CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 21901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19895/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNGMDM39CH516T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNGMDM73P49537H) , elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che le rappresenta per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1124/2018depositata il 05/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 68/2008 del 15/28.2.2008 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], acquisiti documenti ed espletata prova testimoniale, respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificatesi eredi in via diretta, e quanto alle ultime tre per rappresentazione del figlio [OSCURATO:PERSONA] premorto, di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi deceduto il 15.9.2002), intesa ad ottenere, previo riconoscimento della loro qualità di eredi di quest'ultimo, l'accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. della loro titolarità del libretto di risparmio nominativo n. 096.0711781 acceso da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (denunciato come smarrito il 30.5.2003 con richiesta di duplicazione e depositato in copia insieme agli estratti conto semestrali inviati dalla banca a [OSCURATO:PERSONA], al certificato di morte di quest'ultimo ed alla denuncia di successione), sul quale risultavano depositati alla data del 21.1.2002 € 9.283,87, sia in quanto riteneva non provata la qualità di eredi invocata dalle attrici sulla base di una denuncia di successione avente valore solo fiscale e di una copia del duplicato del libretto rilasciata dalla banca per errore, sia in quanto il libretto suddetto n. 71/1781 non era intestato al preteso dante causa delle attrici, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui vi era anche un difetto di legittimazione attiva, e condannava le attrici al pagamento delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado proponevano appello alla Corte d'Appello di Catanzaro le attrici del primo grado, contrastate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., lamentando col primo motivo che non fossero stati opportunamente valorizzati i troppi errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che aveva avviato la procedura di ammortamento del titolo, recapitato gli estratti conto bancari e consegnato loro copia del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 e che non fosse stato considerato che il loro dante causa era regolarmente destinatario di tutte le relazioni previste dalla legge per i titolari di posizioni economiche presso l'Istituto, nel quale si recava per le operazioni bancarie; col secondo motivo che era erronea e carente la motivazione dellasentenza di primo grado in ordine all'errore imputabile alla banca dovendosi ritenere che la non corrispondenza dell'intestazione del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 ai dati del loro dante causa fosse imputabile ad errore della banca stessa;col terzo motivo che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di non provvedere sulle eccezioni sollevate dalle attrici sulla base di un precostituito convincimento errando nell'interpretazione dell'onere probatorio. Con la sentenza n. 1124/2018 del 5.6.2018 la Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'appello e condannava le appellanti alle spese processuali di secondo grado, rilevando che le stesse, non solo non avevano fornito la prova neppure in secondo grado della loro qualità di eredi del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma a fronte della prova offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. dell'intestazione del libretto nominativo di risparmio n. 71/1781 a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avevano neppure allegato di essere eredi di quest'ultimo. [OSCURATO:SOCIETA] la menzionata sentenza di secondo grado, a loro notificata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno proposto ricorso alla Suprema Corte le eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con atto notificato il 20.6.2018, affidandosi a due motivi, ed ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con atto di fusione del notaio Calini di Brescia del 2.2.2017, rep. n. 103243, racc. n. 35834, con controricorso notificato il 18.7.2018. In prossimità dell’adunanza camerale la controricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 533 cod. civ. (relativo all'azione di petizione ereditaria) e 1777 cod. civ. (relativo alla restituzione della cosa depositata) in quanto assumono che la loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultava dagli atti processuali ed in particolare dalla denuncia di successione, atto di natura fiscale che andava presentato all'Agenzia delle Entrate entro un anno dal decesso e nel quale i dichiaranti,secondo la giurisprudenza penale,avevano l'obbligo di dichiarare il vero per non incorrere nel reato dell'art. 483 cod. pen. e che assumeva quindi valore di atto pubblico ex art. 2699 cod. civ.. L'impugnata sentenza ha respinto l'azione delle pretese eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di accertamento del loro diritto a percepire la somma di € 9.283,87, che risultava depositata alla data del 21.1.2002 sul libretto di deposito nominativo n. 71/1781 della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sia in quanto le stesse non avevano fornito adeguata prova di tale loro qualità, sia in quanto era documentalmente provato che il suddetto libretto nominativo risultava intestato non al dante causa delle attrici indicato in citazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il primo motivo èinfondato. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la denuncia di successione non importa accettazione tacita dell'eredità, e quindi la prova della qualità di erede, trattandosi di un adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ. (vedi in tal senso Cass.2.2.2023 n. 3214; Cass. 26.11.2021 n. 36767; Cass. n. 19478 del 2014), né non sono stati prodotti certificati di stato di famiglia, o storici di residenza per dimostrare il rapporto parentale tra le attrici e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A ciò va aggiunto che le ricorrenti non hanno mai sostenuto di essere eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che è risultato essere l’ intestatario del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe errato nell'intestarlo al predetto anziché al loro preteso dante causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza neppure spiegare in quali termini e per quali ragioni un siffatto errore sarebbe stato commesso. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1992 cod. civ. (relativo al diritto del possessore del titolo di credito alla prestazione in esso indicata dietro presentazione del titolo stesso purché legittimato nelle forme prescritte) e seguenti, in quanto la Corte d'Appello di Catanzaro non avrebbe considerato che le eredi erano in possesso del libretto nominativo di risparmio originale, sottratto dall'istituto bancario, che ne aveva rilasciato un duplicato, adagiandosi solo sulla carenza del titolo di eredi del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento improprio dell’ulterioremotivo, vertendo il medesimi su profili il cui esame postulava l’accoglimento del primo m ezzo , implicando ilmedesimo l’avvenut o positivo accertamento della qualità di eredi delle ricorrenti. Infatti, una volta confermata la mancanza di prov a della qualità delle originarie attrici di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed a maggior ragione di eredi del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’unico risultato intestatario del libretto di deposito nominativo n. 71/1781 della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., l'esame del secondo motivo risulta superfluo, tanto più che l'invocato art. 1992 cod. civ. relativo alla cosiddetta astrattezza, ossia alla legittimazione cartolare del presentatore del titolo di credito a far valere il diritto alla prestazione incorporata nel titolo a prescindere dalla prova del rapporto sottostante, non si applica ai libretti di deposito nominativo, che appartengono alla specie dei documenti di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e non hanno invece natura di titoli di credito, per cui sono sottratti alla disciplina del titolo V del libro IV del codice civile, che comprende anche l'art. 1992 cod. civ. e seguenti (vedi Cass. 13 maggio 2020, n.8877; Cass. 15 luglio 1987, n.6242; Cass. 9 febbraio 1981, n.798), sicché senza la prova della qualità di eredi dell'intestatario del libretto non sarebbe comunque invocabile un'autonoma legittimazione delle originarie attrici basata sul solo possesso del duplicato del libretto di risparmio nominativo rilasciato loro dalla banca. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.115/2002 per l'imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , di un ulteriore imp