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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03153/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19441/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1080/2024depositata il 16/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, rag. [OSCURATO:PERSONA], presentava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma (n.

R.G. 53970/2012) per ottenere il pagamento di somme dovute dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Antoni a seguito di prestazioni professionali e anticipazioni finanziarie effettuate nel corso degli anni. [OSCURATO:PERSONA].ra D'Antoni aveva riconosciuto il debito tramite dichiarazioni unilaterali e atti notarili, tra cui la costituzione di un'ipoteca su un immobile di sua proprietà.

Dopo il decesso della Sig.ra D'Antoni, il creditore proponeva ricorso monitorio nei confronti degli eredi della defunta, i fratelli Varano, di cui tre opponevano il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo veniva tassato dall’amministrazione per l’esecutività del titolo concessa nei confronti di uno degli eredi. 1.1.Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

1.2. L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di liquidazione per l'imposta di registro in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma, che concedeva l’esecutività anche nei confronti degli altri eredi, atti impositivi contestati dal ricorrente per duplicazione e decadenza quinquennale. 1.3.Il rag. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, ritenendolo illegittimo, deducendo l’erroneità della pretesa tributaria con riferimento ai criteri adottati dall’Ufficio per la determinazione dell’imposta e lamentando il difetto di motivazione dell’atto impositivo. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] adita respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’atto impositivo, così come ridotto in corso di causa. 1.5.Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello, ribadendo le censure già sollevate in primo grado e insistendo sull’erroneità della decisione impugnata. 1.6.[OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello, escludendo la predicata duplicazione dell’imposta, trattandosi di titoli esecutivi riconosciuti il primo nei confronti di un erede rimasto inerte, il secondo nei confronti degli altri eredi opponenti e riteneva l’infondatezza della eccezione di decadenza, atteso che il decreto ingiuntivo n. 20163/2012 era stato reso esecutivo, nei confronti degli altri tre eredi, in data 20 ottobre 2019; confermava la legittimità dell’atto impositivo in relazione alla pronuncia recante condanna al pagamento di somme, ancorchè il diritto sottostante fosse esente da imposizione, trattandosi di atto giudiziale per il quale l’imposta di registro rappresenta il costo per la fruizione del servizio reso dall’amministrazione.

Aggiungeva, poi, che la ricognizione di debito è, secondo le S.U., non tassabile ma , in mancanza della produzione della scrittura, risultava alla Corte precluso il suo esame.

1.7. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il contribuente, svolgendo quattro motivi, illustrati nelle memorie difensive.

1.8. L’amministrazione ha depositato nota per la partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso reca denuncia di violazione dell’art. 11 della tabella allegata al d.P.R. n. 26 aprile 1982, n. 131, relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, nonché dell’art. 6 del medesimo decreto con riguardo alle obbligazioni assunte con gli assegni bancari.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Gli assegni bancari, in quanto strumenti di pagamento e non atti negoziali con contenuto patrimoniale autonomo soggetti a registrazione,non sono soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 131/86 ([OSCURATO:PERSONA] dell'Imposta di Registro), né in misura proporzionale né fissa, perché la loro funzione è meramente esecutiva e di trasferimento di denaro già tassato alla fonte. 2.2.La norma esclude dall’obbligo della registrazione le cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi: atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno .

L'art. 6 TUR, di cui la ricorrente lamenta, in uno alla relativa Tabella A, art. 11, la violazione, prevede che "(s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento". 2.3.Secondo il disposto dell’art. 22 del menzionato decreto Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2.L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.3.Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita . 2.4.L’art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione dell'atto enunciante (cosiddetta "tassa di sentenza"), comporta la tassazione dell'atto enunciato (cosiddetta "tassa di titolo").

In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato (da riferire, nella specie, al contratto di fornitura d’opera), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019). 2.5.Il deposito dei documenti a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione ald.P.R. n. 131/1986,art. 6 e la cambiale, per la quale è escluso l’onere della registrazione, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) solo in caso d'uso. 2.6.La nozione di caso d'uso, pertanto, con riferimento all'art. 6 TUR prevede che esso si verifichi quando un atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento e, pertanto, non rientra nelle ipotesi elencate il deposito a meri fini probatori, il quale ricorrerebbe nel caso di deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative.

Una tale conclusione, d'altronde, è coerente con la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, giacché altrimenti tale diritto fondamentale potrebbe subire una compressione in virtù della imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi ( S.U. n. 7682/2023).

3. La seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia violazione degli artt. 20, 22 e 37 d.P.R. n. 131/1986, con riferimento alle dichiarazioni unilaterali di debito sottoscritte dalla debitrice.

Si assume che sulla base della sentenza della Corte d’appello prodotta solo con il ricorso per cassazione – che non incontrerebbe il divieto di cui all’art. n. 372 c.p.c. in quanto volta a sostenere l’ammissibilità del motivo - e delle difese delle parti risulta incontroversa la natura ricognitiva delle due scritture private enunciate nel ricorso per decreto ingiuntivo.

4. Il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce violazione degli artt. 6, 22 e 54 d.P.R. n. 131/1986, per l’assenza del caso d’uso di tutte le dichiarazioni di debito sottoscritte dalla debitrice e prodotte dal creditore con il ricorso monitorio, nonché dell’art. 4, parte II Tariffa allagata al predetto decreto, nonché dell’art. 2909 c.c.; per avere la Corte distrettuale errato nel non considerare che la natura ricognitiva del debito era circostanza incontestata tra le parti.

Del resto, si afferma, la sentenza di primo grado aveva accolto le difese dell’Agenzia che aveva chiesto applicarsi la riduzione dell’aliquota in considerazione della natura meramente ricognitiva delle scritture, capo della sentenza che non era stato impugnato dall’amministrazione e sul quale è caduto il giudicato interno.

5. Il quarto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 1292 c.c., in relazione alla dedotta duplicazione dell’imposta di registro e alla eccepita decadenza dal potere impositivo.

Si assume che la tassazione relativa al decreto ingiuntivo emesso a carico del coerede [OSCURATO:PERSONA] concerneva anche l'unica parte solidale delle varie obbligazioni dedotte dal creditore per l'ammontare di euro 25.822,85.

L'unica scrittura da cui nasce l'obbligazione solidale non può essere sottoposta a registrazione tante volte quanti sono i soggetti obbligati ma può essere assoggettata a tassazione una sola volta in virtù del principio secondo cui il creditore ha diritto di pretendere il pagamento dell'intero credito nei confronti di tutti i debitorisolidali , ma una sola volta in quanto diversamente configurerebbe una condotta contraria a buona fede con abuso del processo.

Del resto, si afferma, alla stregua della norma codicistica citata in rubrica, dovendosi tassare la prestazione e non il numero dei debitori, una volta pagata la tassa di registro per il documento rappresentante l'obbligazione, nessun'altra tassazione può essere pretesa dall'erario.

In conclusione, l'obbligazione solidale sopra citata era già stata assoggettata a registrazione presso l'agenzia delle entrate in quanto consacrata nella scrittura notarile dell'anno 2000 che aveva dato luogo all'iscrizione ipotecaria in danno della signora [OSCURATO:PERSONA]Antoni.

Analoghe considerazioni –ad avviso del ricorrente – devono essere svolte per tutte le altre dichiarazioni unilaterali di debito assoggettate a tassazione in occasione dell'avviso di liquidazione del 2016.

Si assume che la somma di euro 32.533,33 era stata addebitata al solo [OSCURATO:PERSONA] in occasione della registrazione del 2016 e che in occasione della liquidazione dell'imposta del 2016, l'ufficio erariale aveva inteso sottoporre a registrazione le scritture poste a base del ricorso monitorio anche se assoggettate solo pro quota ad uno specifico creditore.

Il contribuente insiste, inoltre, nell’eccezione di decadenza quinquennale dell’Erario ai sensi dell’art. 76 TUR, secondo cui L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art.5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo13 e 14 , avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art.15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art.19. .

Pertanto, poiché il decreto ingiuntivo è stato registrato il 28 ottobre 2012, la notifica dell’avviso di liquidazione risulta tardivo.

6. La seconda e la terza censura vanno congiuntamente esaminate in quanto intimamente connesse.

Esse sono fondate per quanto di ragione.

6.1. Emerge dalla sentenza di prime cure che una scrittura privata posta a base del ricorso monitorio è stata qualificata dai giudici di prossimità come ricognizione del debito alla quale è stata applicata l’aliquota ridotta dell’1% ai fini dell’imposta di registro.

