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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 36575/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.m. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, ufficio G.i.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Palermo nel corso dell'udienza preliminare, dopo la verifica della costituzione delle parti, ha rilevato che per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta in relazione all'epoca del fatto e ha dunque restituito gli atti al P.m. ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Palermo.

Deduce l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento.

In primo luogo, segnala che in virtù del principio tempus regit actum avrebbe dovuto procedersi con udienza preliminare in ragione della pena edittale prevista al momento dell'esercizio dell'azione penale.

In secondo luogo, rileva che l'atto di restituzione degli atti configura un'abnormità funzionale costringendo il P.m. ad esercitare l'azione penale in modo erroneo, dando luogo a nullità e a successiva ulteriore regressione, con conseguente stasi del procedimento, secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, ufficio g.i.p., per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Sono dedotti due temi che, valutati sincronicamente, trovano piena corrispondenza nell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552).

3. E' stato infatti, innanzi tutto, rilevato (sulla scia dei principi affermati da S. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927) che le norme che disciplinano i casi nei quali deve svolgersi l'udienza preliminare hanno natura processuale e che dunque le modifiche interferenti con l'applicazione di tali norme sono governate dal principio tempus regit actum, da correlarsi al momento dell'esercizio dell'azione penale, a prescindere dall'applicazione sul piano sostanziale del previgente regime sanzionatorio, ove più favorevole.

Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto prendersi in considerazione, ai fini della valutazione circa la necessità o meno dell'udienza preliminare, tigla sanzione prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a seguito delle modifiche introdotte, con effetto dal 15 novembre 2023, dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 159 del 2023: ne discende che, essendo prevista una pena edittale superiore ad anni quattro, avrebbe dovuto procedersi con udienza preliminare in vista dell'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio.

Di qui l'erroneità del provvedimento impugnato.

4. Ma tale errore si risolve in un profilo di abnormità funzionale, in quanto, come rilevato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite (sulla scia dei principi desumibili da S. U, n. 25937 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), la regressione del procedimento si traduce, nel caso di specie, nell'imposizione al P.m. di un'anomala modalità di introduzione del giudizio, implicante una nullità rilevabile nello sviluppo del procedimento e tale da determinare una nuova regressione, con conseguente situazione di stasi, non altrimenti emendabile che con il ricorso per cassazione.

5. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, Ufficio G.u.p., per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.m. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, ufficio G.i.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Palermo nel corso dell'udienza preliminare, dopo la verifica della costituzione delle parti, ha rilevato che per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta in relazione all'epoca del fatto e ha dunque restituito gli atti al P.m. ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Palermo. Deduce l'illegittimità e l'abnormità del provvedimento. In primo luogo, segnala che in virtù del principio tempus regit actum avrebbe dovuto procedersi con udienza preliminare in ragione della pena edittale prevista al momento dell'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, rileva che l'atto di restituzione degli atti configura un'abnormità funzionale costringendo il P.m. ad esercitare l'azione penale in modo erroneo, dando luogo a nullità e a successiva ulteriore regressione, con conseguente stasi del procedimento, secondo quanto rilevato dalla Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, ufficio g.i.p., per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sono dedotti due temi che, valutati sincronicamente, trovano piena corrispondenza nell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552). 3. E' stato infatti, innanzi tutto, rilevato (sulla scia dei principi affermati da S. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927) che le norme che disciplinano i casi nei quali deve svolgersi l'udienza preliminare hanno natura processuale e che dunque le modifiche interferenti con l'applicazione di tali norme sono governate dal principio tempus regit actum, da correlarsi al momento dell'esercizio dell'azione penale, a prescindere dall'applicazione sul piano sostanziale del previgente regime sanzionatorio, ove più favorevole. Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto prendersi in considerazione, ai fini della valutazione circa la necessità o meno dell'udienza preliminare, tigla sanzione prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, a seguito delle modifiche introdotte, con effetto dal 15 novembre 2023, dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 159 del 2023: ne discende che, essendo prevista una pena edittale superiore ad anni quattro, avrebbe dovuto procedersi con udienza preliminare in vista dell'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio. Di qui l'erroneità del provvedimento impugnato. 4. Ma tale errore si risolve in un profilo di abnormità funzionale, in quanto, come rilevato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite (sulla scia dei principi desumibili da S. U, n. 25937 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), la regressione del procedimento si traduce, nel caso di specie, nell'imposizione al P.m. di un'anomala modalità di introduzione del giudizio, implicante una nullità rilevabile nello sviluppo del procedimento e tale da determinare una nuova regressione, con conseguente situazione di stasi, non altrimenti emendabile che con il ricorso per cassazione. 5. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, Ufficio G.u.p., per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale d
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