CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati1652 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4032/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 3465/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026Data pubblicazione 07/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Alitalia CAI) con la qualifica di Comandante,adiva il Tribunale di Civitavecchia esponendo di aver percepito,durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione inferiore aquella ordinaria di servizio. Il ricorrente deduceva che la società,in applicazione delle clausole contenute nel [OSCURATO:PERSONA] (esuccessivamente nel CCNL Assoaereo), limitava il trattamentoferiale allo stipendio base e all'indennità di volo minimagarantita (IVMG), escludendo l'indennità di volo oraria (IVO),nonostante quest'ultima costituisse una parte rilevante esistematica del suo compenso mensile.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 213/2017,rigettava la domanda ravvisando un difetto di allegazione e diprova circa le giornate di ferie effettivamente godute e iparametri di calcolo applicabili, ritenendo non emendabili lelacune del ricorso introduttivo.3. La Corte d'Appello di Roma, in totale riforma delladecisione di primo grado, accoglieva il gravame del lavoratore.La Corte territoriale osservava che la pretesa del dipendentenon costituiva una domanda nuova, bensì la necessariaqualificazione giuridica di un diritto fondato sulla nozione euro-unitaria di "retribuzione feriale". Accertata l'incidenza dell'IVO(circa il 30% del compenso totale), la Corte dichiarava la nullitàdelle clausole collettive limitative e condannava la società alpagamento delle differenze, quantificate sulla media del volatodei cinque mesi precedenti ogni periodo feriale .4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidato a plurimi motivi .5. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/20266. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. Numero di raccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazionedegli artt. 112, 115, 116, 420, 437 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.,sostenendo che la Corte d'Appello abbia illegittimamenteavallato una mutatio libelli tardiva, autorizzando il lavoratore adestendere la domanda a contratti collettivi diversi da quelliinizialmente citati.Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 111 Cost.e degli artt. 115-116 c.p.c., dolendosi del fatto che sia statoconsiderato "pacifico" il godimento delle ferie nonostante lecontestazioni aziendali.Con il terzo motivo denunzia l’omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c.2. I primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente per ragionilogico – sistematiche, non possono essere accolti.In tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., costituisceinsegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità cheil vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si configuriqualora l’interpretazione dell’atto processuale da parte delgiudice di merito risulti affetta da una carenza sindacabileunicamente come vizio motivazionale, idoneo a integrarel’ultrapetizione. Tale principio, (su cui, ex plurimis, Cass., 24luglio 2008, n. 20373, Cass. 12 agosto 2024, n. 22724; Cass.22 febbraio 2024, n. 4739), impone che la doglianza delricorrente concerna esclusivamente l’omesso esame di unadomanda o la pronuncia su una domanda non proposta. Restainvece preclusa in sede di legittimità la censura relativaNumero registro generale 6943/2022all’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domandaN, umero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 13132/2026trattandosi di un accertamento in fatto riservato al giudice diData pubblicazione 07/05/2026merito.Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., leSezioni Unite (SU n. 20867 del 20/09/2020) hanno statuito chela violazione delle disposizioni sull’ammissione delle proverichiede la denuncia di un errore del giudice che abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,agendo d’iniziativa fuori dai propri poteri officiosi. Risulta perconverso inammissibile la doglianza relativa alla maggior forzadi convincimento attribuita ad alcuni elementi probatori rispettoad altri, spettando tale valutazione al prudente apprezzamentodel magistrato. Coerentemente con quanto espresso, fra lealtre, da Cass. 27.12.2016 n. 27000 e Cass. 19.6.2014 n.13960, la violazione delle norme istruttorie non può essereinvocata per una mera erronea valutazione del materialeprobatorio, ma solo laddove si alleghi che il giudice abbiadisatteso il valore di prove legali o abbia recepito acriticamenteelementi soggetti a valutazione, considerandoli erroneamentecome facenti piena prova.Ora, l’accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadrodell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto diparte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazionesolo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490 del 2019).Invero, poi, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazionerisultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012,conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'" omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" oNumero registro generale 6943/2022"argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, conN umero sezionale 1652/2026Numero di raccolta generale 13132/2026conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteData pubblicazione 07/05/2026formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n.2268 del 2022).Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esamedeve riguardare un "fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del datotestuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del datoextratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione eabbia carattere decisivo (vale a dire che esaminato avrebbedeterminato un esito diverso della controversia)" (cfr. Cass.civ., Sez. Un., n. 8053/2014). Non è omesso esame se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,n. 34476/2019).Nessun fatto storico risulta trascurato nel caso di specie.3. Quanto al merito delle doglianze, le stesse vanno rigettatein conformità ai principi espressi da questa Corte nella sentenzan. 20216 del 2022 da cui il Collegio non intende discostarsi.Va ribadito che il diritto alle ferie retribuite costituisce un"principio particolarmente importante del diritto socialedell'Unione, al quale non si può derogare".L'intervento interpretativo della CGUE (causa C-155/10,Williams) impone al giudice nazionale di verificare lacompatibilità della norma interna con le regole comunitarie,privilegiando la sostanza del diritto alla salute del lavoratorerispetto a eccezioni formali di rito.Una volta accertata la sistematica esclusione di una voceretributiva connessa allo status professionale del navigante, lanullità della clausola collettiva opera di diritto. Pertanto,Numero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026l'adeguamento della domanda alla corretta sezione contrNaumtteuroa dli era ccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026(Comandanti) non muta il nucleo della pretesa, che restal'accertamento di un trattamento feriale conforme ai parametriimperativi.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazionedelle Direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, affermando che l'IVOremuneri un impegno effettivo non dovuto durante le ferie e chel'assetto contrattuale sia equilibrato includendo l'indennitàminima garantita (IVMG). La ricorrente, nel corpo del medesimoquarto motivo (pagg. 58-59), censura, poi, l'errore commessodalla Corte d'Appello nell'individuazione del numero dei giorni diferie ai quali applicare tale nozione, lamentando l'estensionedella condanna anche ai giorni aggiuntivi previsti dallacontrattazione collettiva come trattamento di miglior favore.5. Il motivo è infondato nella sua prima parte. Comemotivato nella sentenza n. 20216/2022, la retribuzione ferialedeve coincidere con la retribuzione ordinaria per evitare uneffetto dissuasivo alla fruizione del riposo. L'indennità di volooraria (IVO) compensa l'attività intrinseca del volo, cuore dellaprestazione del Comandante, e rappresenta una quotasignificativa del compenso complessivo (circa il 30%). Leclausole collettive (art. 8 [OSCURATO:PERSONA] Comandanti e art. 10 CCNLAssoaereo) sono pertanto nulle per contrasto con la normaimperativa di cui all'art. 4 d.lgs. 185/2005, interpretato alla lucedell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE .La retribuzione feriale deve essere calcolata in modo dagarantire al lavoratore condizioni economiche "paragonabili aquelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa".L'indennità di volo integrativa (IVO), incidendosignificativamente sul complesso della retribuzione mensileNumero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026(circa il 30%), è intrinsecamente connessa all'esecuzionNeum deroe dlli era ccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026mansioni di Comandante.La sua esclusione determinerebbe un "effetto potenzialmentedissuasivo" sulla fruizione delle ferie, inducendo il lavoratore arinunciare al riposo per evitare una rilevante contrazionesalariale. Di conseguenza, le clausole collettive che escludonol'IVO sono nulle per contrasto con la norma imperativa di cuiall'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce del dirittoeuropeo.Quanto alla censura concernente l'errore commesso dalla Corted'Appello nell'individuazione del numero dei giorni di ferie aiquali applicare tale nozione, lamentando l'estensione dellacondanna anche ai giorni aggiuntivi previsti dalla contrattazionecollettiva come trattamento di miglior favore, tale doglianza èfondata.Per i giorni eccedenti il limite di legge (28 giorni), non opera latutela del diritto dell'Unione e spetta agli Stati membrideterminare il trattamento retributivo. In tale ambito, lamancata inclusione di tutte le voci della retribuzione noncontrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale nonrisponde al criterio della 'onnicomprensività' ma demanda allafonte contrattuale la garanzia di un trattamento 'sufficiente'.Non