CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 5 giugno 2023 che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.» (Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019, Rv. 276924), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che fosse atto ad integrarla il comportamento tenuto dall'imputato, che fingendosi balbuziente e facendo credere alla persona offesa di essere un soggetto fragile e bisognoso di aiuto, avesse travalicato i limiti di un banale accorgimento necessario alla consumazione del reato (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]