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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12710/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette( I& );1-012.e. atA utl4e41 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo irekkeb2 Sete ct,t .

Z3, ,.9 . 9,24 1„,i_o, ci et [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione, resa in data 10 giugno 2019, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a rito abbreviato, aveva condannato Leonardo CANALE alla pena di undici anni e otto mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio pluriaggravato del fratello Giuseppe CANALE (capo 1, in esso assorbito il reato di lesioni sub 2), detenzione e porto di arma da sparo clandestina (capo 3), ricettazione (capo 4) e porto abusivo di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico (capo 5).

In relazione al reato dii più grave, commesso il 21 dicembre 2018 in Casteldaccia (PA), è stato contestato all'imputato di aver affrontato il fratello, dopo un alterco, puntandogli contro una pistola e, pronunciate le parole "ora ti ammazzo", esplodendo da distanza ravvicinatissima nella sua direzione un colpo che lo attingeva alla gamba.

La prova di responsabilità, secondo le concordi valutazioni operate dai giudici di merito, è stata fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, reputata pienamente attendibile e scevra da intenti calunniatori, anche perché suffragata dal tenore inequivoco di alcune conversazioni intercettate in carcere, nel corso delle quali, dopo aver rimproverato la moglie di non aver mentito in suo favore, alla replica della donna ("Tu che hai combinato?") CANALE aveva risposto ammettendo di aver sparato al fratello ("Sparai a mio frate").

1.1. La Corte distrettuale ha confermato la sussistenza dei requisiti dell'idoneità e univocità degli atti, sorretti da incontestabile animus necandi, valorizzando le seguenti circostanze: a) Leonardo CANALE era giunto dall'[OSCURATO:PERSONA] (dal comune di Boretto, dove viveva con la famiglia) fino a Casteldaccia (dove risiedeva la famiglia di origine), per le vacanze di Natale 2018, portando con sé una pistola calibro 7,65 con il relativo munizionamento (una 'scacciacani' modificata con sostituzione della canna per sparare proiettili veri); b) arrivato a casa del fratello Giuseppe, lo aveva subito provocato ("Ora vediamo che devi fare, fammi vedere"), senza che la persona offesa gli avesse ancora rivolto parola; c) accettato l'invito del fratello a proseguire la discussione all'esterno dell'appartamento dove quello abitava, l'imputato lo aveva preceduto, precipitandosi verso la propria auto parcheggiata nei paraggi per recuperare la pistola; d) a quel punto l'imputato era andato incontro al fratello e, non appena giunto a breve distanza da lui, gli aveva puntato la pistola in direzione del petto, esclamando "Ora ti ammazzo" immediatamente prima di esplodere un colpo, che, per la reazione difensiva attuata dall'aggredito (riuscito ad abbassare la mano che impugnava l'arma), colpiva quest'ultimo al ginocchio; e) l'imputato, nel corso di un successivo colloquio intrattenuto in carcere con la moglie Maria GIANNALIA, aveva confidato alla donna che la "prossima volta" avrebbe ucciso il fratello, completando l'opera ("Ce lo puoi dire che appena esco, la prossima volta lo asciugo completamente...la prossima volta, ti ho detto, l'asciugo, ce lo puoi dire"); f) nello stesso colloquio di cui sopra, CANALE, nel rispondere alla moglie che gli chiedeva perché avesse voluto prendere per forza la pistola in auto ("Perché sei voluto andare per forza a pigliare quella cosa..."), aveva inequivocannente rivelato la già maturata intenzione di uccidere il fratello Giuseppe al momento della partenza dall'[OSCURATO:PERSONA] ("Perché io te lo avevo detto che a lui, una volta arrivato quaggiù, gli dovevo sparare"); g) in una conversazione intercorsa tra la moglie della persona offesa Provvidenza CANALE e la moglie dell'imputato era emersa la circostanza che Leonardo CANALE avesse confidato anche a un amico la sua intenzione di uccidere il fratello ("Ho la pistola e appena arrivo là lo devo ammazzare").

Sono state confutate, alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, le censure difensive miranti ad escludere la sussistenza dell'animus necandi.

1.2. Sono state confermate le contestate aggravanti dei futili motivi e della premeditazione.

1.2.1. Quanto alla prima, l'individuazione dell'impulso all'omicidio nel fatto che Giuseppe CANALE non appoggiasse la decisione dell'imputato di lasciare la moglie denotava, secondo la Corte di merito, la banalità dello stimolo e la sua sproporzione rispetto alla gravità dell'atto.

1.2.2. Quanto alla premeditazione, risultano valorizzate le intenzioni di uccidere il fratello più volte manifestate prima di partire dall'[OSCURATO:PERSONA], l'essersi procurato una pistola portandola con sé in Sicilia, l'immediata provocazione rivolta al fratello dall'imputato non appena arrivato nell'isola, il "tranello" in cui lo aveva attirato per ucciderlo.

1.3. Ha escluso, poi, la Corte palermitana la configurabilità dell'attenuante della provocazione, in quanto compatibile con la premeditazione solo nella forma della provocazione "per accumulo", situazione, quest'ultima, che non era dato rilevare nel caso di specie.

1.4. Infine, i giudici del gravame, attesa la complessiva gravità del fatto, hanno deciso di confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto sub capo 1) come tentato omicidio in luogo di quello di lesioni personali.

Analizzando correttamente la sequenza dei fatti occorsi la sera del 21 dicembre 2018, non era dato ravvisare la sussistenza dell'animus necandi in capo all'imputato: a) perché il colpo di pistola era partito solo nel corso della colluttazione con il fratello; b) perché l'imputato, più debole fisicamente del congiunto, si era armato solo per mettergli paura; c) perché, se egli avesse veramente voluto uccidere, lo avrebbe fatto già quando si trovò davanti alla persona offesa all'interno del suo appartamento;d) perché era illogico costruire l'animus necandi sul solo fatto di aver esclamato "ora ti ammazzo!"; e) perché il colpo esploso poteva essere compatibile con una volontà diretta a ledere; f) perché una pistola a salve con canna modificata non poteva essere considerata un micidiale strumento di offesa.

2.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della desistenza volontaria.

Anche a voler ammettere che l'imputato avesse inizialmente inteso uccidere il fratello, certo era che, dopo l'esplosione accidentale del colpo, egli si astenne dal portare a compimento il proprio disegno, posto che, trovandosi, ormai, a terra indifeso, il fratello rappresentava un facile bersaglio da colpire in modo definitivo.

2.3. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione.

Ci si duole della motivazione svolta dalla Corte di merito, osservando che, se la premeditazione ci fosse stata, "l'imputato non sarebbe neppure salito al piano di sopra, ma avrebbe chiamato lui stesso il fratello al piano di sotto e, una volta trovatoselo davanti, gli avrebbe sparato in maniera del tutto indisturbata".

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza non aveva tenuto conto della giovane età (37 anni) e della incensuratezza dell'imputato, che aveva agito in uno stato d'ira e non poteva essere considerato un soggetto socialmente pericoloso.

Non si era neppure tenuto conto che, nell'occorso, la condotta provocatoria era stata posta in essere dalla persona offesa e non dall'imputato.

2.5. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'aggravante dei futili motivi.

La colluttazione tra i fratelli non era nata dal dissidio evocato in sentenza, ma da un battibecco insorto il giorno dei fatti, in occasione del quale Giuseppe CANALE invitò il fratello a scendere al piano terra in modo provocatorio.

3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo esprime doglianze che appaiono, per lo più, reiterative dei motivi dedotti in appello, già adeguatamente confutati dalla Corte di merito, il che, quanto meno sotto questo profilo, le rende inammissibili (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del /n1 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708).

2.1. Nella prospettazione accreditata dal ricorrente, viene, in sostanza, sollecitata una diversa ricostruzione del fatto, che vedrebbe l'imputato intraprendere una colluttazione, nel corso della quale sarebbe stato esploso, solo accidentalmente e dopo aver disarmato l'antagonista, il colpo di pistola che ferì la vittima.

Tale alternativa versione dei fatti attiene, evidentemente, al merito, ed è stata non illogicamente affrontata e risolta in conformità dai giudici di primo e secondo grado, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pienamente riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate riportato nella superiore esposizione in fatto.

2.2. La lineare ricostruzione della vicenda si riflette sulla indiscutibile correttezza della sua qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio.

