CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 settembre 2020
Cassazione n. 06981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5347-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-1'NA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-II, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1135/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata a/1/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- Con decreto n. 113/09 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] D.M. il pagamento di euro 19.350,00 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale subita a seguito del rilascio dell'immobile concesso in locazione al Fontana, in virtù del contratto sottoscritto in data 1.11.2002 per uso commerciale. Con ricorso del 13.6.2009 la società ha proposto opposizione al decreto contestando il diritto all'indennità per la perdita di avviamento, eccependo altresì il difetto di procura. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 259812014, preliminarmente ha rigettato l'eccezione di difetto di procura, nel merito ha rigettato la domanda, disattendendo la tesi della parte opponente secondo cui il contratto si sarebbe risolto per mutuo dissenso, e ritenendo che non vi erano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità poiché il conduttore ha esercitato la propria attività in mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative. Avverso la suddetta decisione ha presentato appello il Fontana. Si è costituita in appello la [OSCURATO:PERSONA] D.M. La Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 467/2016 ha accolto il gravame sulla riproposta questione della validità della procura, ritenendo che la stessa fosse inesistente e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e la definitività del decreto ingiuntivo, da ritenere mai opposto. 2.- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] D.M. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3891/2018, ha accolto il motivo di ricorso circa la validità della procura ed ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte palermitana. [OSCURATO:PERSONA] immobiliare ha riassunto il giudizio.Con sentenza n. 1135/2020 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello di Fontana volto a dimostrare la legittimità dell'attività esercitata nell'immobile locato e, di conseguenza, la fondatezza dei presupposti per la riscossione dell'indennità per la perdita dell'avviamento. Si contestava al Fontana di avere abusivamente ampliato l'area della attività estendendola all'immobile adiacente e di non essere in regola con le autorizzazioni. La Corte ha statuito che la documentazione prodotta in primo grado da Fontana rilevava ai fini fiscali e sanitari ma non era idonea e sufficiente a dimostrare completamente la liceità sotto il profilo amministrativo dell'attività commerciale svolta nell'immobile locato e che i documenti depositati in appello non costituivano prova indispensabile, sicché nulla era dovuto a titolo di indennità. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo. La FIN Immobiliare ha notificato controricorso. Considerato che 3.- Con l'unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e si contesta alla Corte d'Appello che avrebbe errato nel ritenere che Fontana, seppur in possesso delle autorizzazioni, sarebbe incorso nella preclusione prevista dalla citata disposizione, avendo prodotto la richiesta documentazione tardivamente solo in appello. La Corte, sul punto, ha osservato che una nuova prova, anche documentale, in appello sarebbe ammissibile solo se indispensabile e se prodotta ad integrazione di un principio di prova acquisito nel giudizio in primo grado. Il ricorrente sostziene che proprio in ragione della produzione in primo grado della SCIA, della comunicazione di cessazione definitiva di attività e degli altri documenti sanitari ritenuti non sufficienti ed incompleti, era necessario integrare la documentazione in sede di gravame. 11 motivo è inammissibile. La Corte di Appello si è posta il problema della ammissibilità dei documenti prodotti tardivamente e, dopo aver ricordato che ]o sono solo ove indispensabili, ha deciso in realtà nel merito, ossia ha deciso che quei documenti non sono sufficienti a dimostrare la liceità dell'attività da punto di vista amministrativo: essi riguardano la regolarità fiscale e sanitaria, ma non quella amministrativa. Dunque, la decisione impugnata esclude che i documenti prodotti possano ritenersi indispensabili ai fini della decisione, in quanto non rilevanti, ossia in quanto documenti (parere sanitario e comunicazioni fiscali) che non dimostrano l'autorizzazione a svolgere quell'attività. Si tratta di un giudizio, quello sul valore probatorio dei documenti prodotti, che spetta al giudice di merito, e che il ricorrente proprio nel merito contrasta, assumendo che in realtà quei documenti sono prova sufficiente della regolarità dell'attività, introducendo dunque questioni qui non valutabili. Resta dunque corretta la valutazione del giudice di merito che, ponendosi il problema della indispensabilità di quei documenti„ lo risolve nel senso che non essendo rilevanti per dimostrare l'esistenza di una autorizzazione amministrativa, non sono decisivi per il giudizio. A fronte di tale ratio, la censura è assertiva, ossia contrappone una tesi all'altra. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la so v:Jombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2500,00 euro , oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello d