CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Veronafissato il giudizio de plano;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza 12dicembre 2025, ha, per la parte che qui interessa, ordinato la revoca del beneficio dellasospensione condizionale concesso a Luciano CAIAZZO con tre sentenze (1. Corted’appello di Lecce in data 13 marzo 2017, irrevocabile in data 28 luglio 2017; 2. GIP delTribunale di Verona in data 23 maggio 2008, irrevocabile in data 17 luglio 2008; 3. GIP delTribunale di Verona in data 15 aprile 2014, irrevocabile in data 7 giugno 2014), in ragione delpassaggio in giudicato, quanto alle sentenze n. 1 e n. 3, in data 1° giugno 2024 dellasentenza del Tribunale di Verona in data 6 ottobre 2023 per un fatto commesso in data 29dicembre 2017, e, quanto alla sentenza n. 2, per il passaggio in giudicato in data 7 giugno2014 della sentenza n. 3, divenuta eseguibile a seguito della disposta revoca del beneficiodella sospensione condizionale che era stato concesso.2. L'atto di opposizione, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva trasmessodal Tribunale di Verona a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nontrattandosi di provvedimento suscettibile di opposizione.3. Il ricorso, così riqualificato l’atto di opposizione, è inammissibile.4. Va dato atto che il provvedimento impugnato, assunto all’esito della udienzacamerale del 12 dicembre 2025, riguarda una materia (revoca del beneficio dellasospensione condizionale) per la quale è effettivamente prevista dall’art. 674 cod. proc. pen.l’udienza camerale partecipata ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen.Non ricorre, del resto, il caso previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché larichiesta non è stata giudicata manifestamente infondata o riproposizione di analogaprecedente istanza già rigettata, per il quale è previsto il ricorso per cassazione.4.1. Il provvedimento in esame non è quindi soggetto alla procedura semplificatadell’art. 676 cod. proc. pen., sicché non è suscettibile dell’opposizione prevista dall’art. 667,comma 4, cod. proc. pen.Avverso di esso, infatti, è esperibile unicamente il ricorso per cassazione a mentedell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.L’impugnazione proposta, denominata opposizione, va correttamente qualificata comericorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.5. Tanto premesso, si deve prendere atto che il difensore non è iscritto all'albo deicassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), e613 cod. proc. pen.5.1. Alla relativa declaratoria si deve provvedere de plano ex art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sussistono elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), sicché non consegue la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]