6.2. Detta interpretazione dell’atto non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’Erario che, anzi, ha confermato nel giudizio di appello (e già prima nell’avviso) trattarsi di una scrittura di riconoscimento di debito. 6.3.È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

6.4. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento (S.U. n. 7682/2023).

6.5. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 TUR, l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al detto testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

6.6. La succitata tariffa è suddivisa in due parti.

L'art. 5 TUR, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

Il comma 2, per quanto qui utile riportare, stabilisce che "(l)e scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad imposizioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".

L'art. 6 TUR, prevede che (s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento . 6.7.Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'enunciazione della scrittura non costituisce "caso d'uso" (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946); perchè ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, "presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative", e non deve essere oggetto di un obbligo.

6.8. Nel caso di specie, il deposito della scrittura privata di cui si discute, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare, alla stregua di quanto sopra osservato, "caso d'uso", presupponendo l'art. 6 TUR, come detto, che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative.

Ciò, d'altronde, oltre che conforme al tenore letterale della norma richiamata, è in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dalla Cost., art. 24, possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall'imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi (S.U. 16 marzo 2023, n. 7682). 6.9.Va premesso che altro è l'imposizione sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso, che l'art. 37 TUR assoggetta ad imposta proporzionale nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, altro è l'imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essere assoggettata eventualmente la ricognizione di debito allegata alla relativa domanda giudiziale.

6.10. Su tale ultimo aspetto il contrasto giurisprudenziale rilevato dall’ordinanza interlocutoria n. n. 33313/21, risente certamente della mancata espressa previsione, da parte deld.P.R. n. 131/1986, del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito, laddove il già citatoR.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, all'art. 8 della Tariffa, allegato A, come modificato dallal. 4 aprile 1953, n. 261, assoggettava la ricognizione di debito all'aliquota proporzionale dell'1,5%. 6.11.Le citate Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, nè l'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481), con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, solo in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di Euro 200,00). 7.L’ultimo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità. 7.1.Si censura quale omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5,cpc la predicata errata statuizione sui motivi di appello concernenti la duplicazione di imposta e l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo, sui quali la Corte regionale ha motivatamente argomentato.

7.2. Ebbene, per risultare rilevante, l'omesso esame di un fatto decisivo sotto l’intitolazione di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157; Cass. n.2961/2025) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679).

Sostituito al “punto” il “fatto” decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta norma non si identifica con l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da una determinata situazione giuridica.

Pertanto, tutte le considerazioni in merito alla eventuale incidenza degli oneri di urbanizzazione e dei costi di infrastrutture sul valore venale in comune commercio dell’area, eccedono ad evidenza la funzione cui è deputato il giudizio di legittimità. 7.3.Come dianzi illustrato, l'omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'art.360, primo comma, n.5 c.p.c. è costituito dal quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato una circostanza obiettiva acquisita alla causa idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata, e ad integrare il predetto difetto occorre, pertanto, non solo che il fatto sia stato totalmente trascurato dal giudice ma anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza al rapporto in contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potere essere escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per una corretta soluzione della lite. 7.4.Nel caso in esame, invece, si addebita al decidente di aver male interpretato il disposto dell’art. 76 TUR e di non aver considerato l’allegazione secondo cui il contribuente aveva già subito la tassazione con la registrazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo nei confronti di un coerede, il che comunque risulta escluso dalla esaustiva motivazione sulla questione offerta dai giudici di seconde cure e di aver erroneamente calcolato il dies a quo da cui decorre il termine quinquennale di decadenza, ma non mediante il vizio della violazione di legge, ma quale omesso esame di un fatto decisivo non meglio individuato, avendo, al contrario, la Corte d’appello individuato esattamente e correttamente nella data di registrazione della sentenza la decorrenza del termine di decadenza previsto dalla menzionata norma.

8. Segue l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile l’ultimo; va cassata la sentenza impugnata e la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, al fine di rideterminare il quantum della pretesa erariale.

P.Q.M Accoglie i primi tre motivi di ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19441/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1080/2024depositata il 16/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, rag. [OSCURATO:PERSONA], presentava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma (n. R.G. 53970/2012) per ottenere il pagamento di somme dovute dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Antoni a seguito di prestazioni professionali e anticipazioni finanziarie effettuate nel corso degli anni. [OSCURATO:PERSONA].ra D'Antoni aveva riconosciuto il debito tramite dichiarazioni unilaterali e atti notarili, tra cui la costituzione di un'ipoteca su un immobile di sua proprietà. Dopo il decesso della Sig.ra D'Antoni, il creditore proponeva ricorso monitorio nei confronti degli eredi della defunta, i fratelli Varano, di cui tre opponevano il decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo veniva tassato dall’amministrazione per l’esecutività del titolo concessa nei confronti di uno degli eredi. 1.1.Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. 1.2. L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di liquidazione per l'imposta di registro in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma, che concedeva l’esecutività anche nei confronti degli altri eredi, atti impositivi contestati dal ricorrente per duplicazione e decadenza quinquennale. 1.3.Il rag. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, ritenendolo illegittimo, deducendo l’erroneità della pretesa tributaria con riferimento ai criteri adottati dall’Ufficio per la determinazione dell’imposta e lamentando il difetto di motivazione dell’atto impositivo. 1.4.[OSCURATO:PERSONA] adita respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’atto impositivo, così come ridotto in corso di causa. 1.5.Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello, ribadendo le censure già sollevate in primo grado e insistendo sull’erroneità della decisione impugnata. 1.6.[OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello, escludendo la predicata duplicazione dell’imposta, trattandosi di titoli esecutivi riconosciuti il primo nei confronti di un erede rimasto inerte, il secondo nei confronti degli altri eredi opponenti e riteneva l’infondatezza della eccezione di decadenza, atteso che il decreto ingiuntivo n. 20163/2012 era stato reso esecutivo, nei confronti degli altri tre eredi, in data 20 ottobre 2019; confermava la legittimità dell’atto impositivo in relazione alla pronuncia recante condanna al pagamento di somme, ancorchè il diritto sottostante fosse esente da imposizione, trattandosi di atto giudiziale per il quale l’imposta di registro rappresenta il costo per la fruizione del servizio reso dall’amministrazione. Aggiungeva, poi, che la ricognizione di debito è, secondo le S.U., non tassabile ma , in mancanza della produzione della scrittura, risultava alla Corte precluso il suo esame. 1.7. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il contribuente, svolgendo quattro motivi, illustrati nelle memorie difensive. 1.8. L’amministrazione ha depositato nota per la partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso reca denuncia di violazione dell’art. 11 della tabella allegata al d.P.R. n. 26 aprile 1982, n. 131, relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, nonché dell’art. 6 del medesimo decreto con riguardo alle obbligazioni assunte con gli assegni bancari. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Gli assegni bancari, in quanto strumenti di pagamento e non atti negoziali con contenuto patrimoniale autonomo soggetti a registrazione,non sono soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 131/86 ([OSCURATO:PERSONA] dell'Imposta di Registro), né in misura proporzionale né fissa, perché la loro funzione è meramente esecutiva e di trasferimento di denaro già tassato alla fonte. 2.2.La norma esclude dall’obbligo della registrazione le cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi: atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno . L'art. 6 TUR, di cui la ricorrente lamenta, in uno alla relativa Tabella A, art. 11, la violazione, prevede che "(s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento". 2.3.Secondo il disposto dell’art. 22 del menzionato decreto Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2.L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.3.Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita . 2.4.L’art. 22 del TUR pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione dell'atto enunciante (cosiddetta "tassa di sentenza"), comporta la tassazione dell'atto enunciato (cosiddetta "tassa di titolo"). In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato (da riferire, nella specie, al contratto di fornitura d’opera), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019). 2.5.Il deposito dei documenti a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce caso d'uso in relazione ald.P.R. n. 131/1986,art. 6 e la cambiale, per la quale è escluso l’onere della registrazione, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) solo in caso d'uso. 2.6.La nozione di caso d'uso, pertanto, con riferimento all'art. 6 TUR prevede che esso si verifichi quando un atto venga depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento e, pertanto, non rientra nelle ipotesi elencate il deposito a meri fini probatori, il quale ricorrerebbe nel caso di deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Una tale conclusione, d'altronde, è coerente con la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, giacché altrimenti tale diritto fondamentale potrebbe subire una compressione in virtù della imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi ( S.U. n. 7682/2023). 3. La seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia violazione degli artt. 20, 22 e 37 d.P.R. n. 131/1986, con riferimento alle dichiarazioni unilaterali di debito sottoscritte dalla debitrice. Si assume che sulla base della sentenza della Corte d’appello prodotta solo con il ricorso per cassazione – che non incontrerebbe il divieto di cui all’art. n. 372 c.p.c. in quanto volta a sostenere l’ammissibilità del motivo - e delle difese delle parti risulta incontroversa la natura ricognitiva delle due scritture private enunciate nel ricorso per decreto ingiuntivo. 4. Il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce violazione degli artt. 6, 22 e 54 d.P.R. n. 131/1986, per l’assenza del caso d’uso di tutte le dichiarazioni di debito sottoscritte dalla debitrice e prodotte dal creditore con il ricorso monitorio, nonché dell’art. 4, parte II Tariffa allagata al predetto decreto, nonché dell’art. 2909 c.c.; per avere la Corte distrettuale errato nel non considerare che la natura ricognitiva del debito era circostanza incontestata tra le parti. Del resto, si afferma, la sentenza di primo grado aveva accolto le difese dell’Agenzia che aveva chiesto applicarsi la riduzione dell’aliquota in considerazione della natura meramente ricognitiva delle scritture, capo della sentenza che non era stato impugnato dall’amministrazione e sul quale è caduto il giudicato interno. 5. Il quarto mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 1292 c.c., in relazione alla dedotta duplicazione dell’imposta di registro e alla eccepita decadenza dal potere impositivo. Si assume che la tassazione relativa al decreto ingiuntivo emesso a carico del coerede [OSCURATO:PERSONA] concerneva anche l'unica parte solidale delle varie obbligazioni dedotte dal creditore per l'ammontare di euro 25.822,85. L'unica scrittura da cui nasce l'obbligazione solidale non può essere sottoposta a registrazione tante volte quanti sono i soggetti obbligati ma può essere assoggettata a tassazione una sola volta in virtù del principio secondo cui il creditore ha diritto di pretendere il pagamento dell'intero credito nei confronti di tutti i debitorisolidali , ma una sola volta in quanto diversamente configurerebbe una condotta contraria a buona fede con abuso del processo. Del resto, si afferma, alla stregua della norma codicistica citata in rubrica, dovendosi tassare la prestazione e non il numero dei debitori, una volta pagata la tassa di registro per il documento rappresentante l'obbligazione, nessun'altra tassazione può essere pretesa dall'erario. In conclusione, l'obbligazione solidale sopra citata era già stata assoggettata a registrazione presso l'agenzia delle entrate in quanto consacrata nella scrittura notarile dell'anno 2000 che aveva dato luogo all'iscrizione ipotecaria in danno della signora [OSCURATO:PERSONA]Antoni. Analoghe considerazioni –ad avviso del ricorrente – devono essere svolte per tutte le altre dichiarazioni unilaterali di debito assoggettate a tassazione in occasione dell'avviso di liquidazione del 2016. Si assume che la somma di euro 32.533,33 era stata addebitata al solo [OSCURATO:PERSONA] in occasione della registrazione del 2016 e che in occasione della liquidazione dell'imposta del 2016, l'ufficio erariale aveva inteso sottoporre a registrazione le scritture poste a base del ricorso monitorio anche se assoggettate solo pro quota ad uno specifico creditore. Il contribuente insiste, inoltre, nell’eccezione di decadenza quinquennale dell’Erario ai sensi dell’art. 76 TUR, secondo cui L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art.5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo13 e 14 , avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art.15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art.19. . Pertanto, poiché il decreto ingiuntivo è stato registrato il 28 ottobre 2012, la notifica dell’avviso di liquidazione risulta tardivo. 6. La seconda e la terza censura vanno congiuntamente esaminate in quanto intimamente connesse. Esse sono fondate per quanto di ragione. 6.1. Emerge dalla sentenza di prime cure che una scrittura privata posta a base del ricorso monitorio è stata qualificata dai giudici di prossimità come ricognizione del debito alla quale è stata applicata l’aliquota ridotta dell’1% ai fini dell’imposta di registro. 6.2. Detta interpretazione dell’atto non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’Erario che, anzi, ha confermato nel giudizio di appello (e già prima nell’avviso) trattarsi di una scrittura di riconoscimento di debito. 6.3.È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. 6.4. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento (S.U. n. 7682/2023). 6.5. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 TUR, l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al detto testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. 