CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 luglio 1965; avverso la sentenza del 7 aprile 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 17 novembre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita; letta la memoria depositata il 15 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen., perché, quale autore dell'articolo pubblicato il 9 dicembre 2012, sul sito "cyclingpro.it", dal titolo "Gli scandalosi accrediti ai centri di medicina FCI (domanda numero 1 a [OSCURATO:PERSONA])", avrebbe offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] affermando, tra l'altro "Chi li sceglie ? [OSCURATO:PERSONA] della Salute (CTS), presieduta da [OSCURATO:PERSONA]. Come li sceglie ? In base a quali criteri ? Nessuno. Non c'è un protocollo, una linea guida, un criterio. Non c'è nulla. Noi almeno non abbiamo trovato nulla. Anzi, una cosa l'abbiamo trovata. Tutti i medici che fanno parte della CTS si sono attribuiti un accredito. Ovvero hanno accreditato un centro che dirigono o per cui lavorano. Quindi si sono "girati" del lavoro. Senza prima creare un regolamento, senza un bando, senza che fossero stabiliti dei requisiti minimi". Così attribuendo al predetto un fatto determinato, lesivo della sua reputazione, non corrispondente alla realtà. Il Tribunale, prima, è la Corte d'appello, poi (ai soli fini civili, essendosi, nelle more, prescrittosi il reato), hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo hanno condannato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa. 2. Propone ricorso per cassazione il Bonarrigo, articolando due motivi d'impugnazione. In particolare, 2.1. ton il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, si deduce che la corte territoriale: - non avrebbe colto la qualità in forza della quale il Simonetto sarebbe stato coinvolto nell'articolo (quale presidente del CTS e non quale specializzato in medicina sportiva); - avrebbe stravolto il contenuto dello scritto, facendo lievitare un dato quantitativo (il numero dei centri accreditati a lui riconducibili) centrale nell'economia della contestazione; - avrebbe ritenuto esistente un bando (in realtà inesistente) alla luce di un mero scambio di mail, attribuendo al Simoneitto una condotta (quella di utilizzare il nuovo e diverso sistema di accreditamento), in realtà ricondotto nello stesso articolo al [OSCURATO:PERSONA], presidente della FCI. 2.2. Con il secondo motivo, afferente alla quantificazione del risarcimento del danno, si deduce che la corte territoriale avrebbe confermato la determinazione del relativo importo alla luce di un dato (la rilevante diffusione degli addebiti) privo di riscontro e, comunque, senza valutare le plurime censure avanzate dal ricorrente con i motivi d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo. In linea generale, il diritto di cronaca giornalistica rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, espressione della libertà di pensiero e di stampa, riconosciute dall'art. 21 cost., e consiste nel potere - dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Rv. 153477). L'esercizio di tale diritto, tuttavia, nella sua concreta esplicazione, come ogni altro diritto di libertà, trova la sua esterna delimitazione niei paralleli diritti e interessi fondamentali della persona (come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.). Cosicché, essendo il giornalista un semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, la rappresentazione offerta non solo deve rispondere ad un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (che giustifichi la compressione dei simmetrici diritti della persona incisi dalla divulgazione dei fatti), ma deve anche offrire una descrizione coerente con la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della realtà, rappresentata in forma «civile», tanto nell'esposizione dei fatti, quanto nella loro valutazione (c.d. continenza), nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. n. 5259 del 18/10/1984). Ciò considerato, occorre ulteriormente premettere c:he in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145). Ebbene, la Corte d'appello attribuisce all'imputato come decisiva, ai fini della fondatezza dell'accusa, la circostanza per cui il Simonetto sarebbe stato titolare di sedici centri di medicina dello sport accreditati dalla Federazione ciclistica italiana, e che tali accrediti sarebbero stati attribuiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso Simonetto era presidente. Tale affermazione, in realtà, non è contenuta nell'articolo di cui si assume il carattere diffamatorio, né è possibile oggettivamente attribuirvi tale senso, né, in ultimo, si comprende da dove sia stata ricavata. Viceversa, da quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, il Simonetto è titolare di due centri, di cui uno sicuramente accreditato (per come emerge dalla memoria depositata in questo giudizio dello stesso Simonetto) dalla commissione di cui faceva parte, coerentemente con quanto emerge dalla lettura dell'articolo oggetto dell'imputazione. Analogamente, sotto altro profilo, la Corte d'appello ritiene (parzialmente) falsa l'affermazione per cui non ci sarebbe un protocollo o una linea guida alla luce delle quali decidere sugli accreditamenti richiesti, deducendo tale dato dall'esistenza di alcune mail inviate dal segretario della CTS alla FCI. Ma l'esistenza di semplici mail non è, in sé, equivalente, all'adozione di linee guida o di un conseguente protocollo, che, per la funzione svolta dalla Commissione e per le connesse esigenze di trasparenza e di totale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (funzionali all'esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse assegnate), deve essere necessariamente pubblico. La sentenza impugnata, quindi, fondandosi su argomentazioni illogiche ed incoerenti rispetto alle contestazioni, deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette