CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 10523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 12/05/2021, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 24/07/2018, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 bis, terzo comma, cod. pen. in relazione al capo 1), rideterminava la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il già riconosciuto reato continuato (artt. 110 cod. pen., 4 I. 110/1975, capo B; 110, 707 cod. pen., capo C) in anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa, con conferma nel resto. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo - senza alcuna formale denuncia di vizio della sentenza impugnata - l'annullamento senza rinvio per violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto Il ricorso è inammissibile. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata solo genericamente esposta con riferimento alla presunta norma violata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Inoltre, la richiesta di assoluzione non è scrutinabile nella presente sede di legittimità. Il petitum formulato è, infatti, del tutto estraneo all'ambito decisionale proprio del giudizio di legittimità, avendo il ricorrente chiesto alla Corte di cassazione di adottare provvedimenti propri della giurisdizione di merito. Né può ritenersi sufficiente, ai fini della qualificazione dell'atto quale "ricorso per cassazione", in assenza di titolarità dei singoli motivi e la mancata indicazione delle singole doglianze con riferimento ai casi (nemmeno graficamente indicati) di cui all'art. 606 cod. proc. pen., dovendo le conclusioni formulate dalla difesa porsi in linea con le specificità dei casi di ricorso ivi enumerati e le peculiarità del giudizio demandato a questa Corte, nonché con le tipologie di decisioni che essa può emettere, puntualmente indicate agli artt. 615 e ss. cod. proc. pen. (e fra le quali certo non si annovera l'assoluzione dell'imputato o la riduzione della pena). La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l'osservanza di uno schema di redazione dell'atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un'esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale. E, infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione "delle richieste relative ai motivi esposti". E' proprio tale precisazione che rende l'atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) 4 dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell'impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico "le richieste, anche istruttorie", quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l'argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]