6.6. La succitata tariffa è suddivisa in due parti. L'art. 5 TUR, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Il comma 2, per quanto qui utile riportare, stabilisce che "(l)e scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad imposizioni soggette all'imposta sul valore aggiunto". L'art. 6 TUR, prevede che (s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento . 6.7.Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'enunciazione della scrittura non costituisce "caso d'uso" (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946); perchè ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, "presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative", e non deve essere oggetto di un obbligo. 6.8. Nel caso di specie, il deposito della scrittura privata di cui si discute, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare, alla stregua di quanto sopra osservato, "caso d'uso", presupponendo l'art. 6 TUR, come detto, che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Ciò, d'altronde, oltre che conforme al tenore letterale della norma richiamata, è in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dalla Cost., art. 24, possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall'imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi (S.U. 16 marzo 2023, n. 7682). 6.9.Va premesso che altro è l'imposizione sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso, che l'art. 37 TUR assoggetta ad imposta proporzionale nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, altro è l'imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essere assoggettata eventualmente la ricognizione di debito allegata alla relativa domanda giudiziale. 6.10. Su tale ultimo aspetto il contrasto giurisprudenziale rilevato dall’ordinanza interlocutoria n. n. 33313/21, risente certamente della mancata espressa previsione, da parte deld.P.R. n. 131/1986, del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito, laddove il già citatoR.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, all'art. 8 della Tariffa, allegato A, come modificato dallal. 4 aprile 1953, n. 261, assoggettava la ricognizione di debito all'aliquota proporzionale dell'1,5%. 6.11.Le citate Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, nè l'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481), con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, solo in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di Euro 200,00). 7.L’ultimo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità. 7.1.Si censura quale omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5,cpc la predicata errata statuizione sui motivi di appello concernenti la duplicazione di imposta e l’infondatezza dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo, sui quali la Corte regionale ha motivatamente argomentato. 7.2. Ebbene, per risultare rilevante, l'omesso esame di un fatto decisivo sotto l’intitolazione di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157; Cass. n.2961/2025) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679). Sostituito al “punto” il “fatto” decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta norma non si identifica con l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da una determinata situazione giuridica. Pertanto, tutte le considerazioni in merito alla eventuale incidenza degli oneri di urbanizzazione e dei costi di infrastrutture sul valore venale in comune commercio dell’area, eccedono ad evidenza la funzione cui è deputato il giudizio di legittimità. 7.3.Come dianzi illustrato, l'omesso esame di un fatto decisivo previsto dall'art.360, primo comma, n.5 c.p.c. è costituito dal quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato una circostanza obiettiva acquisita alla causa idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata, e ad integrare il predetto difetto occorre, pertanto, non solo che il fatto sia stato totalmente trascurato dal giudice ma anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza al rapporto in contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potere essere escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per una corretta soluzione della lite. 7.4.Nel caso in esame, invece, si addebita al decidente di aver male interpretato il disposto dell’art. 76 TUR e di non aver considerato l’allegazione secondo cui il contribuente aveva già subito la tassazione con la registrazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo nei confronti di un coerede, il che comunque risulta escluso dalla esaustiva motivazione sulla questione offerta dai giudici di seconde cure e di aver erroneamente calcolato il dies a quo da cui decorre il termine quinquennale di decadenza, ma non mediante il vizio della violazione di legge, ma quale omesso esame di un fatto decisivo non meglio individuato, avendo, al contrario, la Corte d’appello individuato esattamente e correttamente nella data di registrazione della sentenza la decorrenza del termine di decadenza previsto dalla menzionata norma. 8. Segue l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile l’ultimo; va cassata la sentenza impugnata e la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, al fine di rideterminare il quantum della pretesa erariale. P.Q.M Accoglie i primi tre motivi di ricorso,
Decreto Cassazione n. 03153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris