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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27983/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].048RV9G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo : is-v 4"--‘:.>,1-ec 212 /14:? “-'9 • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di atti persecutori e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale della medesima città. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo si contesta il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con riferimento al reato di lesioni personali, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato di atti persecutori, contestando la credibilità della persona offesa, animata da livore, e sostenendo che mancherebbe la prova sia dello stato di ansia determinato dalla condotta specifica del ricorrente, che del dolo.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. primo motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - in particolare, della gravità dell'aggressione e della sproporzione della reazione - è manifestamente infondato.

Le censure sono, invero, da un lato, tese a inficiare - con argomenti peraltro meramente reiterativi - la validità probatoria degli elementi emersi, e, dall'altro, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione, appunto, della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, non già della motivazione; motivazione che, nel caso di specie, in maniera esaustiva e coerente ha piuttosto ben posto in evidenza come le attendibili, disinteressate, dichiarazioni della persona offesa escludessero la configurabilità della provocazione - peraltro ravvisata dallo stesso appellante, secondo quanto si riporta nella sintesi dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, nella mera circostanza secondo cui la stessa si sarebbe limitata a invitare l'imputato ad allontanarsi da quella zona - dal momento che esse descrivono una condotta violenta, posta in essere dall'imputato, in rapida sequenza tra loro, con pugni alla spalla e al volto che facevano perdere i sensi al Merlin, che cadeva a terra, sbattendo violentemente la testa sul marciapiede (riportando trauma facciale e cranico, con frattura corona, e contusione della spalla); condotta ritenuta dalla corte territoriale - in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte - incompatibile con l'invocata attenuante.4 Ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione - che è, peraltro, già difficilmente conciliabile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura (Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, Rv. 281313),-sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (ex multis, Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799).

Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi richiamati, avendo escluso, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'adeguatezza tra il preteso risentimento della persona offesa nei confronti degli immigrati, sospettati di traffici illeciti, ed i violenti pugni sferrati dall'imputato, che hanno fatto perdere i sensi al Merlin, determinando trauma cranico e parziale avulsione dentaria.

4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Esso nella parte in cui impinge l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è generico e astratto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che, oltre a rilevare l'assenza di interessi economici (non essendovi stata costituzione di parte civile), evidenzia come il racconto della vittima abbia trovato riscontro nella certificazione medica attestante le lesioni e lo stato di ansia causati dal comportamento dell'imputato, e nelle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento allo stato di paura ingenerato dalle minacce poste in essere dall'imputato.

Ciò.? nonostante che - si rammenta - secondo il consolidato principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312, che ha affermato che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione).

Il motivo è inammissibile anche perché, attraverso una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, mediante diffusi richiami di estratti del testimoniale, selezionati nell'ottica difensiva, propone doglianze eminentemente di fatto, che mirano a una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. per tutte Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Quanto al perdurante stato di ansia e paura, premesso che non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272086), la prova è stata congruamente desunta, nel caso di specie, non soltanto dalla certificazione medica, ma altresì dalla molteplicità di condotte minacciose, nel cui ambito si collocano, specificamente, quelle poste in essere dall'imputato, culminate nell'aggressione fisica che ebbe a provocare le lesioni descritte, oltre che dalla testimonianza di Moser.

Quanto al dolo, va rammentato che, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726); trattasi, invero, piuttosto di intenzione criminosa che nel travalicare i singoli atti che compongono la condotta tipica, può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.

Né il ricorso ha prospettato elementi in grado di revocare in dubbio la coscienza e volontà delle singole condotte persecutorie di minaccia e di aggressione.

Sicchè il motivo in parte qua è affetto da genericità intrinseca oltre che estrinseca.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].048RV9G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo : is-v 4"--‘:.>,1-ec 212 /14:? “-'9 • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di atti persecutori e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale della medesima città. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo si contesta il diniego dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con riferimento al reato di lesioni personali, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato di atti persecutori, contestando la credibilità della persona offesa, animata da livore, e sostenendo che mancherebbe la prova sia dello stato di ansia determinato dalla condotta specifica del ricorrente, che del dolo. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle partì che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. primo motivo è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - in particolare, della gravità dell'aggressione e della sproporzione della reazione - è manifestamente infondato. Le censure sono, invero, da un lato, tese a inficiare - con argomenti peraltro meramente reiterativi - la validità probatoria degli elementi emersi, e, dall'altro, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione, appunto, della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, non già della motivazione; motivazione che, nel caso di specie, in maniera esaustiva e coerente ha piuttosto ben posto in evidenza come le attendibili, disinteressate, dichiarazioni della persona offesa escludessero la configurabilità della provocazione - peraltro ravvisata dallo stesso appellante, secondo quanto si riporta nella sintesi dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, nella mera circostanza secondo cui la stessa si sarebbe limitata a invitare l'imputato ad allontanarsi da quella zona - dal momento che esse descrivono una condotta violenta, posta in essere dall'imputato, in rapida sequenza tra loro, con pugni alla spalla e al volto che facevano perdere i sensi al Merlin, che cadeva a terra, sbattendo violentemente la testa sul marciapiede (riportando trauma facciale e cranico, con frattura corona, e contusione della spalla); condotta ritenuta dalla corte territoriale - in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte - incompatibile con l'invocata attenuante.4 Ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione - che è, peraltro, già difficilmente conciliabile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura (Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, Rv. 281313),-sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (ex multis, Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799). Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi richiamati, avendo escluso, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'adeguatezza tra il preteso risentimento della persona offesa nei confronti degli immigrati, sospettati di traffici illeciti, ed i violenti pugni sferrati dall'imputato, che hanno fatto perdere i sensi al Merlin, determinando trauma cranico e parziale avulsione dentaria. 4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso nella parte in cui impinge l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è generico e astratto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che, oltre a rilevare l'assenza di interessi economici (non essendovi stata costituzione di parte civile), evidenzia come il racconto della vittima abbia trovato riscontro nella certificazione medica attestante le lesioni e lo stato di ansia causati dal comportamento dell'imputato, e nelle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento allo stato di paura ingenerato dalle minacce poste in essere dall'imputato. Ciò.? nonostante che - si rammenta - secondo il consolidato principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312, che ha affermato che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione). Il motivo è inammissibile anche perché, attraverso una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, mediante diffusi richiami di estratti del testimoniale, selezionati nell'ottica difensiva, propone doglianze eminentemente di fatto, che mirano a una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Quanto al perdurante stato di ansia e paura, premesso che non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272086), la prova è stata congruamente desunta, nel caso di specie, non soltanto dalla certificazione medica, ma altresì dalla molteplicità di condotte minacciose, nel cui ambito si collocano, specificamente, quelle poste in essere dall'imputato, culminate nell'aggressione fisica che ebbe a provocare le lesioni descritte, oltre che dalla testimonianza di Moser. Quanto al dolo, va rammentato che, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726); trattasi, invero, piuttosto di intenzione criminosa che nel travalicare i singoli atti che compongono la condotta tipica, può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi. Né il ricorso ha prospettato elementi in grado di revocare in dubbio la coscienza e volontà delle singole condotte persecutorie di minaccia e di aggressione. Sicchè il motivo in parte qua è affetto da genericità intrinseca oltre che estrinseca. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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