CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamen-te all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 401/2021depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ottenne dalNumero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tribunale di Pescara un decreto ingiuntivo contro l'Azienda sanitariaUSL di Pescara per euro 660.948,46, a titolo di adeguamento contrat-tuale (rivalutazione monetaria semestrale) del corrispettivo di un con-tratto di appalto di servizi stipulato tra le parti nel 1987.L'intimata, nel proporre opposizione, chiese la revoca del provvedi-mento monitorio eccependo:- la novazione soggettiva del rapporto contrattuale (in particolare so-stenendo che, dal 1995 in poi, il rapporto aveva avuto esecuzione trasoggetti diversi da quelli originari, in quanto quello originario sarebbeintercorso con il [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.);- la novazione oggettiva del rapporto, atteso che, dal 1999 in poi, icanoni si erano quadruplicati rispetto a quanto originariamente previ-sto nella delibera di affidamento dei servizi;- la mancanza di prova del credito vantato.2. Il Tribunale di Pescara rigettò l'opposizione osservando:- che la società cooperativa a r.l. era il risultato della trasformazionedella s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], trovando pertanto applicazio-ne il disposto di cui all'art. 2498 c.c. in tema di continuità dei rapportigiuridici tra enti;- che, in ossequio al principio della libera pattuizione del corrispettivodel servizio, ben potevano essere previsti aumenti rispetto a quantooriginariamente convenuto;- che il diritto di credito era stato sufficientemente provato.3.- [OSCURATO:PERSONA] di Pescara propose impugnazione avverso la sentenza diprime cure, e la Corte d'appello di l'Aquila, con la pronuncia qui impu-gnata, accolse il gravame, affermando che non risultava specifica-mente e diacronicamente pattuita alcuna rivalutazione monetaria se-mestrale del compenso per tutta la durata del rapporto, come espres-samente prevista nella sola delibera n. 636 del 1988.Numero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/20264. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., af-fidando il gravame a due motivi.Resiste la Asl di Pescara, che conclude per l'inammissibilità e comun-que per il rigetto dell'impugnazione.5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.Ragioni della decisione6.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 44 della l. n. 724 del 1994, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.Evidenzia, in particolare, che, nel dicembre del 1987, il Comitato digestione della AUSL di Penne aveva deliberato di affidare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la gestione del centro di elaborazione datiper la durata di sei mesi, e che, con successiva delibera n. 636 del1988, la stessa AUSL avrebbe proposto la proroga del rapporto, inse-rendo una clausola di adeguamento secondo gli indici ISTAT dei com-pensi mensili (delibera che veniva poi genericamente richiamata nellesuccessive convenzioni).La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe erroneamente consideratoche, all'epoca della esecuzione del contratto, la revisione dei prezziper un appalto di servizi era disciplinata dall'art. 6 della l. n. 537 del1993, come novellato dal citato art. 44, e che la citata disciplina ave-va carattere imperativo, con la conseguenza che un'eventuale clauso-la contrattuale difforme avrebbe dovuto ritenersi nulla.6.1. Il motivo è inammissibile (prima ancora che infondato nel meri-to).La Corte d'Appello ha compiutamente ricostruito i rapporti contrattualiintercorsi tra le parti a far data dal 1987 (in particolare, è stato datoNumero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/20261995, del 28.9.1996, del 20.4.1997, del 19.9.1997, del 1.3.1999 edel 20.1.2003). Nella sentenza impugnata, è stato precisato che:«nelle convenzioni intercorse tra le parti in forza delle delibere in essespecificamente richiamate non risulta mai pattuita la rivalutazionemonetaria semestrale del compenso prevista nella delibera (richiama-ta in tutte le convenzioni) n. 636/1988. Né può ritenersi che la clau-sola in questione, prevista espressamente nella delibera n. 636/1988,possa ritenersi trasfusa in tutte le convenzioni scritte prodotte in giu-dizio per il solo fatto che tale delibera sia stata richiamata nel testodelle convenzioni, insieme a tante altre ed all'evidente scopo di indi-viduare l'oggetto (via via ampliato nel tempo) delle prestazioni gra-vanti sull'appaltatrice».[OSCURATO:PERSONA] del gravame, pertanto, ha affermato che il mero richiamodella convenzione n. 636 del 1988 non assolveva alla funzione di pre-vedere la rivalutazione semestrale del compenso, ma concorreva (in-sieme ad altri elementi) alla funzione di individuazione dell'oggettodelle prestazioni gravanti sull'appaltatrice.Tale seconda ratio decidendi non è stata espressamente censuratadalla ricorrente, con evidente inammissibilità del motivo di ricorso.7. Con il secondo motivo, rubricato «erronea interpretazione/omessaapplicazione del principio di diritto secondo cui i contratti di appaltodella p.a. sono formati dai capitolati speciali d'appalto e dalle clausoleo disposizioni richiamate dall'amministrazione per relationem, con ri-ferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», si censura la deci-sione impugnata per avere il Giudice d'appello omesso di considerareche la convenzione stipulata tra le parti aveva un oggetto predeter-minato anche per relationem, in quanto l'Amministrazione avrebbepotuto stabilire «la qualità, la quantità e il quomodo delle prestazioniappaltate».7.1. Anche il secondo motivo è inammissibile in rito.Numero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/2026In primo luogo, la censura difetta completamente di autosufficienza,ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo in alcun modo la ricor-rente trascritto, neppure per stralcio o in sintesi, né l'allegato 7 alcontratto di appalto, né il contenuto della delibera n. 636 del 1988 –che conterrebbe «la clausola sulla revisione del prezzo» (in questitermini, pag. 7 del ricorso).Osserva il collegio come l'interpretazione di una qualsiasi clausolacontrattuale comporti indagini e valutazioni di fatto affidate al poterediscrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legitti-mità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica con-trattuale e non sussista un vizio, nell'attività svolta dal giudice di me-rito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della moti-vazione. Peraltro, quando il ricorrente per cassazione censuri l'erro-nea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice delmerito, egli, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere ditrascriverle integralmente, perché al Giudice di legittimità è preclusol'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della cen-sura (ex multis, Cass., sez. 3, 8/3/2019, n. 6735).7.2. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole, ex art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c., di un insanabile vizio della motivazione della sentenza im-pugnata, sostanzialmente lamentandone, nella sostanza, la sola (enon più censurabile) insufficienza. Come costantemente chiarito daquesta Corte regolatrice, difatti, «in seguito alla riformulazione delloart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più am-missibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscrittoalla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazio-Numero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/2026ne sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti per-plessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le ri-sultanze processuali» (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3marzo 2022; in senso conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n.22598 del 25 settembre 2018. In particolare, giova rammentare chequesta Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sinda-cato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito soloquando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge co-stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della mo-tivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impu-gnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr.Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non appare in al-cun modo predicabile, perché la Corte d'appello ha correttamentemotivato, in punto di diritto - sia pure in maniera sintetica - in rela-zione all'insussistenza di una pattuizione relativa alla rivalutazionemonetaria semestrale del compenso, facendola discendere:a) dall'impossibilità di ritenere che la clausola di rivalutazione fossestata tacitamente riprodotta nelle successive convenzioni stipulatedalle parti, in forza del solo rinvio alla delibera n. 636 del 1988 (cheprevedeva la rivalutazione del compenso secondo gli indici ISTAT), al-lo scopo di individuare l'oggetto del contratto;b) dal fatto che la previsione di adeguamento del compenso secondogli indici ISTAT, contenuta nella citata delibera, trovasse la sua giusti-ficazione nella sola modifica apportata alla durata dei rapporti in cor-Numero registro generale 15588/2021Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 15840/2026Data pubblicazione 23/05/2026Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad in-tegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico argo-mentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisio-ne (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).8. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio del-la soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano come da di-spositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino