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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33920/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul da: [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] av), r:,(:) ,e1 del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatci uditEt ;i:i :':,1 zic.r.,.: ::,,,alta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "--/ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; 4 esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cp già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere ostativi la gravità oggettiva del fatto e l'intensità del dolo connotanti l'evasione contestata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul da: [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] av), r:,(:) ,e1 del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatci uditEt ;i:i :':,1 zic.r.,.: ::,,,alta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "--/ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; 4 esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cp già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere ostativi la gravità oggettiva del fatto e l'intensità del dolo connotanti l'evasione contestata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33920/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris