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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12412/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per il delitto di bancarotta semplice nonché [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice; - che entrambi i motivi del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che, in particolare, il primo motivo del ricorso del Sio, relativo alla bancarotta fraudolenta, trova ampia motivazione alle pagine 13, 14, 15, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi dai quali emergeva con evidenza che il Sio aveva continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto e ad avere la disponibilità dei beni della società, anche dopo la formale cessione delle quote; - che, in particolare, il secondo motivo del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo, relativo alla bancarotta semplice, trovano ampia motivazione alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello evidenziato come la Toniolo e il Sio, nelle rispettive cariche sociali, avessero colpevolmente omesso di chiedere il fallimento nonostante la rilevante perdita del capitale sociale intervenuta già nel corso dell'anno 2010; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per il delitto di bancarotta semplice nonché [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice; - che entrambi i motivi del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che, in particolare, il primo motivo del ricorso del Sio, relativo alla bancarotta fraudolenta, trova ampia motivazione alle pagine 13, 14, 15, 18, 19 e 20 della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi dai quali emergeva con evidenza che il Sio aveva continuato a svolgere il ruolo di amministratore di fatto e ad avere la disponibilità dei beni della società, anche dopo la formale cessione delle quote; - che, in particolare, il secondo motivo del ricorso del Sio e l'unico motivo del ricorso della Toniolo, relativo alla bancarotta semplice, trovano ampia motivazione alle pagine 16, 17 e 18 della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello evidenziato come la Toniolo e il Sio, nelle rispettive cariche sociali, avessero colpevolmente omesso di chiedere il fallimento nonostante la rilevante perdita del capitale sociale intervenuta già nel corso dell'anno 2010; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il
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