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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37388/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept-ite le conclusioni del PG 6( • /20.».11-4..)-o-0 f csUrt. c—cu—tc CAJ per_ (A-N% 14,si2"‘"%iì oek' h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2024 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha disposto non luogo a provvedere su (ulteriore, rispetto ad altre domande già presentate) domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dato che non si confronta con le reali ragioni della decisione, rappresentate dalla esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e loe medesime richieste.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept-ite le conclusioni del PG 6( • /20.».11-4..)-o-0 f csUrt. c—cu—tc CAJ per_ (A-N% 14,si2"‘"%iì oek' h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2024 la Corte di Appello di Firenze - quale giudice della esecuzione - ha disposto non luogo a provvedere su (ulteriore, rispetto ad altre domande già presentate) domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dato che non si confronta con le reali ragioni della decisione, rappresentate dalla esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e loe medesime richieste. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37388/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris