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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 41597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Latina nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo che il fatto contestato nel decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse riconducibile in astratto ad altre fattispecie di reato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Argomenta il ricorrente l'abnormità del provvedimento adottato dal Tribunale posto che nella specie, la decisione si pone in contrasto con il disposto dell'art. 521, commi 1 e 2 cod.proc.pen.

Segnatamente non vi è stato alcun accertamento in termini di diversità del fatto contestato in quanto il giudice, dopo avere affrontato la tematica dell'abrogazione dell'art. 7 comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, ad opera della legge di Bilancio del 2023, si è limitato ad osservare che "il fatto appare comunque in astratto riconducibile ad altre fattispecie..." e in assenza di diversa contestazione ha restituito gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen.

Evidenzia, il ricorrente, che il giudice non si è pronunciato in ordine al fatto contestato, limitandosi a ipotizzare una sopravvenuta abolitio criminis della fattispecie penale oggetto di contestazione, cosa che avrebbe dovuto essere accertata e dichiarata con sentenza e non in via incidentale, e, con ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ha determinato una indebita e abnorme regressione del procedimento.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come è noto la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione.

In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi.

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez.

U. n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

Purtuttavia, sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc.

Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.

Ancora di recente le Sezioni Unite, nel dare continuità a tali principi, hanno affermato l'abnormità, e quindiPricorribilèlSer cassazione, dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 — 01).

Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto analoga ha affermato che è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, Rv. 273696).

In altre pronunce ha affermato il principio per cui deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma 2 cod.proc.pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato e perciò vincolando l'organo requirente a contestare un'accusa formulata dallo stesso giudicante (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Rv. 269459; Sez. 2, n. 15991 del 07/01/2016, Rv. 266836; Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015 Cc., Rv. 264475).

Tenuto conto della cornice ermeneutica come delineata dalla giurisprudenza di legittimità l'ordinanza del Tribunale di Latina deve ritenersi abnorme in relazione al profilo funzionale.

Se è pur verso che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è prevista dall'ordinamento dall'art. 521 comma 2 , cod.proc.pen., la disposta restituzione da parte del Tribunale di Latina non si fonda sull'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato, come prescrive l'art. 521 comma 2 cod.proc.pen., ma sulla prospettazione, in via del tutto generica, della sussumibilità del fatto in altre e diverse ipotesi di reato rispetto a quella contestata dal momento che il Giudice si interroga sull'abrogazione della stessa senza, tuttavia, trarre il necessario epilogo decisorio con riguardo al reato contestato dal Pubblico Ministero, così determinando una stasi dell'intero procedimento.

Il punto è stato chiarito dalla citata pronuncia della Terza Sezione della Corte di cassazione n. 31835/18 che, in motivazione, ha affermato che l'abnormità dell'ordinanza in esame è insista nel fatto che resta in piedi l'originaria imputazione, senza essere approdata al suo fisiologico epilogo decisorio, determinandosi in tal modo una stasi dell'intero procedimento, regredito con riguardo all'imputazione già contestata alla fase già superata delle indagini preliminari, con l'effetto di vincolare comunque l'organo requirente.

Stasi del procedimento poiché il pubblico ministero si troverebbe nell'alternativa di ipotizzare altre contestazioni sulla scorta di una ipotizzata diversità del fatto genericamente indicata e dall'altra nuovamente esercitare l'azione penale per il fatto originariamente contestato per il quale era già stata esercitata l'azione penale, con conseguente preclusione del divieto di secondo giudizio, essendo rimasto in piedi quello instaurato a seguito del primo decreto di citazione rispetto al quale il giudice ha omesso di pronunciarsi restituendo indebitamente gli atti al Pubblico Ministero.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Latina nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina che, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo che il fatto contestato nel decreto di citazione a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse riconducibile in astratto ad altre fattispecie di reato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Argomenta il ricorrente l'abnormità del provvedimento adottato dal Tribunale posto che nella specie, la decisione si pone in contrasto con il disposto dell'art. 521, commi 1 e 2 cod.proc.pen. Segnatamente non vi è stato alcun accertamento in termini di diversità del fatto contestato in quanto il giudice, dopo avere affrontato la tematica dell'abrogazione dell'art. 7 comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, ad opera della legge di Bilancio del 2023, si è limitato ad osservare che "il fatto appare comunque in astratto riconducibile ad altre fattispecie..." e in assenza di diversa contestazione ha restituito gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. Evidenzia, il ricorrente, che il giudice non si è pronunciato in ordine al fatto contestato, limitandosi a ipotizzare una sopravvenuta abolitio criminis della fattispecie penale oggetto di contestazione, cosa che avrebbe dovuto essere accertata e dichiarata con sentenza e non in via incidentale, e, con ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ha determinato una indebita e abnorme regressione del procedimento. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come è noto la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi. Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Purtuttavia, sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Ancora di recente le Sezioni Unite, nel dare continuità a tali principi, hanno affermato l'abnormità, e quindiPricorribilèlSer cassazione, dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 — 01). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto analoga ha affermato che è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018, Rv. 273696). In altre pronunce ha affermato il principio per cui deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma 2 cod.proc.pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato e perciò vincolando l'organo requirente a contestare un'accusa formulata dallo stesso giudicante (Sez. 4, n. 17213 del 09/03/2017, Rv. 269459; Sez. 2, n. 15991 del 07/01/2016, Rv. 266836; Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015 Cc., Rv. 264475). Tenuto conto della cornice ermeneutica come delineata dalla giurisprudenza di legittimità l'ordinanza del Tribunale di Latina deve ritenersi abnorme in relazione al profilo funzionale. Se è pur verso che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è prevista dall'ordinamento dall'art. 521 comma 2 , cod.proc.pen., la disposta restituzione da parte del Tribunale di Latina non si fonda sull'ipotesi di un fatto diverso da quello contestato, come prescrive l'art. 521 comma 2 cod.proc.pen., ma sulla prospettazione, in via del tutto generica, della sussumibilità del fatto in altre e diverse ipotesi di reato rispetto a quella contestata dal momento che il Giudice si interroga sull'abrogazione della stessa senza, tuttavia, trarre il necessario epilogo decisorio con riguardo al reato contestato dal Pubblico Ministero, così determinando una stasi dell'intero procedimento. Il punto è stato chiarito dalla citata pronuncia della Terza Sezione della Corte di cassazione n. 31835/18 che, in motivazione, ha affermato che l'abnormità dell'ordinanza in esame è insista nel fatto che resta in piedi l'originaria imputazione, senza essere approdata al suo fisiologico epilogo decisorio, determinandosi in tal modo una stasi dell'intero procedimento, regredito con riguardo all'imputazione già contestata alla fase già superata delle indagini preliminari, con l'effetto di vincolare comunque l'organo requirente. Stasi del procedimento poiché il pubblico ministero si troverebbe nell'alternativa di ipotizzare altre contestazioni sulla scorta di una ipotizzata diversità del fatto genericamente indicata e dall'altra nuovamente esercitare l'azione penale per il fatto originariamente contestato per il quale era già stata esercitata l'azione penale, con conseguente preclusione del divieto di secondo giudizio, essendo rimasto in piedi quello instaurato a seguito del primo decreto di citazione rispetto al quale il giudice ha omesso di pronunciarsi restituendo indebitamente gli atti al Pubblico Ministero. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e
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