CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09992/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25138/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei medesimi Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 4 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 8, -ricorrente incidentale- Contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5042/2022 depositata il 02/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito F.D.)convenne, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA]Umbro([OSCURATO:PERSONA]) per sentir accertare, nei confronti della prima , l’illegittimità della risoluzione di tre contratti di appalto e, nei confronti di entrambe , che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva il diritto di incassare le fideiussioni prestate dal garante [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 267.468,40. La società attrice rappresentò che, a seguito di regolare aggiudicazione,aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] tre contratti di appalto, eseguendo tutti i lavori ivi previsti e che il GIP del Tribunale di Napoli aveva disposto un sequestro preventivo delle quote e del patrimonio aziendale della società nel corso di un’indagine a carico di due soci. Facendo riferimento a tale indagine penale, [OSCURATO:SOCIETA] risolveva i contratti con la motivazione che gli amministratori avevano posto in essere condotte in violazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, dichiarando di voler incamerare le cauzioni. Si costituirono in giudizio entrambe le società convenute ed, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] prospettò l ’inesistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] ad escutere le garanzie offerte per la regolare esecuzione dei lavori che nulla avevano a che fare con le pretese violazioni del [OSCURATO:PERSONA] della committente e chiese, per l’ipotesi di accoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA], di essere tenuta indenne dalla società appaltatrice di ogni somma eventualmente corrisposta. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3/6/2017, rigettò la domanda principale e condannò la banca garante al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 267.468,40 oltre interessi. A seguito di appello principale della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-nuova denominazione sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. - ed incidentale della [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5042 del 2/7/2022, comunicata in data 20/7/2022, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente il motivo relativo alle spese di lite ed ha dichiarato inammissibile, perché tardivo,l’appello incidentale. Per quanto ancora di interesse, la corte territoriale, preso atto dell’intervenuta pronuncia di una sentenza del Tribunale Penale di Napoli di assoluzione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, ha confermato la motivazione del Tribunale circa l’idoneità delle ammissioni degli imputati - di aver tenuto le condotte contestate - ad integrare il venir meno del rapporto fiduciario con la stazione appaltante essendosi in presenza di violazioni del [OSCURATO:PERSONA] FS. La corte territoriale ha ritenuto che,correttamente, il giudice di primo grado avesse utilizzato l’ammissione degli addebiti da parte dei soci e che, correttamente , [OSCURATO:SOCIETA] avesse escusso le fideiussioni, peraltro garanzie autonome assimilabili alle cauzioni proprie dei contratti di appalto; ha escluso la rilevanza dell’argomento,speso dall’appellante, della pretesa violazione dell’art. 38, 1° comma bis D.lgs. n. 163 del 2006 per aver [OSCURATO:SOCIETA] risolto i contratti quando la società appaltatrice era gestita da un amministratore giudiziario, affermando che l’intervenuto sequestro penale dell’azienda e la nomina dell’amministratore giudiziario non potevano sanare le irregolarità che l’appaltatrice aveva posto in essereprima di tale nomina. Quanto all’appello incidentale della banca garante, la corte lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto alla data dell’udienza indicata dall’appellante nell’atto di citazione, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] SpA propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricors i la società [OSCURATO:SOCIETA], che ha presentato anche memoria, e la società [OSCURATO:PERSONA], che spiega altresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno (art. 654 c.p.p., conseguente falsa applicazione degli artt. 2697 e 1456 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) -la ricorrente in via principale si duole che la corte territoriale abbia disatteso l’applicazione dell’art. 654 c.p.p. che prevede “l’efficacia di giudicato nel giudizio civile delle sentenze penali irrevocabili -di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento”, lamentando in sostanza che non sia stata considerata la pronuncia del giudice penale, passata in giudicato , di assoluzione dei soci della [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Il motivo è per plurimi profili inammissibile.Oltre a risultare al riguardo formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risulta invero ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi secondo cui le cause di risoluzione previste nel codice etico si basano sul presupposto che la società appaltante in esse ravvisi motivi ostativi alla prosecuzione del rapporto, allorché emergano fatti in grado di incidere sull’affidabilità dell’appaltatrice e sul rapporto fiduciario … risulta evidente … che dall’insieme delle emergenze del procedimento penale come dagli atti di indagine interna della società committente, i comportamenti tenuti in concreto dai soci o amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. ( poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) avesse gravemente minato il rapporto di fiducia tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA] al punto da aver giustificato il ricorso alla clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista . A tale stregua la corte territoriale ha ritenuto di valutare autonomamente,rispetto al giudice penale, la rilevanza delle condotte comunque tenute dagli amministratori della società in manifesta violazione del Codice EticoFs, non è neppure impugnata. Quanto alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la stessa è inammissibileperché non osservante delle condizioni poste da questa Corte, tra le molteplici pronunzie, con sentenza delle S.U. n. 20867 del 30/9/2020. Con il secondo motivo di ricorso –violazione dell’art. 38 comma 1-bis D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art. 360 comma, 1 n. 3 c.p.c.)