vi è prova che l'esclusione dell'IVO per i soli giornicontrattuali aggiuntivi pregiudichi la sufficienza dellaretribuzione feriale complessiva.In aderenza alla sentenza n. 20216/2022, la nozione "europea"di retribuzione feriale (che include l'IVO) si applicaesclusivamente alle quattro settimane (28 giorni) previste dallalegge. Per i giorni eccedenti stabiliti dai contratti collettivi, l'art.36 Cost. non impone l'onnicomprensività della retribuzione el'autonomia collettiva può legittimamente prevedere unNumero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026trattamento diverso, escludendo voci legate alla presNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026effettiva come l'IVO.Il motivo deve essere, quindi, accolto in ordine a tale specificacensura e la sentenza d'appello va dunque cassata in parte qua.7.Con il quinto e sesto motivo, la ricorrente sollecita la questionedi legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. 66/2003 e 4d.lgs. 185/2005 e il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE .Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla societàricorrente in relazione agli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs.n. 185/2005, nonché all’art. 2 della legge n. 130/2008, perpresunta violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., sonomanifestamente infondate.La ricorrente sostiene che l'inclusione dell'indennità di volooraria (IVO) nel computo feriale lederebbe il legittimoaffidamento riposto nella validità delle pattuizioni collettive,alterando retroattivamente equilibri contrattuali consolidati.Tale assunto non può essere condiviso. Secondo i principiespressi nella sentenza n. 20216/2022, il valore del legittimoaffidamento non è violato quando l'evoluzione interpretativa deldiritto - in particolare quella della Corte di Giustizia UE (sentenzaWilliams del 2011) - risulti coerente con un quadro normativosovranazionale già esistente al momento della stipula deicontratti. Le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia,avrebbero dovuto tenere conto di tali orientamenti consolidati,che non costituiscono un mutamento imprevedibile del diritto,ma la necessaria esegesi di norme imperative poste a tutela didiritti fondamentaliNon è ravvisabile alcuna lesione dell'autonomia negoziale ex art.39 Cost. Sebbene la disciplina della retribuzione sia affidata invia primaria alla contrattazione collettiva, tale potere non puòesercitarsi in un "vuoto normativo" né può derogare ai livelliNumero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026minimi di tutela della salute garantiti dall'ordinamento eNuumroerpo edi ora ccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026e recepiti da quello interno. La libertà sindacale devenecessariamente coordinarsi con l'obbligo di garantire che laretribuzione feriale sia "paragonabile" a quella di servizio, al finedi non dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo.Pertanto, l'intervento del giudice volto a dichiarare la nullità diuna clausola contraria a tali parametri costituisce un'attività diverifica della legittimità dei contratti collettivi rispetto a normeimperative, non un'indebita invasione di campo.La doglianza relativa alla violazione dell'art. 36 Cost. è parimentimanifestamente infondata, poiché la nozione "europea" diretribuzione feriale mira proprio a garantire l'effettività di talediritto, assicurando che la contrazione del reddito durante leferie non ne pregiudichi la funzione ristorativa. Quanto all'art.41 Cost., l'iniziativa economica privata non può ritenersi lesadall'imposizione di costi retributivi necessari a garantire lasicurezza e la salute dei lavoratori, limiti che la stessaCostituzione pone a presidio della dignità umana.In conclusione, non sussistono i presupposti per la rimessionedegli atti alla Corte Costituzionale, risultando la normativavigente e l'interpretazione fornitane conforme ai parametri dellaCarta fondamentale.Non sussiste, infine, l'obbligo per il giudice di ultima istanza diprocede al rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE attesoche lo stesso viene meno in presenza di un acte éclairé che siriscontra quando la questione interpretativa sollevata, comenella specie, esiste una giurisprudenza consolidata sul punto cherisolve il problema giuridico considerato.Nella specie, invero, si versa in ipotesi di acte éclairé poiché laCGUE si è già pronunciata più volte sulla nozione di retribuzioneNumero registro generale 6943/2022Numero sezionale 1652/2026feriale (sentenze Williams, Lock, To.He.), rendendo superNfulmueoro udi nra ccolta generale 13132/2026Data pubblicazione 07/05/2026nuovo rinvio.Infine, la valutazione del nesso tra indennità e mansioni è"attività riservata comunque al giudice nazionale".La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso per quanto diragione, respinti gli altri.Cassa la sentenza impugnata in parte qua e rimette la causaalla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche inordine alle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso nell'Adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana Doronzo