La sentenza impugnata ha offerto, al riguardo, soluzione giuridica esatta ed adeguatamente motivata, valorizzando, ai fini della idoneità e univocità dei fatti e del sotteso animus necandi, la micidialità dell'arma, la distanza ravvicinata tra aggressore e vittima, la direzione del colpo verso il petto, sede di organi vitali, l'inequivoca espressione verbale "Ora ti ammazzo" che precedette l'esplosione del colpo, nonché l'esito delle già menzionate intercettazioni in cui lo stesso imputato esprimeva e ribadiva intenzioni omicide nei confronti del fratello Giuseppe (si richiamano, sul punto, i brani riportati nella esposizione in fatto sub par. 1.1.).

Le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata appaiono - oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponibili - senz'altro rispettose dei canoni ermeneutici che regolano la materia, avendo questa Corte di legittimità costantemente affermato che «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell-animus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo").

Nel contesto così delineato, il ricorrente, nel riproporre i motivi di gravame ineccepibilmente confutati, si limita, in buona sostanza, a dissentire dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, opponendo, per lo più, alternative ricostruttive in fatto smentite dalle evidenze esaminate e ampiamente congetturali.3.

Deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo sulla mancata ravvisabilità della desistenza volontaria, in quanto non dedotto in appello (tra le più recenti: Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

4. Inammissibile è anche il motivo con cui si contesta la confermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.

Come noto, Sez.

U "Antonucci" (n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241575) hanno affermato (e le sezioni semplici hanno, in seguito, ribadito: v.

Sez. 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492) che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)".

Dell'enunciato principio ha fatto buon governo la Corte di merito, che ha correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'aggravante, sia sotto il profilo cronologico (essendo il proposito omicida insorto già tempo prima della partenza dall'Emilia per le vacanze natalizie da trascorrere in Sicilia) sia sotto quello psicologico della ferma e irremovibile determinazione omicida (già comunicata alla moglie prima della partenza e coltivata ed attuata mediante l'approvvigionamento di un'arma micidiale e la predisposizione di una sorta d'imboscata).

A fronte della solida motivazione fornita dai giudici del gravame, il motivo di ricorso si esprime su un piano meramente congetturale, proponendo una personale "lettura" della premeditazione.

5. Inammissibile per ‘aspecificità' è la censura con cui si lamenta la conferma della circostanza aggravante dei futili motivi, perché unicamente protesa a individuare, in modo apodittico, un motivo futile ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto di contestazione (si richiama, sul punto, quanto riportato nella sintesi dei motivi di ricorso).

6. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo concernente il diniego dell'attenuante della provocazione, inserito nel corpo delle censure articolate sui motivi futili e sul diniego delle attenuanti generiche.

Una volta ravvisata la circostanza aggravante della premeditazione (art. 577, primo comma, n. 3), cod. pen.), coerentemente la Corte territoriale ha escluso la riconoscibilità dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2), cod. pen.), essendo la prima compatibile con la seconda, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto nella forma della provocazione c.d.

"per accumulo", quella, cioè, in cui lo "stato d'ira", presupposto dell'attenuante, assume una caratteristica di "alterazione prolungata" non incompatibile, in presenza di un fattore scatenante, con una carica volontaristica di intensità tale da determinare il riconoscimento della premeditazione (Sez. 1, n. 35512 del 30/5/2019, Sia, Rv.276614): situazione, quella descritta, che i giudici dell'appello hanno correttamente escluso di poter ravvisare nel caso in esame, sottolineando che ad assumere per primo una condotta provocatoria, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, fu l'imputato e non il fratello (pag. 9 della sentenza impugnata).

7. Infondato, infine, è il motivo con cui si stigmatizza il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986).

Va, inoltre, rammentato che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa renda, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo ed altri, Rv. 270339).

Di tali principi hanno fatto corretta applicazione le sentenze di merito, che, nella loro motivazione integrata (si tratta di un caso di "doppia conforme"), hanno ragionevolmente considerato recessivo il dato, valorizzato dalla difesa, dell'incensuratezza dell'imputato, rispetto a indicatori pesantemente negativi quali il contenuto falso e calunnioso, oltre che fuorviante per le indagini, delle dichiarazioni rese dal CANALE in sede di udienza di convalida, nonché le circostanze e modalità del fatto, di per sé oggettivamente grave (poiché commesso in danno di un fratello), rivelatrici di una accurata programmazione e preparazione del delitto di omicidio (intensità del dolo), non giunto a compimento solo per la pronta reazione della vittima.

8. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette( I& );1-012.e. atA utl4e41 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo irekkeb2 Sete ct,t . Z3, ,.9 . 9,24 1„,i_o, ci et [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione, resa in data 10 giugno 2019, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a rito abbreviato, aveva condannato Leonardo CANALE alla pena di undici anni e otto mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio pluriaggravato del fratello Giuseppe CANALE (capo 1, in esso assorbito il reato di lesioni sub 2), detenzione e porto di arma da sparo clandestina (capo 3), ricettazione (capo 4) e porto abusivo di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico (capo 5). In relazione al reato dii più grave, commesso il 21 dicembre 2018 in Casteldaccia (PA), è stato contestato all'imputato di aver affrontato il fratello, dopo un alterco, puntandogli contro una pistola e, pronunciate le parole "ora ti ammazzo", esplodendo da distanza ravvicinatissima nella sua direzione un colpo che lo attingeva alla gamba. La prova di responsabilità, secondo le concordi valutazioni operate dai giudici di merito, è stata fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, reputata pienamente attendibile e scevra da intenti calunniatori, anche perché suffragata dal tenore inequivoco di alcune conversazioni intercettate in carcere, nel corso delle quali, dopo aver rimproverato la moglie di non aver mentito in suo favore, alla replica della donna ("Tu che hai combinato?") CANALE aveva risposto ammettendo di aver sparato al fratello ("Sparai a mio frate"). 1.1. La Corte distrettuale ha confermato la sussistenza dei requisiti dell'idoneità e univocità degli atti, sorretti da incontestabile animus necandi, valorizzando le seguenti circostanze: a) Leonardo CANALE era giunto dall'[OSCURATO:PERSONA] (dal comune di Boretto, dove viveva con la famiglia) fino a Casteldaccia (dove risiedeva la famiglia di origine), per le vacanze di Natale 2018, portando con sé una pistola calibro 7,65 con il relativo munizionamento (una 'scacciacani' modificata con sostituzione della canna per sparare proiettili veri); b) arrivato a casa del fratello Giuseppe, lo aveva subito provocato ("Ora vediamo che devi fare, fammi vedere"), senza che la persona offesa gli avesse ancora rivolto parola; c) accettato l'invito del fratello a proseguire la discussione all'esterno dell'appartamento dove quello abitava, l'imputato lo aveva preceduto, precipitandosi verso la propria auto parcheggiata nei paraggi per recuperare la pistola; d) a quel punto l'imputato era andato incontro al fratello e, non appena giunto a breve distanza da lui, gli aveva puntato la pistola in direzione del petto, esclamando "Ora ti ammazzo" immediatamente prima di esplodere un colpo, che, per la reazione difensiva attuata dall'aggredito (riuscito ad abbassare la mano che impugnava l'arma), colpiva quest'ultimo al ginocchio; e) l'imputato, nel corso di un successivo colloquio intrattenuto in carcere con la moglie Maria GIANNALIA, aveva confidato alla donna che la "prossima volta" avrebbe ucciso il fratello, completando l'opera ("Ce lo puoi dire che appena esco, la prossima volta lo asciugo completamente...la prossima volta, ti ho detto, l'asciugo, ce lo puoi dire"); f) nello stesso colloquio di cui sopra, CANALE, nel rispondere alla moglie che gli chiedeva perché avesse voluto prendere per forza la pistola in auto ("Perché sei voluto andare per forza a pigliare quella cosa..."), aveva inequivocannente rivelato la già maturata intenzione di uccidere il fratello Giuseppe al momento della partenza dall'[OSCURATO:PERSONA] ("Perché io te lo avevo detto che a lui, una volta arrivato quaggiù, gli dovevo sparare"); g) in una conversazione intercorsa tra la moglie della persona offesa Provvidenza CANALE e la moglie dell'imputato era emersa la circostanza che Leonardo CANALE avesse confidato anche a un amico la sua intenzione di uccidere il fratello ("Ho la pistola e appena arrivo là lo devo ammazzare"). Sono state confutate, alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, le censure difensive miranti ad escludere la sussistenza dell'animus necandi. 1.2. Sono state confermate le contestate aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. 1.2.1. Quanto alla prima, l'individuazione dell'impulso all'omicidio nel fatto che Giuseppe CANALE non appoggiasse la decisione dell'imputato di lasciare la moglie denotava, secondo la Corte di merito, la banalità dello stimolo e la sua sproporzione rispetto alla gravità dell'atto. 1.2.2. Quanto alla premeditazione, risultano valorizzate le intenzioni di uccidere il fratello più volte manifestate prima di partire dall'[OSCURATO:PERSONA], l'essersi procurato una pistola portandola con sé in Sicilia, l'immediata provocazione rivolta al fratello dall'imputato non appena arrivato nell'isola, il "tranello" in cui lo aveva attirato per ucciderlo. 1.3. Ha escluso, poi, la Corte palermitana la configurabilità dell'attenuante della provocazione, in quanto compatibile con la premeditazione solo nella forma della provocazione "per accumulo", situazione, quest'ultima, che non era dato rilevare nel caso di specie. 1.4. Infine, i giudici del gravame, attesa la complessiva gravità del fatto, hanno deciso di confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto sub capo 1) come tentato omicidio in luogo di quello di lesioni personali. Analizzando correttamente la sequenza dei fatti occorsi la sera del 21 dicembre 2018, non era dato ravvisare la sussistenza dell'animus necandi in capo all'imputato: a) perché il colpo di pistola era partito solo nel corso della colluttazione con il fratello; b) perché l'imputato, più debole fisicamente del congiunto, si era armato solo per mettergli paura; c) perché, se egli avesse veramente voluto uccidere, lo avrebbe fatto già quando si trovò davanti alla persona offesa all'interno del suo appartamento;d) perché era illogico costruire l'animus necandi sul solo fatto di aver esclamato "ora ti ammazzo!"; e) perché il colpo esploso poteva essere compatibile con una volontà diretta a ledere; f) perché una pistola a salve con canna modificata non poteva essere considerata un micidiale strumento di offesa. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della desistenza volontaria. Anche a voler ammettere che l'imputato avesse inizialmente inteso uccidere il fratello, certo era che, dopo l'esplosione accidentale del colpo, egli si astenne dal portare a compimento il proprio disegno, posto che, trovandosi, ormai, a terra indifeso, il fratello rappresentava un facile bersaglio da colpire in modo definitivo. 2.3. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione. Ci si duole della motivazione svolta dalla Corte di merito, osservando che, se la premeditazione ci fosse stata, "l'imputato non sarebbe neppure salito al piano di sopra, ma avrebbe chiamato lui stesso il fratello al piano di sotto e, una volta trovatoselo davanti, gli avrebbe sparato in maniera del tutto indisturbata". 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza non aveva tenuto conto della giovane età (37 anni) e della incensuratezza dell'imputato, che aveva agito in uno stato d'ira e non poteva essere considerato un soggetto socialmente pericoloso. Non si era neppure tenuto conto che, nell'occorso, la condotta provocatoria era stata posta in essere dalla persona offesa e non dall'imputato. 2.5. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'aggravante dei futili motivi. La colluttazione tra i fratelli non era nata dal dissidio evocato in sentenza, ma da un battibecco insorto il giorno dei fatti, in occasione del quale Giuseppe CANALE invitò il fratello a scendere al piano terra in modo provocatorio. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo esprime doglianze che appaiono, per lo più, reiterative dei motivi dedotti in appello, già adeguatamente confutati dalla Corte di merito, il che, quanto meno sotto questo profilo, le rende inammissibili (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del /n1 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 5191 del 29.3.2000, Rv. 216473; Sez. 5, n. 119333 del 27.1.2005, Rv. 231708). 2.1. Nella prospettazione accreditata dal ricorrente, viene, in sostanza, sollecitata una diversa ricostruzione del fatto, che vedrebbe l'imputato intraprendere una colluttazione, nel corso della quale sarebbe stato esploso, solo accidentalmente e dopo aver disarmato l'antagonista, il colpo di pistola che ferì la vittima. Tale alternativa versione dei fatti attiene, evidentemente, al merito, ed è stata non illogicamente affrontata e risolta in conformità dai giudici di primo e secondo grado, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, pienamente riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate riportato nella superiore esposizione in fatto. 2.2. La lineare ricostruzione della vicenda si riflette sulla indiscutibile correttezza della sua qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio. La sentenza impugnata ha offerto, al riguardo, soluzione giuridica esatta ed adeguatamente motivata, valorizzando, ai fini della idoneità e univocità dei fatti e del sotteso animus necandi, la micidialità dell'arma, la distanza ravvicinata tra aggressore e vittima, la direzione del colpo verso il petto, sede di organi vitali, l'inequivoca espressione verbale "Ora ti ammazzo" che precedette l'esplosione del colpo, nonché l'esito delle già menzionate intercettazioni in cui lo stesso imputato esprimeva e ribadiva intenzioni omicide nei confronti del fratello Giuseppe (si richiamano, sul punto, i brani riportati nella esposizione in fatto sub par. 1.1.). Le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata appaiono - oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponibili - senz'altro rispettose dei canoni ermeneutici che regolano la materia, avendo questa Corte di legittimità costantemente affermato che «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell-animus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"). Nel contesto così delineato, il ricorrente, nel riproporre i motivi di gravame ineccepibilmente confutati, si limita, in buona sostanza, a dissentire dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, opponendo, per lo più, alternative ricostruttive in fatto smentite dalle evidenze esaminate e ampiamente congetturali.3. Deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo sulla mancata ravvisabilità della desistenza volontaria, in quanto non dedotto in appello (tra le più recenti: Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). 4. Inammissibile è anche il motivo con cui si contesta la confermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Come noto, Sez. U "Antonucci" (n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Rv. 241575) hanno affermato (e le sezioni semplici hanno, in seguito, ribadito: v. Sez. 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492) che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)". Dell'enunciato principio ha fatto buon governo la Corte di merito, che ha correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti dell'aggravante, sia sotto il profilo cronologico (essendo il proposito omicida insorto già tempo prima della partenza dall'Emilia per le vacanze natalizie da trascorrere in Sicilia) sia sotto quello psicologico della ferma e irremovibile determinazione omicida (già comunicata alla moglie prima della partenza e coltivata ed attuata mediante l'approvvigionamento di un'arma micidiale e la predisposizione di una sorta d'imboscata). A fronte della solida motivazione fornita dai giudici del gravame, il motivo di ricorso si esprime su un piano meramente congetturale, proponendo una personale "lettura" della premeditazione. 5. Inammissibile per ‘aspecificità' è la censura con cui si lamenta la conferma della circostanza aggravante dei futili motivi, perché unicamente protesa a individuare, in modo apodittico, un motivo futile ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto di contestazione (si richiama, sul punto, quanto riportato nella sintesi dei motivi di ricorso). 6. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo concernente il diniego dell'attenuante della provocazione, inserito nel corpo delle censure articolate sui motivi futili e sul diniego delle attenuanti generiche. Una volta ravvisata la circostanza aggravante della premeditazione (art. 577, primo comma, n. 3), cod. pen.), coerentemente la Corte territoriale ha escluso la riconoscibilità dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2), cod. pen.), essendo la prima compatibile con la seconda, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto nella forma della provocazione c.d. "per accumulo", quella, cioè, in cui lo "stato d'ira", presupposto dell'attenuante, assume una caratteristica di "alterazione prolungata" non incompatibile, in presenza di un fattore scatenante, con una carica volontaristica di intensità tale da determinare il riconoscimento della premeditazione (Sez. 1, n. 35512 del 30/5/2019, Sia, Rv.276614): situazione, quella descritta, che i giudici dell'appello hanno correttamente escluso di poter ravvisare nel caso in esame, sottolineando che ad assumere per primo una condotta provocatoria, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, fu l'imputato e non il fratello (pag. 9 della sentenza impugnata). 7. Infondato, infine, è il motivo con cui si stigmatizza il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986). Va, inoltre, rammentato che la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa renda, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo ed altri, Rv. 270339). Di tali principi hanno fatto corretta applicazione le sentenze di merito, che, nella loro motivazione integrata (si tratta di un caso di "doppia conforme"), hanno ragionevolmente considerato recessivo il dato, valorizzato dalla difesa, dell'incensuratezza dell'imputato, rispetto a indicatori pesantemente negativi quali il contenuto falso e calunnioso, oltre che fuorviante per le indagini, delle dichiarazioni rese dal CANALE in sede di udienza di convalida, nonché le circostanze e modalità del fatto, di per sé oggettivamente grave (poiché commesso in danno di un fratello), rivelatrici di una accurata programmazione e preparazione del delitto di omicidio (intensità del dolo), non giunto a compimento solo per la pronta reazione della vittima. 8. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex
Sentenza Cassazione n. 12710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris