CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12480/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Viale delle [OSCURATO:PERSONA] 53, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il citato Avvocato (con studio in Viale delle [OSCURATO:PERSONA] 53); - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - con troricorrente - R.G.N. 12480/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]/A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio (n. 1248/28/2015), depositata il 3 marzo 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 ottobre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente ricorre con un articolato motivo per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia delle Entrate («A.E.») e di rigetto della propria impugnazione aventi ad oggetto la sentenza (n. 538/63/2013) con la quale la CTP di Roma aveva parzialmente accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento (IVA ed imposte dirette), per l'esercizio 2006, emessi in forza di maggiori reddito d'impresa e volume d'affari determinati mediante accertamenti bancari. 2. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze si difende con controricorso, con il quale prospetta anche l'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superflua l'esplicitazione del motivo di ricorso essendo l'impugnazione inammissibile, come correttamente dedotto dal controricorrente, in quanto proposta non contro l'Agenzia delle Entrate («A.E.»), controparte nei giudizi di merito, bensì nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, invece, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'A.E., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione promosso nei confronti del detto Ministero (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 5, R.G.N. 12480/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]/A.E. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1462, Rv. 656711-01; si veda altresì sul punto Cass. sez. (i, 14/02/2006, n. 3118, Rv. 587609-01). 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. 2.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presene giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 27 ott