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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38047/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043MAJE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che la difesa lamenta vizio della motivazione con riguardo all'idoneità dei mezzi utilizzati dall'imputato per impossessarsi del motoveicolo, invocando la ricorrenza del reato impossibile.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, del tutto generiche, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione: i segni di manomissione riscontrati sul veicolo dalla persona offesa (forzatura del blocco di accensione), riconducibili alla condotta serbata dal ricorrente, rendono logicamente sostenibile, alla stregua di quanto argomentato in sentenza, che il ricorrente avesse posto in essere un'azione predatoria idonea all'asportazione del veicolo, interrotta solo dall'intervento delle Forze di Polizia.

Considerato che è inconferente il richiamo al reato impossibile, la cui ricorrenza è riferibile soltanto ad azioni assolutamente inidonee a produrre l'evento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278085).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043MAJE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta vizio della motivazione con riguardo all'idoneità dei mezzi utilizzati dall'imputato per impossessarsi del motoveicolo, invocando la ricorrenza del reato impossibile. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, del tutto generiche, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione: i segni di manomissione riscontrati sul veicolo dalla persona offesa (forzatura del blocco di accensione), riconducibili alla condotta serbata dal ricorrente, rendono logicamente sostenibile, alla stregua di quanto argomentato in sentenza, che il ricorrente avesse posto in essere un'azione predatoria idonea all'asportazione del veicolo, interrotta solo dall'intervento delle Forze di Polizia. Considerato che è inconferente il richiamo al reato impossibile, la cui ricorrenza è riferibile soltanto ad azioni assolutamente inidonee a produrre l'evento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278085). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d