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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04487/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (entrambi con indirizzo p.e.c.). -controricorrente- avverso la sentenza n. 230 / 3 / 2020 della Co mmissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 25 giugno 20 20 ; Accertamento IRES Deducibilità trattamento fine mandato amministratori udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio2025 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRES dell’anno di imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle entrate riprese a tassazione , in quanto ritenuto indeducibile , l’ammontare dell’accantonamento del trattamento di fine mandato per gli amministratori e la quota parte di accantonamento deducibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ri gettò il ricorso con decisione che, appellata dalla contribuente, venne riformata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello, richiamati i principi giurisprudenziali statuiti da questa Corte (Cass. n.26431 del 19.10.2018) in tema di deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori, riteneva che,nel caso in esame,sussistesse un atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto con la conseguenza che l’Ufficio determinando un limite quantitativo al T.F.M. e applicando le metodologie di calcolo del t.f.r. dei lavoratori subordinati aveva violato il disposto di cui agliartt.105, c.4 e 105, c.1 del d.P.R. n.917 del 1986 nonché il principio generale di competenza di cui all’art.109 TUIR.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo,cui resiste con controricorso la Società .

Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria con allegata nota spese.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo -rubricato: Violazione o falsa applicazione dell’art.105, commi 1 e 4, e dell’art.109 del TUIR e dell’art.2120 c.c. in relazione all’0art.360, comma 1, n.3 c.p.c.-la ricorrente deduce che la sentenza impugnata - laddove la C .

T .

R . afferma che la deducibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non dovrebbe soggiacere ai limiti di deducibilità e che, pertanto, sarebbe illegittimo assoggettarli alle stesse regole previste per il T.F.R. dei lavoratori dipendenti in quanto il legislatore fiscale non avrebbe dettato una normativa specifica per il TFMavente natura pattizia- sarebbe basata su un evidente vizio logico e argomentativo.

1.1. Deduce l’Agenzia delle entrate che la C.T.R. avrebbe errato in quanto non avrebbe distinto concettualmente le due fasi: a) della determinazione del compenso e del suo ammontare che appartiene alla libera determinazione del rapporto e si colloca nel regime di cassa; b) della deducibilità anticipata, secondo le regole dell’accantonamento,che per la sua stessa natura non è indiscriminata ma vincolata a logiche di congruità che la CTR avrebbe omesso di valutare.

Deduce ancora come l’Amministrazione non abbia contestato la spettanza dell’accantonamento ma solo il quantum di deducibilità dello stesso, assumendo che tale deducibilità trovi conforto nel rinvio pieno alle norme che equiparano il trattamento di fine mandato al TFR in quanto partecipi della comune natura di indennità spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro, la cui misura è legata alla retribuzione annua conseguita dal lavoratore dipendente o collaboratore.

Aggiunge che,anche qualora non si ritenga che il rinvio normativo alle disposizione legislative previste per il TFR conduca all’applicazione anche per il TFM dello stesso coefficiente, resta comunque valutabile e sindacabile la congruità dell’accantonamento che non potrà mai essere di ammontare complessivo eccedente il compenso pattuito, come invece accaduto nel caso in specie (ove l’accantonamento ̀ stato parametrato non all’importo del TFM ma ad una percentuale sui ricavi conseguiti nel periodo di imposta).2.

La censura è infondata.

In materia, q uesta Corte ha gi à̀ escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società̀ a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass.29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848).

Si ̀ precisato che tale assunto ̀ in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società̀, purché́la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità̀dei compensi spettanti agli amministratori delle società̀nell'esercizio nel quale sono corrisposti (v.

Cass. 10/07/2023, n. 19445; Cass. 19/10/2018, n. 26431).

Tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15966 del 07/06/2024, così massimata: In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti .2.1.

Nel caso in esame la C.T.R., da un canto, ha dato espressamente atto, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, della sussistenza di un atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto che prevedeva la misura della quota di TFM in misura pari ad una percentuale dei ricavi, dall’altro ha deciso la questione di diritto in rigorosa applicazione dei principi sopra enunciati.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.

4. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

La Corte P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (entrambi con indirizzo p.e.c.). -controricorrente- avverso la sentenza n. 230 / 3 / 2020 della Co mmissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 25 giugno 20 20 ; Accertamento IRES Deducibilità trattamento fine mandato amministratori udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio2025 dallaConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRES dell’anno di imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle entrate riprese a tassazione , in quanto ritenuto indeducibile , l’ammontare dell’accantonamento del trattamento di fine mandato per gli amministratori e la quota parte di accantonamento deducibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ri gettò il ricorso con decisione che, appellata dalla contribuente, venne riformata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello, richiamati i principi giurisprudenziali statuiti da questa Corte (Cass. n.26431 del 19.10.2018) in tema di deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori, riteneva che,nel caso in esame,sussistesse un atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto con la conseguenza che l’Ufficio determinando un limite quantitativo al T.F.M. e applicando le metodologie di calcolo del t.f.r. dei lavoratori subordinati aveva violato il disposto di cui agliartt.105, c.4 e 105, c.1 del d.P.R. n.917 del 1986 nonché il principio generale di competenza di cui all’art.109 TUIR. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo,cui resiste con controricorso la Società . Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria con allegata nota spese. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo -rubricato: Violazione o falsa applicazione dell’art.105, commi 1 e 4, e dell’art.109 del TUIR e dell’art.2120 c.c. in relazione all’0art.360, comma 1, n.3 c.p.c.-la ricorrente deduce che la sentenza impugnata - laddove la C . T . R . afferma che la deducibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non dovrebbe soggiacere ai limiti di deducibilità e che, pertanto, sarebbe illegittimo assoggettarli alle stesse regole previste per il T.F.R. dei lavoratori dipendenti in quanto il legislatore fiscale non avrebbe dettato una normativa specifica per il TFMavente natura pattizia- sarebbe basata su un evidente vizio logico e argomentativo. 1.1. Deduce l’Agenzia delle entrate che la C.T.R. avrebbe errato in quanto non avrebbe distinto concettualmente le due fasi: a) della determinazione del compenso e del suo ammontare che appartiene alla libera determinazione del rapporto e si colloca nel regime di cassa; b) della deducibilità anticipata, secondo le regole dell’accantonamento,che per la sua stessa natura non è indiscriminata ma vincolata a logiche di congruità che la CTR avrebbe omesso di valutare. Deduce ancora come l’Amministrazione non abbia contestato la spettanza dell’accantonamento ma solo il quantum di deducibilità dello stesso, assumendo che tale deducibilità trovi conforto nel rinvio pieno alle norme che equiparano il trattamento di fine mandato al TFR in quanto partecipi della comune natura di indennità spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro, la cui misura è legata alla retribuzione annua conseguita dal lavoratore dipendente o collaboratore. Aggiunge che,anche qualora non si ritenga che il rinvio normativo alle disposizione legislative previste per il TFR conduca all’applicazione anche per il TFM dello stesso coefficiente, resta comunque valutabile e sindacabile la congruità dell’accantonamento che non potrà mai essere di ammontare complessivo eccedente il compenso pattuito, come invece accaduto nel caso in specie (ove l’accantonamento ̀ stato parametrato non all’importo del TFM ma ad una percentuale sui ricavi conseguiti nel periodo di imposta).2. La censura è infondata. In materia, q uesta Corte ha gi à̀ escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società̀ a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass.29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si ̀ precisato che tale assunto ̀ in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società̀, purché́la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità̀dei compensi spettanti agli amministratori delle società̀nell'esercizio nel quale sono corrisposti (v. Cass. 10/07/2023, n. 19445; Cass. 19/10/2018, n. 26431). Tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15966 del 07/06/2024, così massimata: In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti .2.1. Nel caso in esame la C.T.R., da un canto, ha dato espressamente atto, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, della sussistenza di un atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto che prevedeva la misura della quota di TFM in misura pari ad una percentuale dei ricavi, dall’altro ha deciso la questione di diritto in rigorosa applicazione dei principi sopra enunciati. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo. 4. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). La Corte P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.
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