Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 15123/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13 settembre 2022 emessa dal Tribunale di Catanissetta; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame deve essere presentato entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; Rilevato che l'ordinanza in epigrafe è stata emanata in data 13 settembre 2022 e depositata il 21 settembre 2022; ok Rilevato che il ricorso, proposto avverso tale ordinanza risulta depositato in data 13 ottobre 2022 e quindi ben dopo la scadenza del termine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13 settembre 2022 emessa dal Tribunale di Catanissetta; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame deve essere presentato entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; Rilevato che l'ordinanza in epigrafe è stata emanata in data 13 settembre 2022 e depositata il 21 settembre 2022; ok Rilevato che il ricorso, proposto avverso tale ordinanza risulta depositato in data 13 ottobre 2022 e quindi ben dopo la scadenza del termine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris