CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28978-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA; - intimati - avverso la sentenza n. 2577/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28978 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della pubblica istruzione, esponendo di essersi laureati in medicina per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia generale, il primo, in Anestesia e Rianimazione, la seconda, tra il 1980 e il 1985: chiedevano la condanna delle controparti al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale successivamente prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE nn. 75/362, 75/363, 82/76, e infine regolata dalla legge n. 370 del 1999 oltre che dal d.lgs. n. 368 del 1999; la Corte di appello, disattendendo il gravame avverso la decisione del Tribunale, dichiarava l'intervenuta prescrizione; avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti articolando un motivo unico; le amministrazioni sono rimaste intimate nonostante le rituali notifiche; Rilevato che con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo della CE, 10, Cost., 19, comma 1, Trattato sull'Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, del Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare l'intervenuta prescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell'evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica della situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e della giurisdizione interna sussistente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE - poi riprese nel testo unico comunitario del 1993, n. 16, e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con "acquis" recepito in Italia solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale;-7( quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421); del resto, l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato e al giudice interno munito di giurisdizione); e a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez. U., n. 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è stata atto idoneo a interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale; non deve disporsi sulle spese in assenza di difese dell'amministrazione; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari