CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sulla sussistenza di procedimenti pendenti per fatti successivi alla commissione del reato in esecuzione senza che sia stata effettuata, di contro, una prognosi circa il possibile buon esito della prova, ciò anche considerato che il riesame critico appare avviato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alla personalità desumibile dalla commissione di reati recenti e successivi, anche gravi- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); .ior Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ri corrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il (-1 contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.