CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in Caserta; -intimata - Avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6465/35/14, depositata il 25 giugno 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su tre motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella inerente a IRPEF periodi d’imposta 2006 e 2007. L’Agenzia resiste con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato. Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuta definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata contenente l’indicazione della cartella oggetto di controversia (cfr. domanda di definizione ed epigrafe della sentenza impugnata). La stessa ha altresì prodotto l’atto con cui l’agente della riscossione ha quantificato l’importo che deve essere versato per la definizione (€ 40.847,72) ed ha dimostrato l’avvenuto pagamento della somma suddetta (all. A2). Deve dunque procedersi alla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere. 2. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti agli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessata la materia del contendere