CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce la nullità della decisione di primo grado per omesso esame dell'imputato che ne aveva fatto richiesta e l'errata valutazione del materiale probatorio cui è seguita una carenza della motivazione sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine al mancato esame dell'imputato di cui il difensore aveva formulato richiesta, corretta risulta la motivazione resa dalla Corte territoriale là dove ha rilevato l'omessa immediata deduzione da parte del difensore presente; che in tal senso, infatti sussiste pacifica giurisprudenza secondo cui la mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. (cfr, tra le tante, Sez. 3, n. 6152 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 281339); rilevato che, in ordine all'integrazione del delitto di evasione, la Corte di merito ha dato conto della circostanza che la scala su cui era stato visto il ricorrente non era di pertinenza dell'appartamento, al contempo rappresentando che il Fuoco fosse stato visto mentre parlava con soggetto estraneo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec