CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 25667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadello 05/11/2024 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna-decidendo in sede di rinvioex art. 627 cod. proc. pen. – rigettava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena sostituiva della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavororichiesta da [OSCURATO:PERSONA], condannato ad una pena detentiva inferiore a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 55 del d.lvo del 21 novembre 2007 n.231. 2. Avverso la sentenza Armando LorenzoBonora ha interposto ricorso, affidato ad un unico motivo,con cui ha dedotto: - violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità per avere la Corte territoriale nuovamente valutato aspetti già positivamente scrutinati nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione,pronunciandosi sulla personalità del ricorrentee sulla formulazione del consenso; In ogni caso, il ricorrente- sia con i motivi aggiunti in appello sia in sede di rinvio-aveva espresso il proprio consenso alla pena sostituiva della detenzione domiciliare con e senza autorizzazione al lavoro. Sarebbe poi errata l’esegesi fornita dalla Corte di appello della norma dell’art. 598 -bis cod. proc. pen., che avrebbe consentito di disporre il rinvio della udienza per acquisire il consenso del Bonora alla sostituzione della pena sostitutiva senza autorizzazione al lavoro. 3. Alla odierna udienza -che si è svolta in forma camerale in assenza di istanza- il PG ha inoltrato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondatoe va, pertanto , rigettato. 2. Il ricorso censura il percorso motivazionale dei giudici di merito sotto tre distinti profili: a) la formazione del giudicato sulla valutazione della personalità del Bonora e sul consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva; b) la prestazione del consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva della detenzione domiciliare anche senza autorizzazione al lavoro; c) la errata interpretazione della norma di cui all’art. 568-bis cod. proc. pen. che avrebbe consentito ai Giudicidi merito, in caso di dubbio sul la natura della istanza, di aggiornare l’udienza per ottenere i dovuti chiarimenti mediante convocazione del ricorrente. 2.1. Ebbene osserva il Collegio come il primo aspetto sia privo di fondamento dal momento che la Corte di cassazione -nella sentenza rescindente – annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello, rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui i Giudici di merito non avevano ritenuto di potere acquisire anche ex officiola documentazione necessaria all’applicazione della pena sostitutiva. Dunque, nessun giudicato poteva formarsi in ordine alla valutazione della personalità del Bonora e/o all’ampiezza del consenso dallo stesso formulato dal momento che tali temi non erano stati scrutinati dalla Corte di appello, che aveva a monte, senza valutare gli ulteriori presupposti ex lege, rigettato l’istanza di applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare per manca to depositodi documentazione. 2.2. In ordine al secondo aspetto,la Corte di appello -trascrivendo il contenuto della istanza presentata per conto del Bonora - ha dato atto che il consenso all’applicazione della sanzione sostituiva era stato sospensivamente condizionato alrilascio di preventiva autorizzazione al lavoro. Si tratta di una lettura non censurabile in ragionedel chiarotenore letterale della richiesta stessa,che dunque non consente interpretazioni differenti rispetto a quellafornita nella gravata sentenza. L’autorizzazione al lavoro era conditio sine quanon a lla sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. 2.3. Non è, altresì, fondata la censura relativa alla esegesi dell’art. 598 - bis cod. proc. pen. Già il solo tenore letterale della norma non consente al Giudice di disporre rinvio con fissazione di udienza ulteriore per acquisire un consenso successivo del ricorrente. La norma, infatti,onera l’imputato di manifestare il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva nei modi e nelle forme di legge, ma soprattutto nel rispetto di una precisa scansione temporale(cfr Sez. 3 n. 42825 del 15/10/2024, rv. 287219 in motivazione sui termini per la formulazione della istanza). 3. Alrigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]