CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44619/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di confermare la diminuzione operata in ordine alle riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione è manifestamente infondato, risultando senz'altro adeguata e logica, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), la valutazione svolta dalla Corte di appello che ha ritenuto non particolarmente significativa la dichiarazione confessoria intervenuta a seguito di arresto operato in flagranza di reato, al contempo rilevando l'adeguatezza della complessiva quantificazione della pena correttamente determinata anche alla luce del consistente quantitativo di sostanza stupefacente di varia tipologia sequestrato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il