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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00398/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26591/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 172, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono; -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI n. 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende con gli avvocatiRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCOTOFFOLETTO, [OSCURATO:PERSONA]' ; -controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 1663/2019depositata il 09/04/2019 , R.G.N. 3322/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), di cui era dirigente (responsabile [OSCURATO:PERSONA], Finanza e Controllo), dirette a dichiarare ingiustificato il licenziamento intimatogli il 17/7/2014 (a seguito di tre contestazioni disciplinari e dopo essere stato sospeso dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ed alla condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di indennità per mancato preavviso (€ 538.270), e di risarcimento del danno (€ 594.930); ha altresì respinto l'appello incidentale della società diretto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 120.647,16 a titolo di debito residuo nei confronti della società per mutui concessi dalla stessa; 2.la Corte territoriale ha, in particolare, osservato che: -le circostanze costituenti l'oggetto delle tre contestazioni disciplinari elevate nei confronti del dirigente erano idonee a determinare la rottura del vincolo fiduciario, per le seguenti ragioni: - quanto alla prima contestazione, relativa al mancato controllo delle spese estranee ai fini societari sostenute dall’AD [OSCURATO:PERSONA] ed all’affidamento diretto di incarichi e consulenze senza ilrispetto delle procedure aziendali, per il ruolo ricoperto dall’odierno ricorrente e per la natura di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società a totale partecipazione pubblica e soggetta al controllo della Corte dei conti; -quanto alla seconda contestazione, rimanendo rilevante sotto il profilo disciplinare, quantunque il ricorrente fosse stato assolto in sede penale, il fatto di essere stato il referente di, ed avere intrattenuto rapporti con, una serie di persone condannate per reati in danno della società; - quanto alla terza contestazione, relativa a rilievi emessi dalla AEEG (Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Gas), per la sufficiente determinazione degli addebiti; 3.la Corte territoriale ha, poi, affermato l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale svolta in primo grado della società, perché al momento della concessione del mutuo questa aveva ottenuto dal lavoratore il diritto di rivalsa sulle somme accantonate presso la previdenza complementare ed aveva appunto chiesto al Fondo di previdenza la somma dovuta; 4.avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico articolato motivo, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 1175 e 1375 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che non è disciplinarmente rilevante avere intrattenuto relazioni personali con persone condannate,nonché la tardività della contestazione; 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2094, 2104, 2697 c.c., 115, 420 c.p.c., nonché nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.), perché le relazioni personali contestategli erano avvenute su richiesta dei superiori gerarchici e per essere stato comunque assolto in sede penale in riferimento a dette relazioni; 3.con il terzo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), perché, con riferimento alla prima contestazione vi è stata assoluzione in sede penale dell’AD Nucci dall’accusa di peculato per distrazione relativamente alle spese anomale di cui è stato addebitato al ricorrente il mancato controllo, e detta sentenza, pur prodotta nel giudizio una volta resa, non è stata considerata nel giudizio civile; 4.con il quarto, violazione degli artt. 2119, 1175, 1375, 2106 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), perché l'affidamento diretto di consulenze e contratti era prassi nella società, e per violazione del diritto di difesa con riferimento alla terza contestazione; 5.con il quinto, motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 6.i primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto tutti connessi (il primo e secondo con maggiore riferimento alla seconda contestazione, il terzo alla prima, il quarto alla prima ed alla terza) alla valutazione delle contestazioni disciplinari e dei fatti alla loro base operata nelle fasi di merito,e tendenti ad una rivisitazione del merito della controversia; 7.essi presentano profili di inammissibilità, sotto un primo aspetto, perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è pervenuta alla conclusione che tutto il quadro complessivamente emerso nel corso del giudizio fosse idoneo a determinare la rottura insanabile del vincolo fiduciario tra la società datrice di lavoro ed il proprio dirigente, a parte i procedimenti penali che hanno riguardato la società; 8.sotto un secondo aspetto, d’altra parte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata);

9. spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compi to di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); 10.analogamente,costituisce valutazione riservata al giudice del merito l’apprezzamento in concreto del rispetto del principio dell'immediatezza dellacontestazione, principio da intendersi in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (Cass.n. 281/2016). 11.è stato altresì precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell ’ individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 13534/2019);12.quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare,opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare; il giudice del lavoro adito con impugnativa dilicenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sedepenale, non è obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato diassoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi svincolate dall'esito del procedimentopenale; con riferimento allicenziamento del dirigente, non sono le sole determinazioni dei giudicipenali a costituire oggetto di apprezzamento da parte del giudice civile, ma i fatti nella loro interezza, aventi, o non, risvolti anche in sedepenale (cfr. Cass. n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005); 13.in riferimento alle censure alla sentenza impugnata contenute nel ricorso principale riferite all’art. 360, n. 5, c.p.c., si osserva che la Corte territoriale ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.; in tali ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, rimanendo inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 26774/2016, n. 20994/2019, n. 7724/2022); 14.il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile, così pervenendosi al complessivo rigetto del ricorso stesso, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere compromesso il necessario vincolo fiduciario e, quindi, non illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente ricorrente; 15.la società ricorrente incidentale si duole (art. 360, n. 5, c.p.c.) di omesso esame di un fatto rilevante ai fini della decisione, ossia la mancata realizzazione del credito da parte della società; 16.il ricorso incidentale è inammissibile perché nella sentenza impugnata non si fa questione della realizzazione o meno del credito residuo della società, ma dell'esercizio da parte di questa del diritto di rivalsa a fronte di cessione dei diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare cui era condizionata l'autorizzazione del mutuo, ed avendo la società optato per tale modalità di pagamento; si tratta, perciò, di questione di cessione del credito, non di solidarietà nello stesso, rispetto alla quale le doglianze di cui all’impugnazione incidentale risultano non centrate; 17.valutata la misura della reciproca soccombenza, è congrua la condanna di parte ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente - ricorrente incidentale di 2/3 delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate per l'intero come da dispositivo, con compensazione del residuo; 18.al rigetto dell'impugnazione principale ed all’inammissibilità di quella incidentale consegue il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto nella sussistenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26591/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 172, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono; -ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende con gli avvocatiRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCOTOFFOLETTO, [OSCURATO:PERSONA]' ; -controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELL O di ROMA n. 1663/2019depositata il 09/04/2019 , R.G.N. 3322/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), di cui era dirigente (responsabile [OSCURATO:PERSONA], Finanza e Controllo), dirette a dichiarare ingiustificato il licenziamento intimatogli il 17/7/2014 (a seguito di tre contestazioni disciplinari e dopo essere stato sospeso dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ed alla condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di indennità per mancato preavviso (€ 538.270), e di risarcimento del danno (€ 594.930); ha altresì respinto l'appello incidentale della società diretto alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 120.647,16 a titolo di debito residuo nei confronti della società per mutui concessi dalla stessa; 2.la Corte territoriale ha, in particolare, osservato che: -le circostanze costituenti l'oggetto delle tre contestazioni disciplinari elevate nei confronti del dirigente erano idonee a determinare la rottura del vincolo fiduciario, per le seguenti ragioni: - quanto alla prima contestazione, relativa al mancato controllo delle spese estranee ai fini societari sostenute dall’AD [OSCURATO:PERSONA] ed all’affidamento diretto di incarichi e consulenze senza ilrispetto delle procedure aziendali, per il ruolo ricoperto dall’odierno ricorrente e per la natura di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società a totale partecipazione pubblica e soggetta al controllo della Corte dei conti; -quanto alla seconda contestazione, rimanendo rilevante sotto il profilo disciplinare, quantunque il ricorrente fosse stato assolto in sede penale, il fatto di essere stato il referente di, ed avere intrattenuto rapporti con, una serie di persone condannate per reati in danno della società; - quanto alla terza contestazione, relativa a rilievi emessi dalla AEEG (Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Gas), per la sufficiente determinazione degli addebiti; 3.la Corte territoriale ha, poi, affermato l'inaccoglibilità della domanda riconvenzionale svolta in primo grado della società, perché al momento della concessione del mutuo questa aveva ottenuto dal lavoratore il diritto di rivalsa sulle somme accantonate presso la previdenza complementare ed aveva appunto chiesto al Fondo di previdenza la somma dovuta; 4.avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico articolato motivo, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 7 legge n. 300/1970 e 1175 e 1375 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che non è disciplinarmente rilevante avere intrattenuto relazioni personali con persone condannate,nonché la tardività della contestazione; 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2094, 2104, 2697 c.c., 115, 420 c.p.c., nonché nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.), perché le relazioni personali contestategli erano avvenute su richiesta dei superiori gerarchici e per essere stato comunque assolto in sede penale in riferimento a dette relazioni; 3.con il terzo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), perché, con riferimento alla prima contestazione vi è stata assoluzione in sede penale dell’AD Nucci dall’accusa di peculato per distrazione relativamente alle spese anomale di cui è stato addebitato al ricorrente il mancato controllo, e detta sentenza, pur prodotta nel giudizio una volta resa, non è stata considerata nel giudizio civile; 4.con il quarto, violazione degli artt. 2119, 1175, 1375, 2106 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), perché l'affidamento diretto di consulenze e contratti era prassi nella società, e per violazione del diritto di difesa con riferimento alla terza contestazione; 5.con il quinto, motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 6.i primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto tutti connessi (il primo e secondo con maggiore riferimento alla seconda contestazione, il terzo alla prima, il quarto alla prima ed alla terza) alla valutazione delle contestazioni disciplinari e dei fatti alla loro base operata nelle fasi di merito,e tendenti ad una rivisitazione del merito della controversia; 7.essi presentano profili di inammissibilità, sotto un primo aspetto, perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è pervenuta alla conclusione che tutto il quadro complessivamente emerso nel corso del giudizio fosse idoneo a determinare la rottura insanabile del vincolo fiduciario tra la società datrice di lavoro ed il proprio dirigente, a parte i procedimenti penali che hanno riguardato la società; 8.sotto un secondo aspetto, d’altra parte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 9. spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compi to di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); 10.analogamente,costituisce valutazione riservata al giudice del merito l’apprezzamento in concreto del rispetto del principio dell'immediatezza dellacontestazione, principio da intendersi in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (Cass.n. 281/2016). 11.è stato altresì precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell ’ individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 13534/2019);12.quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare,opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare; il giudice del lavoro adito con impugnativa dilicenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sedepenale, non è obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato diassoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi svincolate dall'esito del procedimentopenale; con riferimento allicenziamento del dirigente, non sono le sole determinazioni dei giudicipenali a costituire oggetto di apprezzamento da parte del giudice civile, ma i fatti nella loro interezza, aventi, o non, risvolti anche in sedepenale (cfr. Cass. n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005); 13.in riferimento alle censure alla sentenza impugnata contenute nel ricorso principale riferite all’art. 360, n. 5, c.p.c., si osserva che la Corte territoriale ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.; in tali ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, rimanendo inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 26774/2016, n. 20994/2019, n. 7724/2022); 14.il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile, così pervenendosi al complessivo rigetto del ricorso stesso, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere compromesso il necessario vincolo fiduciario e, quindi, non illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente ricorrente; 15.la società ricorrente incidentale si duole (art. 360, n. 5, c.p.c.) di omesso esame di un fatto rilevante ai fini della decisione, ossia la mancata realizzazione del credito da parte della società; 16.il ricorso incidentale è inammissibile perché nella sentenza impugnata non si fa questione della realizzazione o meno del credito residuo della società, ma dell'esercizio da parte di questa del diritto di rivalsa a fronte di cessione dei diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare cui era condizionata l'autorizzazione del mutuo, ed avendo la società optato per tale modalità di pagamento; si tratta, perciò, di questione di cessione del credito, non di solidarietà nello stesso, rispetto alla quale le doglianze di cui all’impugnazione incidentale risultano non centrate; 17.valutata la misura della reciproca soccombenza, è congrua la condanna di parte ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente - ricorrente incidentale di 2/3 delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate per l'intero come da dispositivo, con compensazione del residuo; 18.al rigetto dell'impugnazione principale ed all’inammissibilità di quella incidentale consegue il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto nella sussistenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteri
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