CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente CC. 19/10/2021 ORDINANZA sul ricorso 12524-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], procuratore di se medesimo ex art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in ROMA, Via del [OSCURATO:PERSONA] 27 (c/o UNSA) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA] - intimati - ( avverso l'ordinanza n.'5/1533/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTOdepositata il 20.04.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.10.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2015 del Tribunale di Benevento con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'importo di C 10.452,26, oltre spese vive e compenso per la procedura monitoria. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 20.4.2017, il Tribunale di Benevento revocava il suddetto decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, al pagamento in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso di avvocato del complessivo importo di C 2.206,63, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge; compensava per 2/3 le spese del giudizio condannando gli opponenti al pagamento del restante 1/3, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Osservava il Tribunale che, in caso di contestazione da parte dell'opponente circa l'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite, ovvero della tariffa pertinente, la valutazione è rimessa al libero apprezzamento del Giudice (Cass. n. 230 del 2016); che il Tribunale riteneva di applicare per la determinazione del compenso le tariffe professionali di cui al D.M. n. 127/2004 in quanto il rapporto professionale tra le parti si era concluso nell'anno 2010, sotto la vigenza della suddetta normativa (Cass., n. 17046 del 2012). [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le questioni di fatto e giuridiche trattate non fossero di particolare complessità, per cui la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile rilevante, bensì di valore indeterminato modesto. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Gli eredi della defunta, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 127/2004, art. 5, commi 1, 2 e 3 e art. 6, commi 2, 5 e 6, nonché della L. n. 794/1942, artt. 5 e 3», lamentando che il Tribunale di Benevento aveva errato nel far rientrare la controversia nello scaglione di valore indeterminato "modesto" o da C 5.164,68 a C 25.822,84». Secondo l'art. 6, commi 5 e 6 del suddetto D.M. del 2004, per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da C 25.900,01 a 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da C 51.700,01 a 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a C 516.500,00. Pertanto, gli onorari massimi del valore indeterminabile "modesto" sono quelli di cui allo scaglione da 51.700,01 a 103.300,00. Inoltre, il Giudicante non teneva conto che tutta l'attività era stata svolta con estrema urgenza e non era stata affatto modesta o di semplice soluzione. 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - Dalla ordinanza impugnata emergono i seguenti passaggi: 1) la controversia non rivestiva particolari complessità e quindi era da considerarsi di valore "indeterminato modesto"; 2) nell'ambito di tale scaglione andavano liquidati i valori "massimi". Ebbene - considerato che le modalità di calcolo degli onorari per la causa di valore indeterminabile sono indicate dall'art. 6, comma 5, della tariffa allegata al D.M. 127 del 2004 [onorari minimi] sono quelli previsti per le cause di valore da C 25.900,01 a C 51.700,00 e gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da C 51.700,01 ad C 103.300,00, - è evidente che il Tribunale abbia errato sulla liquidazione finale, perché anche volendo liquidare i 2/3 del totale, l'importo comunque non raggiungeva quello richiesto, che era di C 1.186,00 [il Tribunale di Benevento, nella determinazione degli onorari, annovera erroneamente la controversia nella sezione riservata alla Corte d'appello, determinando così un compenso per onorari pari ad C 1.186,00: v. ricorso, pag. 3]. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 e 6 del D.M. n. 127 del 2004 (alleg. 7 tariffario forense CNF 2004) recita che «Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da C 25.900,001 a C 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da C 51.700,01 a C 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a C 516.500,00» (comma 5) «6.Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente a C 25.900,00 ma non C 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio». 1.3. - Dalla lettura del predetto articolo si evince dunque che gli onorari massimi del valore indeterminabile non rilevante [e quindi modesto] sono quelli di cui allo scaglione da C 51.710,00 a C 103.300,00 di cui alla tab. A, sez. IV, del D.M. 127/2004; e non quelli di cui allo scaglione da C 5.164,68 a C 25.822,84 erroneamente indicati dal Tribunale di Benevento. Di conseguenza la denunciata violazione di legge sussiste e comporta la cassazione della impugnata ordinanza per un nuovo esame. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione, omissione e falsa applicazione degli artt. 88, 89, 92 e 96 c.p.c., dell'art. 3 Cost. e del D.M. n. 55/2014, art. 4, commi 7 e 8», giacché la condanna degli opponenti al pagamento della somma di C 600,00, relativa alle spese del giudizio di opposizione, non teneva conto del comportamento processuale degli opponenti, che avevano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 3. - Va dunque accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La ordinanza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata al Tribunale di Benevento, che provvederà in diversa composizione anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Benevento, che provvederà in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese di lite. Deciso nella camera di consiglio della seconda sezione ci