CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 10 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Palermo dal mese di agosto 2020 al mese di settembre 2020. Letta la memoria del 15 ottobre 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha chiesto che il ricorso venga rimesso ad altra Sezione, in presenza di doglianze non manifestamente infondate. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 55, 56 e 56 bis della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, stante la rimarcata propensione a delinquere dell'imputato, sono state chiaramente illustrate le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, pena che, in ogni caso, era stata invocata dalla difesa in maniera generica. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.