. Un.,06/07/2022, n. 21349); 4) va dichiarata la improcedibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di [OSCURATO:SOCIETA] l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unif