CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 09231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12907-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.1375881002), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura generale dello stato, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di MANFREDINI Geom. Tiziano C. - intimato - avversoil decreto del Tribunale di Ferrara, depositato in data 2 aprile 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 2.4.2021, ha dichiarato “non luogo a provvedere” sull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. di Manfredini geom. Tiziano C. proposta da [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossione, sul rilievo che nessuna della due parti era comparsa all’udienza del 1° aprile 2021, cui il processo era stato rinviato dopo la prima udienza al fine del conferimento di incarico al ctu nominato. 2.Il decretoè stato impugnat o d a ADER con ricorso per cassazione, affidato aun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 99 l. fall., nonché degli artt. 181 e 309 c.p.c., avendo il tribunale erroneamente decretato il “non luogo a provvedere” sul ricorso in opposizione in ragione della mancata comparizione delle partiall’udienza. 1.1 Il motivo è fondato, giacché il tribunale ha del tutto arbitrariamente concluso nei termini indicati , con provvedimento decisorio abnorme, reso nonostante non vi sia alcuna norma processuale che preveda un tale esito di qualsivoglia giudizio(non solo di quello di opposizione a stato passivo) nel caso di mancata comparizione delle parti a un’udienza. 1.2. Il provvedimento risulterebbe, peraltro, ugualmente arbitrario qualora lo si dovesse interpretare come volto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso: come già rilevato da questa Corte, infatti, la mancata partecipazione delle parti costituite ad un’udienza non può dar luogo a una pronuncia di improcedibilità, poiché neppure tale sanzione risulta contemplata dalle norme che regolano il procedimento di accertamento del passivo (né, va aggiunto, da quelle dettate dal c.p.c. per il processo di cognizione ordinaria o camerale); in tale ipotesi, ove la causa non sia matura per la decisione ma necessiti dell’assunzione di mezzi di prova su impulso e/o nel contraddittorio delle parti, i l giudice ben potrà dispor ne il rinvio , ai sensi de gli artt. 181 o 309 c.p.c., posto che la disciplina generale del rito contenzioso civile può integrare –nei limiti della compatibilità- quella specifica prevista per il giudizio ex artt. 98/99 l. fall. (cfr. Cass. nn. 11813/2014,19145/2012). Il decreto impugnatova dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ferrara che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimi