CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 36163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. per la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, costituita da una perizia contabile è manifestamente infondato perché in contrasto con i principi affermati da Questa Corte di legittimità, nella sua massima espressione, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01). In ogni caso, l'error in procedendo, in cui si sostanza il vizio relativo alla lesione del diritto alla controprova, previsto dall'articolo 606, comma 1, lettera d), cod.proc.pen., è prospettabile solo quando la prova sollecitata, ma negata, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione, a sostegno della sentenza, sarebbe risultata decisiva, nel senso che se quella fosse stata ammessa avrebbe potuto determinare una diversa decisione del giudice (Sez. 4, n. 235 del 14/03/2008, Didio, Rv. 240839; Sez. 1, n. 4495 del 08/01/2002, Ginoli, Rv. 220705). Tale elemento, neppure prospettato, tenuto conto che la corte territoriale, proprio per arricchire la piattaforma probatoria, aveva proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto alla determinazione dei ricavi e dell'evasione di imposta superiore alla soglia di legge. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore