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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2005

Cassazione n. 10197/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione, ai fini della dichiarazione di recidiva, di una condanna per un reato estinto con esito positivo della messa alla prova e della mancata considerazione dello scarso rilievo delle condanne riportate dal ricorrente; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha negato la sostituzione della pena detentiva formulando una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni, sulla base della personalità dell'imputato, desunta da plurimi precedenti penali, e dalla pregressa violazione delle misure alternative; Rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'esito positivo dell'affidamento in prova e la Corte di appello, con motivazione congrua, ha rilevato la pluralità dei precedenti penali dell'imputato e il loro carattere specifico, dimostrativo di maggiore pericolosità sociale ad onta del monito costituito dalle pregresse condanne riportate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, con riferimento alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, negata genericamente con richiamo ai precedenti dell'imputato, e con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione, ai fini della dichiarazione di recidiva, di una condanna per un reato estinto con esito positivo della messa alla prova e della mancata considerazione dello scarso rilievo delle condanne riportate dal ricorrente; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha negato la sostituzione della pena detentiva formulando una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni, sulla base della personalità dell'imputato, desunta da plurimi precedenti penali, e dalla pregressa violazione delle misure alternative; Rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'esito positivo dell'affidamento in prova e la Corte di appello, con motivazione congrua, ha rilevato la pluralità dei precedenti penali dell'imputato e il loro carattere specifico, dimostrativo di maggiore pericolosità sociale ad onta del monito costituito dalle pregresse condanne riportate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 feb
Sentenza Cassazione n. 10197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris