Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TO0095_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e, dall’altro, domanda di provvedimenti provvisori.
[OSCURATO:PERSONA]
1) È sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, fino al 7 maggio 2010 ma comunque non oltre il giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.
2) Alla sospensione si accompagna la condizione che, entro il 15 marzo 2010, la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione presentino alla cancelleria del Tribunale osservazioni sullo sviluppo della procedura accelerata avviata, riguardo al napropamide, in base all’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414 del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I.
3) Si ordina alla Commissione di adottare, su eventuale richiesta della [OSCURATO:PERSONA], i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della presente ordinanza nei confronti degli Stati membri che, prima del 7 maggio 2009, abbiano già annullato, revocato o negato autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti il napropamide, in applicazione dell’art. 2 della decisione 2008/902.
4) Le spese sono riservate.