-impugna il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante il fatto che l’azienda fosse stata sottoposta a sequestro penale e ad amministrazione giudiziaria proponendo una interpretazione della disposizione indicata in epigrafe basata sulla tesi secondo cui la presenza di amministrazione giudiziaria può precludere alla stazione appaltante di disporre la risoluzione dei contratti per eventi verificatisi prima della nomina del commissario giudiziale.Il motivo è infondato. L’art. 38, comma 1 bis del [OSCURATO:PERSONA] prevedeva,nella formulazione in vigore ratione temporis, che le cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche, relative a situazioni critiche dell’appaltatore, non trovassero applicazione alle aziende sottoposte a sequestro penale ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario. Da ciò la ricorrente pretende di dedurre che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe avuto diritto di risolvere i contratti di appalto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta alla custodia dell’amministrazione giudiziario. La tesi – che si appoggia sul preteso collegamento tra le prescrizioni normative richieste per la partecipazione alle gare pubbliche e l'istituto privatistico della risoluzione contrattuale per inadempimento (prevista con clausola risolutiva espressa) non è sostenibile perché priva di riscontro in alcuna disposizione di diritto positivo. Ogni questione circa la pretesa asimmetria tra il diritto privato ed il [OSCURATO:PERSONA] 2006, che la controparte afferma sussistere nell'ambito del secondo motivo di cassazione, è irrilevante ai fini dell'odierno giudizio, atteso che la legittimità delle clausole risolutive espresse azionate da [OSCURATO:SOCIETA] non è stata mai neanche contestata da FD. Come correttamente ritenuto dalla corte di a ppello nella sentenza impugnata, il sequestro penale dell'azienda e la nomina dell'amministratore giudiziario di certo non valevano a sanare gli inadempimenti che l'azienda aveva posto in essere prima del provvedimento cautelare. Con il primo motivo - La sentenza n. 5042/2022 della Corte d’Appello di Roma merita diessere cassata per violazione dell’art. 343 c.p.c. e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 del c.p.c.), nella parte in cui ha ritenuto che l’appello incidentale della Banca fosse tardivo, anche in violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.—la ricorrente in via incidentale si duole del fatto che la corte del merito ha ritenuto che le censure, svolte nei riguardi dell’impugnata sentenza, costituissero appello incidentale, quando la sua posizione di garante, essendo dipendente dalla sorte del debitore principale, avrebbe dovuto condurre la corte territoriale ad integrare il contraddittorio trattandosi di litisconsorzio necessario processuale. Il motivo è infondato, in quanto, con evidenza,l’impugnazione era da qualificarsi quale incidentale per avere la sentenza di primo grado, respinto, oltre alle domande azionate dalla societàappaltatrice, anche la specifica domanda della garante volta a sentir dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA] non ha diritto ad incassare le fideiussioni prestate da [OSCURATO:PERSONA], con rigetto della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA] e di manleva da parte della medesima di quanto la garante fosse stata condannata a pagare. E’ sufficiente, peraltro, considerare la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA],volta a sentir accertare il proprio diritto all’escussione delle fideiussioni,per concludere che la devoluzione al giudice d’appello della cognizione, da parte della Bancagarante, di una domanda della stessa, respinta in primo grado, per concludere nel senso della corretta valutazione della presenza di una impugnazione incidentale. Né vale l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui vi sarebbe stata una responsabilità solidale e quindi un litisconsorzio necessario processuale tra garante e debitrice, non essendovi alcuna garanzia, propria o impropria,ma soltanto l’autonoma domanda di escussione di polizza a prima richiesta, tipica delle cauzioni nei contratti di appalto di opere pubbliche, con la conseguente piena indipendenza della figura del garante da quello del debitore principale. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza disposto la sua condanna in favore della debitrice [OSCURATO:PERSONA],in relazione alle spese di primo grado e d’appello,nonostante la stessa Banca fosse risultata vincitrice, nei confronti della società garantita,sotto il profilo della manleva.Il motivo è infondato. La corte territoriale ha ritenuto che l’appellante incidentale, avendo notificato un appello incidentale tardivo e come tale inammissibile, fosse soccombente in base all’esito complessivo della lite, con la conseguente corretta condanna della medesima a pagare le spese del giudizio di appello in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Conclusivamente sia il ricorso principale sia l’incidentale vanno rigettati, e le spese dei ricorrenti tra i medesimi compensate, stante la reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a solidale carico delle ricorrenti, principale e incidentale, e in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA], seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta i ricors i, principale e i ncidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni