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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02663/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27016-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 'f 1IA PERSIANI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1736/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di euro 215.721,49, oltre accessori, quali somme erogate dalla società e divenute indebite in seguito a riforma giudiziale;

2. la Corte — per quanto qui ancora interessa — ha respinto il motivo di impugnazione formulato dalla RAI con cui si chiedeva la condanna dell'avversaria a restituire anche le trattenute fiscali versate dall'Azienda all'Erario, richiamando, tra l'altro, precedenti di legittimità secondo i quali il solvens non può ripetere dall'accipiens più di quanto quest'ultimo abbia affettivamente percepito;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la Brusiia;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'unico motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., in combinato disposto con l'art. 10, primo comma, lettera D-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 314 del 1997, anche tenuto conto del D.M.

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016 e dell'art. 38 del DPR m. 602 del 1973 nonché alla luce dello jus superveniens Ric. 2020 n. 27016 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- costituito dall'art. 150 del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2020 che ha introdotto il comma 2 bis all'art. 10 del DPR n. 917 del 1986 (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)"; in estrema sintesi si sostiene che, anche in ragione della disciplina sopravvenuta nel 2020 per le sole somme restituite dal 1° gennaio 2020, la restituzione dovrebbe avvenire al netto delle trattenute fiscali, mentre per le somme restituite anteriormente a detta data — come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] — detta restituzione dovrebbe avvenire al lordo delle trattenute fiscali;

2. il motivo non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata è conforme al più recente e consolidato orientamento di questa Corte da cui non si ravvisa ragione per discostarsi (tra le altre v.

Cass. n. 517 del 2019; Cass. n. 4387 del 2020; Cass. n. 4873 del 2020; Cass. n. 23531 del 2021; Cass. n. 27983 del 2021); invero, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto "ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'ammi. nistrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo" (Cass. n. 13530 del 2019; Cass. 8614 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018; Cass. n. 1464 del 2012); è stato, infatti, chiarito che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 Ric. 2020 n. 27016 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- d.P.R. n. 600 del 1973, abbia operato la ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza della quale, le somme in questione erano state erogate, si -ricade nell'ambito della inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo fiscale, venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tunc (Cass. n. 990 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018; Cass. n. 6072 del 2012; Cass. n. 8829 del 2007); in tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha evidenziato che l'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto (v. pure, tra le altre, Cass. n. 517 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018); ciò posto, una volta che l'interpretazione della regula iutis è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass.

SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass.

SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Ric. 2020 n. 27016 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- Corte di Cassazione (Cass.

SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass.

SS.UU. n. 11747 del 2019); argomenti contrari alla tesi qui esposta non possono ricavarsi neanche dalla modifica dell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986, ad opera dell'art. 150, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in 1. 77 del 2020; l'art. 150 cit. ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 stabilendo: "le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili"; a prescindere dalla inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al comma 3 dell'art. 150 cit.

"le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1 gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore positivizza l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente e non consente di inferire la correttezza di una diversa interpretazione (in tal senso v.

Cass. n. 23531 del 2021; Cass. n. 27983 del 2021); del resto, non sono rari nell'ordinamento casi in cui il legislatore interviene con una disposizione che ha "una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto e ricostruibile" anche sulla base della precedente disciplina (ad ex. v.

Cass.

SS.UU. n. 18353 del 2014);

3. conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, non ravvisando il Collegio i presupposti per la compensazione delle spese richiesta da parte Ric. 2020 n. 27016 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -5- ricorrente; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,

1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre auro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza cameral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27016-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 06382641006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 'f 1IA PERSIANI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1736/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] l'importo di euro 215.721,49, oltre accessori, quali somme erogate dalla società e divenute indebite in seguito a riforma giudiziale; 2. la Corte — per quanto qui ancora interessa — ha respinto il motivo di impugnazione formulato dalla RAI con cui si chiedeva la condanna dell'avversaria a restituire anche le trattenute fiscali versate dall'Azienda all'Erario, richiamando, tra l'altro, precedenti di legittimità secondo i quali il solvens non può ripetere dall'accipiens più di quanto quest'ultimo abbia affettivamente percepito; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la Brusiia; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., in combinato disposto con l'art. 10, primo comma, lettera D-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 314 del 1997, anche tenuto conto del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016 e dell'art. 38 del DPR m. 602 del 1973 nonché alla luce dello jus superveniens Ric. 2020 n. 27016 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- costituito dall'art. 150 del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2020 che ha introdotto il comma 2 bis all'art. 10 del DPR n. 917 del 1986 (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)"; in estrema sintesi si sostiene che, anche in ragione della disciplina sopravvenuta nel 2020 per le sole somme restituite dal 1° gennaio 2020, la restituzione dovrebbe avvenire al netto delle trattenute fiscali, mentre per le somme restituite anteriormente a detta data — come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] — detta restituzione dovrebbe avvenire al lordo delle trattenute fiscali; 2. il motivo non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata è conforme al più recente e consolidato orientamento di questa Corte da cui non si ravvisa ragione per discostarsi (tra le altre v. Cass. n. 517 del 2019; Cass. n. 4387 del 2020; Cass. n. 4873 del 2020; Cass. n. 23531 del 2021; Cass. n. 27983 del 2021); invero, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto "ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'ammi. nistrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo" (Cass. n. 13530 del 2019; Cass. 8614 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018; Cass. n. 1464 del 2012); è stato, infatti, chiarito che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 23 Ric. 2020 n. 27016 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- d.P.R. n. 600 del 1973, abbia operato la ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza della quale, le somme in questione erano state erogate, si -ricade nell'ambito della inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo fiscale, venuto meno secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tunc (Cass. n. 990 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018; Cass. n. 6072 del 2012; Cass. n. 8829 del 2007); in tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha evidenziato che l'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto (v. pure, tra le altre, Cass. n. 517 del 2019; Cass. n. 19735 del 2018); ciò posto, una volta che l'interpretazione della regula iutis è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Ric. 2020 n. 27016 sez. ML - ud. 26-10-2021 -4- Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); argomenti contrari alla tesi qui esposta non possono ricavarsi neanche dalla modifica dell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986, ad opera dell'art. 150, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in 1. 77 del 2020; l'art. 150 cit. ha aggiunto il comma 2 bis all'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 stabilendo: "le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili"; a prescindere dalla inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al comma 3 dell'art. 150 cit. "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1 gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore positivizza l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente e non consente di inferire la correttezza di una diversa interpretazione (in tal senso v. Cass. n. 23531 del 2021; Cass. n. 27983 del 2021); del resto, non sono rari nell'ordinamento casi in cui il legislatore interviene con una disposizione che ha "una valenza confermativa e chiarificatrice di quanto era già previsto e ricostruibile" anche sulla base della precedente disciplina (ad ex. v. Cass. SS.UU. n. 18353 del 2014); 3. conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, non ravvisando il Collegio i presupposti per la compensazione delle spese richiesta da parte Ric. 2020 n. 27016 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- ricorrente; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre auro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza cameral
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