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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24735/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'inosservanza dell'art. 234 cod. proc. pen., a causa dell'inutilizzabilità dei messaggi sms acquisiti su pen drive prodotta dalla persona offesa; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta in diritto (a pag. 3 della sentenza impugnata), non è stato preceduto dall'esperimento della c.d. prova di resistenza; Ritenuto, infatti, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 , dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'inosservanza dell'art. 234 cod. proc. pen., a causa dell'inutilizzabilità dei messaggi sms acquisiti su pen drive prodotta dalla persona offesa; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta in diritto (a pag. 3 della sentenza impugnata), non è stato preceduto dall'esperimento della c.d. prova di resistenza; Ritenuto, infatti, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 , dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ma
Sentenza Cassazione n. 24735/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris