CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 22612/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1783/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2020 R.G.N. 3254/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Oggetto Lavoro giornalistico - differenze retributive– scatti anzianità R.G.N.6689/2021 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 CC Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha quantificato nella minor somma di euro 77.710,11, oltre accessori, le differenze retributive spettanti (e già versate) alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2013, a seguito del riconoscimento della qualifica di redattore ordinario, ed ha condannato quest’ultima a restituire la differenza tra la maggior somma percepita e quanto alla stessa spettante, oltre interessi. 2. La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n. 6153/2013, pronunciata in separato procedimento, era stata accertata la natura giornalistica dell’attività prestata dalla Piccardi alle dipendenze della RAI a decorrere dall’8 marzo 2006 e il diritto della stessa all’inquadramento come redattore ordinario, con condanna della società al pagamento dell’importo di euro 67.982,00, nonché di quanto maturato successivamente al 31.12.2009 a titolo di differenze tra il trattamento economico percepito come programmista regista e quello di redattore; che nel procedimento per cui è causa, la Piccardi ha chiesto la condanna alle differenze retributive maturate dall'1 gennaio 2010 al 31 agosto 2013 e la domanda è stata accolta dal tribunale; che il periodo precedente all'8 marzo 2006 è stato oggetto di accordo conciliativo sottoscritto tra le parti e non vi è alcun elemento da cui possa desumersi che alla data suddetta lavoratrice avesse già maturato un'anzianità di servizio superiore a 30 mesi. Ha rilevato che, in base all'articolo 13 del contratto nazionale lavoro giornalistico (CNLG), gli aumenti periodici per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale decorrono dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio di redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale. Ha ritenuto che, nel caso di specie, non potesse farsi decorrere l'anzianità professionale (e dunque retributiva) della lavoratrice da una data anteriore al riconoscimento giudiziale della natura giornalistica delle mansioni espletate (8 marzo 2006). Ha quindi quantificato le differenze retributive in favore della Picardi nella minor somma sopra indicata, computando gli scatti di anzianità dopo il decorso di trenta mesi dal riconoscimento della qualifica di redattore ordinario. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli art. 112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. assumendosi l’esistenza di un giudicato formatosi con la sentenza n. 6153/2013 sulla decorrenza degli scatti di anzianità dall’8 marzo 2006 e la violazione di tale giudicato da parte dei giudici di appello. 6. La ricorrente sottolinea che la sentenza irrevocabile n. 6153/2013 (integralmente trascritta nel corpo del ricorso per cassazione alle pp. 9-13 e depositata unitamente alla attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria come doc. B) ha riconosciuto la maturazione del primo scatto di anzianità dall’8 marzo 2006; che ha infatti attribuito alla lavoratrice la qualifica di redattore ordinario (che già di per sé implica la qualifica di redattore con anzianità superiore a 30 mesi) dalla data suddetta e già condannato la società, per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al deposito del ricorso, al pagamento delle differenze retributive quantificate in relazione alla qualifica spettante di redattore ordinario (con oltre 30 mesi di anzianità); che, non avendo proposto appello avverso la sentenza del 2013, la società non può contestare in questo giudizio, destinato alla mera quantificazione delle somme dovute per il periodo successivo al 31.12.2009, la decorrenza degli scatti di anzianità senza violare il giudicato ormai formatosi; che su tale eccezione, proposta dalla appellata nella memoria di costituzione (trascritta per estratto a p. 15 del ricorso per cassazione), i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi; che la Corte d’appello nel momento in cui ha riconosciuto gli scatti di anzianità dopo 30 mesi dall’8 marzo 2006 ha violato il giudicato anche sotto un ulteriore profilo, ed esattamente riconoscendo alla Piccardi la qualifica di “redattore ordinario con meno di 30 mesi” che è una qualifica distinta, e inferiore, rispetto a quella di “redattore ordinario” che presuppone una anzianità professionale di oltre 30 mesi, come emerge dagli artt. 11 e 13 del CNLG e dalla tabella dei minimi di stipendio allegata all’art. 16 del medesimo contratto. 7. Il motivo di ricorso non è fondato. 8. Anzitutto, non vi è spazio per considerare integrata la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dalla difesa della lavoratrice in ordine al giudicato esterno di cui alla sentenza n. 6153/2013, ma ha interpretato tale sentenza (in modo diverso rispetto a quanto fatto dal tribunale) ritenendo che la stessa avesse accertato, con statuizione irrevocabile, il diritto della Piccardi ad essere inquadrata come redattore ordinario con decorrenza dall’8 marzo 2006, e non da epoca anteriore (essendo il periodo anteriore a tale data oggetto di un accordo conciliativo ed estraneo al giudizio definito con la sentenza del 2013). Ha, di conseguenza, rilevato come “non (potesse) farsi decorrere l’anzianità professionale (e dunque retributiva) dell’appellata da una data anteriore al riconoscimento della natura giornalistica delle mansioni espletate” (sentenza, p. 3, secondo cpv.). 9. Sulla dedotta violazione degli artt. 2909 c.c. e 384 c.p.c., deve anzitutto premettersi che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (v. Cass., S.U. n. 24664 del 2007; Cass. n. 21200 del 2009; n. 15339 del 2018; n. 17175 del 2020). 10. La sentenza n. 6153/2013 contiene le seguenti statuizioni: “alla luce delle risultanze istruttorie […] si ritiene di dover concludere nel senso della natura giornalistica dell’attività svolta dalla ricorrente con la decorrenza richiesta in petitum, con conseguente riconoscimento del suo diritto all’inquadramento quale redattore ordinario. La parte convenuta va altresì condannata a corrispondere alla Piccardi la somma di euro 67.982,00 - quantificata fino alla data di presentazione del ricorso, come da conteggi che appaiono sostanzialmente condivisibili- oltre a quanto maturato successivamente al 31.12.2009, a titolo di differenze di trattamento economico percepito e quello derivante dall’inquadramento riconosciuto” (v. sentenza trascritta in ricorso, p. 12, ultimo cpv. e p. 13 primo alinea). 11. La sentenza del 2013 contiene l’accertamento del diritto alla qualifica di redattore ordinario senza alcuna specificazione in merito alla anzianità e senza alcun riferimento alle qualifiche di redattore con più o meno di 30 mesi di anzianità. Essa non reca alcun riferimento alla disciplina contrattuale e alle previsioni in essa contenute. 12. Al riguardo, è utile precisare che l’art. 11 del CNLG stabilisce “Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell’ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti: a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale; b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale”. Il successivo art. 13, la cui rubrica è relativa agli “aumenti periodici di anzianità”, prevede: “Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vicecaporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti”.13. Gli artt. 11 e 13 del CNLG non recano la dicitura di “redattore ordinario”, adoperata nella sentenza del 2013, e neppure è possibile evincere dalle citate disposizioni che tale locuzione sia equivalente a quella di redattore con oltre trenta mesi di anzianità, come invece sostenuto dall’attuale ricorrente. 14. Peraltro, dal punto di vista logico, il riconoscimento del diritto della lavoratrice all’inquadramento quale redattore ordinario “con la decorrenza richiesta in petitum” (8.3.2008) induce a ritenere che da tale data, e non da una data anteriore, potesse computarsi l’anzianità nella qualifica. 15. Deve quindi escludersi che la sentenza irrevocabile n. 6153/2013 contenesse il riconoscimento del diritto alla qualifica di redattore con oltre mesi di anzianità e con decorrenza dall’8 marzo e, di conseguenza, escludersi la violazione degli artt.2909c.c. e 324 c.p.c. da parte della sentenza ora impugnata. 16. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. 17. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 18 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte