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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 40817/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S T LUC ; lette/siant.ite le c nclusioni del PG ) \‘'‘ Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia dal 28 novembre 2013, di detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d.

I. n. 8 del 1991.

Sulla base della nota della Direzione nazionale antimafia, della relazione di sintesi dell'Istituto penitenziario, delle informazioni del referente territoriale di P.S. per la sicurezza, il Tribunale, tenuto conto anche del grave percorso deviante del richiedente e della lontananza nel tempo del termine finale di espiazione della pena, ha ritenuto di non poter esprimere un giudizio di affidabilità che possa dare certezze sul ravvedimento.

Ha aggiunto che il percorso collaborativo e il trattamento penitenziario necessitano di un congruo tempo di consolidamento in modo da fornire elementi sufficienti, capaci di dimostrare il radicale mutamento della personalità del detenuto, che ha mostrato una elevata pericolosità sociale e una spiccata capacità a delinquere.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale non ha considerato il rilevante periodo di pena espiata, che le pene in espiazione si riferiscono a reati commessi oltre venti anni addietro, e che il fine pena non può essere più aggravato per l'assenza di carichi pendenti.

Si è così abbandonato ad una affermazione assertiva circa l'insufficienza dell'osservazione ed è incorso in manifesta illogicità nella parte in cui ha dovuto riconoscere che sono stati acquisiti importanti elementi di valutazione comprovanti il ravvedimento del ricorrente, disconoscendone infine la portata sostanziale.

Non ha compiutamente considerato quanto di assolutamente positivo riscontrato dal Gruppo di osservazione e trattamento e quel che è descritto nella relazione di sintesi.

Una volta ammessa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio il Tribunale non può concludere, se non in violazione di legge, per una pretesa insufficienza della osservazione, che ben potrebbe applicarsi a qualsiasi altra situazione similare, e per un periodo indefinito e indefinibile.

Quanto poi al requisito del ravvedimento v'è da rilevare che non è richiesta la prova del completamento della revisione critica del passato deviante e quindi dell'integrale ravvedimento; ma è necessario e sufficiente accertare l'avvenuto inizio di un percorso di ravvedimento nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli aspetti rilevanti, proiettata nel futuro.o

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha successivamente depositato memoria di replica con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge o in difetti di motivazione della decisione di rigetto, ha fatto applicazione del principio di progressività trattamentale che, per giurisprudenza consolidata, governa le valutazioni di discrezionalità tecnica che si compiono nella materia dell'accesso ai benefici penitenziari.

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che, pur quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale di sorveglianza può ritenere comunque necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, quali appunto í permessi, per verificare la capacità del soggetto di adeguarsi alle prescrizioni connesse alle misure alternative alla detenzione, specie quando il reato oggetto della condanna in espiazione sia particolarmente grave e quindi indice di una significativa capacità a delinquere e della contiguità ad ambienti criminali di elevato spessore - Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Rv. 224029; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 -.

3. Il Tribunale ha conseguentemente osservato che [OSCURATO:PERSONA], che sta scontando la pena di anni ventiquattro di reclusione per il delitto di omicidio aggravato dall'agevolazione mafiosa e per il delitto di detenzione e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente - ha iniziato a fruire dei permessi premio soltanto il 31 luglio 2020; ha quindi logicamente ritenuto, in forza anche della relazione del GOT, che occorra proseguire il percorso intramurario per sperimentare altre - e meno ampie di quella richiesta - occasioni trattamentali, come permessi premio e ammissione al lavoro all'esterno.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. igliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S T LUC ; lette/siant.ite le c nclusioni del PG ) \‘'‘ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia dal 28 novembre 2013, di detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d. I. n. 8 del 1991. Sulla base della nota della Direzione nazionale antimafia, della relazione di sintesi dell'Istituto penitenziario, delle informazioni del referente territoriale di P.S. per la sicurezza, il Tribunale, tenuto conto anche del grave percorso deviante del richiedente e della lontananza nel tempo del termine finale di espiazione della pena, ha ritenuto di non poter esprimere un giudizio di affidabilità che possa dare certezze sul ravvedimento. Ha aggiunto che il percorso collaborativo e il trattamento penitenziario necessitano di un congruo tempo di consolidamento in modo da fornire elementi sufficienti, capaci di dimostrare il radicale mutamento della personalità del detenuto, che ha mostrato una elevata pericolosità sociale e una spiccata capacità a delinquere. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha considerato il rilevante periodo di pena espiata, che le pene in espiazione si riferiscono a reati commessi oltre venti anni addietro, e che il fine pena non può essere più aggravato per l'assenza di carichi pendenti. Si è così abbandonato ad una affermazione assertiva circa l'insufficienza dell'osservazione ed è incorso in manifesta illogicità nella parte in cui ha dovuto riconoscere che sono stati acquisiti importanti elementi di valutazione comprovanti il ravvedimento del ricorrente, disconoscendone infine la portata sostanziale. Non ha compiutamente considerato quanto di assolutamente positivo riscontrato dal Gruppo di osservazione e trattamento e quel che è descritto nella relazione di sintesi. Una volta ammessa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio il Tribunale non può concludere, se non in violazione di legge, per una pretesa insufficienza della osservazione, che ben potrebbe applicarsi a qualsiasi altra situazione similare, e per un periodo indefinito e indefinibile. Quanto poi al requisito del ravvedimento v'è da rilevare che non è richiesta la prova del completamento della revisione critica del passato deviante e quindi dell'integrale ravvedimento; ma è necessario e sufficiente accertare l'avvenuto inizio di un percorso di ravvedimento nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli aspetti rilevanti, proiettata nel futuro.o 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha successivamente depositato memoria di replica con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge o in difetti di motivazione della decisione di rigetto, ha fatto applicazione del principio di progressività trattamentale che, per giurisprudenza consolidata, governa le valutazioni di discrezionalità tecnica che si compiono nella materia dell'accesso ai benefici penitenziari. Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che, pur quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, il Tribunale di sorveglianza può ritenere comunque necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, quali appunto í permessi, per verificare la capacità del soggetto di adeguarsi alle prescrizioni connesse alle misure alternative alla detenzione, specie quando il reato oggetto della condanna in espiazione sia particolarmente grave e quindi indice di una significativa capacità a delinquere e della contiguità ad ambienti criminali di elevato spessore - Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Rv. 224029; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 -. 3. Il Tribunale ha conseguentemente osservato che [OSCURATO:PERSONA], che sta scontando la pena di anni ventiquattro di reclusione per il delitto di omicidio aggravato dall'agevolazione mafiosa e per il delitto di detenzione e spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente - ha iniziato a fruire dei permessi premio soltanto il 31 luglio 2020; ha quindi logicamente ritenuto, in forza anche della relazione del GOT, che occorra proseguire il percorso intramurario per sperimentare altre - e meno ampie di quella richiesta - occasioni trattamentali, come permessi premio e ammissione al lavoro all'esterno. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 26 ottobre 2021. igliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40817/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris