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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28312/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.4, 624 e 625 n.2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione dell'imputato, si risolve in generici assunti privi di confronto critico con le ragioni della decisione sviluppate dal giudice di merito con ampiezza di argomenti a confutazione delle doglianze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.4, 624 e 625 n.2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione dell'imputato, si risolve in generici assunti privi di confronto critico con le ragioni della decisione sviluppate dal giudice di merito con ampiezza di argomenti a confutazione delle doglianze difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/0
Sentenza Cassazione n. 28312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris