CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10250/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 8836/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Navigatori n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 avverso la sentenza n. 4312/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Data pubblicazione 30/03/2022 pubblicata il 23/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23-3-2011 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo reso inter partes in data 31 novembre 2008, in merito alla controversia scaturita dal contratto di promessa del fatto del terzo in relazione alla vendita alla società, da parte dei rispettivi proprietari, di alcuni terreni, con il quale era stata accolta la pretesa dell'Aprovitola di ottenere il pagamento della somma di Euro 872.000,00, corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ai rispettivi proprietari e i prezzi stabiliti in detto contratto. 2. Con sentenza di questa Corte n.748/2015 pubblicata il 19-1-2015, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., è stata cassata con rinvio la citata sentenza della Corte d’appello di Napoli. Questa Corte, dopo aver premesso che, poiché la clausola compromissoria venne stipulata in data 4 maggio 2001, il lodo, ancorché il procedimento fosse iniziato in data 10 maggio 2007, doveva ritenersi impugnabile anche per violazione di norme sostanziali, ha affermato che le questioni sottoposte all'esame della Corte di merito non implicavano esclusivamente il riesame del merito della controversia, bensì, come emergeva dalla trascrizione, effettuata nel pieno rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, dei motivi di impugnazione del lodo, la soluzione di questioni giuridiche, alcune delle quali per altro non prive di complessità, già affrontate dagli arbitri e decisive per la definizione della controversia. Esse erano infatti attinenti, in primo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 luogo, alla qualificazione del rapporto, e quindi alla natura del contratto di promessa del fatto del terzo; nonché alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici; al rispetto del principio del contraddittorio in tema di ammissione delle prove testimoniali, anche con riferimento alla possibilità per la controparte di formulare i capitoli di prova contraria; alla qualificazione e ai termini di deduzione dell'eccezione di compensazione nella particolare fattispecie in esame, e, infine, alla stessa potestas iudicandi degli arbitri in relazione alla scrittura, priva di clausola compromissoria, del luglio 2003. 3. Con sentenza n.4312/2017 pubblicata il 23-10-2017 la Corte d’appello, decidendo quale giudice del rinvio, ha annullato il lodo arbitrale reso in data 30 novembre 2008 e ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] con domanda di accesso agli arbitri notificata in data 23-4-2007 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia «la violazione e/o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dall'art. 1362 c.c. e ss. nella interpretazione e qualificazione del contratto; degli artt.115 e 116 cpc; degli artt. 2722 e ss. c.c. in rela- zione all'art. 360 c.p.c.. comma 1, n. 3, per avere il giudice d'appello ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, ritenendo non sussistere residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, senza far ricorso al criterio del secondo comma dell'art.1362 c.c., che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti com- prensivo degli atti e dei fatti che provengono direttamente dalle stesse anteriore e successivo alla stipulazione e agli ulteriori criteri primari di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art.1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c.». Con il secondo motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dall'art. 1362 c.c. e ss.; degli artt.115 e 116 cpc; degli artt. 2722 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 atteso che dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge non solo la totale obliterazione di elementi che avrebbero condotto ad una diversa decisione, ma altresì l'obiettiva presenza, nel complesso della medesima sentenza, di vizi logici e giuridici nel procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, laddove, la scrittura del 4.5.2001 andava interpretata proprio alla luce di dati estrinseci, e principalmente della scrittura del 4.7.2003, delle note del 17.9.2003 e 7.10.2003 nonché delle deposizioni testimoniali, alla stregua di quanto era stato giustamente ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente, alla Corte d'appello, ne aveva tenuto debito conto. Fondamentale errore dei giudici di secondo grado, inoltre, è stato quello di ritenere che la prova testimoniale assunta avesse per oggetto un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento, mentre essa era volta a chiarire la volontà delle parti espressa nel medesimo e, quindi, alla stregua di costante indirizzo giurisprudenziale, il mezzo istruttorio si sottraeva al divieto del citato art. 2722 c.c. Infine la prova testimoniale avrebbe dovuto essere ammessa, comunque, a sensi dello art. 2724 n. 1 c.c., per l'acquisizione agli atti scritti che fanno apparire verosimile il fatto in essa allegato». Nell’illustrare congiuntamente le F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 censure, il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della promessa di cui alla scrittura del 4-5-2001, per essersi la Corte del merito limitata a valutare il tenore del contratto, senza considerare gli ulteriori criteri interpretativi dettati dal Codice (artt. 1362-1371 c.c.), e in particolare i comportamenti tenuti dalle parti anche successivamente alla conclusione del contratto, in base ai quali, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l'obbligazione di pagamento assunta dalla società nei confronti dell’odierno ricorrente, pur se non prevista nella promessa del 4-5-2001. Lamenta che la Corte di merito non abbia applicato i criteri dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art.1366 c.c., così effettuando “interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale” (pag. 33 ricorso). Deduce che la Corte d’appello ha considerato solo alcuni dei fatti di causa, ossia la rivendita alla società dei terreni di terzi (signori Solazzo avvenuta il 23- 4-2003) non inclusi nella promessa e il coinvolgimento personale dell’odierno ricorrente e dei suoi familiari nell'operazione, ed ha omesso di considerare altri elementi istruttori, che assume di decisiva rilevanza, al contrario dei primi, che non avrebbero alcun rilievo. In particolare i giudici d’appello non avrebbero considerato che l'operazione Solazzo era successiva alla promessa, l’odierno ricorrente aveva sostenuto ingenti spese per ottenere la liberazione di quei terreni, il trasferimento era stato realizzato ad un prezzo inferiore a quello fissato nella promessa, prima dell'ulteriore scrittura firmata in data 4 luglio 2003, e le compravendite dei suoi familiari erano state stipulate ad un prezzo inferiore o uguale a quello previsto nella promessa del 4-5-2001. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente denuncia il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 vizio di violazione di legge, sempre in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2722 ss. c.c., nonché omesso esame di circostanze decisive, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la prova per testimoni espletata nel corso del procedimento arbitrale, e quindi ha ritenuto non valutabili le circostanze da essa risultanti, e nella parte in cui non sono stati considerati altri dati di fatto, ugualmente rilevanti, quali la comunicazione datata 17.09.2003. Deduce che la prova per testimoni era diretta a dimostrare che il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. si era incontrato con l'odierno ricorrente nel 2001, ad inizio d'anno, nel giugno del 2002 e nel luglio del 2003, e che in dette occasioni aveva sempre ribadito che il compenso dell'Aprovitola sarebbe stato corrispondente alla differenza tra il prezzo massimo fissato nella promessa per cui è causa ed il prezzo effettivamente corrisposto per ogni singolo trasferimento, come emergente anche dalla scrittura esplicativa del 4.7.2003. Ad avviso del ricorrente, la prova non era diretta a dimostrare un patto aggiunto, ossia il patto di pagare un compenso all’ Aprovitola, non previsto nella scrittura del 4- 5-2001, né in quella del 4 luglio 2003, ma circostanze rilevanti per l'esatta ricostruzione della volontà delle parti come espressa nella scrittura privata del 2001 e per chiarire un contenuto negoziale suscettibile di diverse interpretazioni, sicchè la fattispecie non rientrerebbe tra le ipotesi per le quali opera il divieto di cui agli artt.2722, 2723 e 2724 c.c.. Pertanto, deduce che la Corte d’appello ha violato i principi in tema di ammissibilità della prova ed ha omesso di esaminare le circostanze riferite dai testi e la comunicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. del 7 ottobre 2003, e dunque di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio facti incidente sulla esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 2. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 2.1. La Corte d’appello, con iter motivazionale chiaro e lineare, dopo aver esaminato la disciplina della fattispecie di cui all’art.1381 c.c., ha qualificato il rapporto giuridico sorto tra le parti in forza della scrittura di data 4-5-2001 (formalizzata con atto notarile e contenente la clausola compromissoria) come corrispondente a quel modello legale. In particolare, il ricorrente aveva promesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. di procurarle l’acquisto di venti terreni di terzi, tutti rientranti nel piano di lottizzazione del Comune di Giugliano (per un prezzo massimo stabilito per le aree edificabili, non stabilito per le aree agricole e stabilito per le aree di viabilità), senza che vi fosse alcuna assunzione di obblighi da parte della suddetta società, mentre l’odierno ricorrente si era anche obbligato a procurare tutta la documentazione, ove richiesta, alla P.A. e necessaria per il disbrigo delle pratiche amministrative, inclusa la lettera di disponibilità per il piano di lottizzazione e per la concessione edilizia. La Corte di merito ha precisato che la concreta fattispecie negoziale di cui trattasi era onerosa, nel senso che da essa conseguiva un “costo” per entrambe le parti (il promissario si impegnava all’acquisto dei beni dai terzi, il promittente si impegnava a procurarle l’acquisto), ma non si configurava come un contratto a prestazioni corrispettive, non essendo prevista alcuna prestazione della società promissaria in favore del promittente. Ha rimarcato che, secondo lo schema legale di cui all’art.1381 c.c., in assenza di una corrispettività tra le prestazioni del promittente e del promissario, la promessa del fatto del terzo, ai fini della sua giustificazione causale deve presentarsi come "promessa interessata" e che, nel caso di specie, l’utilità dell’Aprovitola, ossia il suo interesse ad assumere l’impegno, derivava dal collegamento di detto impegno con la complessiva operazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 immobiliare da realizzarsi tramite il piano di lottizzazione, in cui pacificamente rientravano tutti i terreni oggetto della promessa. La Corte d’appello ha affermato che la prova di tale collegamento era chiaramente evincibile dal tenore della condizione sospensiva inserita nella totalità dei contratti oggetto della promessa del fatto del terzo, nei quali l'efficacia dei contratti era subordinata "al momento della sottoscrizione dell'ultimo atto di compravendita dell'ultima particella facente parte del predetto piano di lottizzazione e limitrofe". Nel piano di lottizzazione rientravano anche i terreni dei signori Sollazzo, che il ricorrente acquistò il 23-4-2003 e rivendette alla società promissaria, e quello acquistato da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha aggiunto che la rivendita dei terreni Sollazzo, ovvero il coinvolgimento personale dell’Aprovitola e dei suoi familiari nell’operazione aveva determinato un utile quanto meno nell’ordine di €700.000, risultando così irrilevante che i prezzi di rivendita alla promissaria fossero inferiori rispetto a quelli massimi indicati nella promessa. Va aggiunto che, come afferma lo stesso ricorrente – pag. 35 ricorso-, i terreni Sollazzo, pur rientrando nel piano di lottizzazione, non erano oggetto della promessa di vendita stipulata con la società controricorrente e che quell’acquisto venne effettuato ad aprile 2003, prima dell’ultimo atto di trasferimento dei beni pattuito nella promessa che segnò la conclusione dell’affare ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - pag. 36 e 37 ricorso-), ricorrendo, perciò, un evidente collegamento, anche sotto il profilo temporale, idoneo a palesarne l’utilità nel senso precisato per l’odierno ricorrente, contrariamente a quanto quest’ultimo assume. Dalla ricostruzione nei suddetti termini della vicenda negoziale, la Corte d’appello ha, dunque, motivatamente, fatto discendere la corrispondenza della fattispecie concreta allo schema negoziale legale della promessa del fatto o obbligazione del terzo, sottolineando che, invece, la pretesa di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 pagamento azionata, oltre a non essere in alcun modo prevista nella scrittura di data 4-5-2001, si configurava come sostanziale corrispettivo di un’attività di mediazione, collegata allo svolgimento dí un'attività propedeutica alla stipula dei contratti definitivi di compravendita indicati, asserítamente svolta per consentirne la stipula, e all’evidenza “figura diversa dal contratto di promessa del fatto del terzo effettivamente intercorsa tra le parti e ad esso estraneo” (pag. 17 sentenza). La Corte d’appello ha, di conseguenza, dichiarato la nullità del lodo impugnato per aver violato le norme sostanziali richiamate, artt.1362 c.c. e 1381 c.c., e in particolare per avere il Collegio arbitrale erroneamente qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. 2.2. A fronte del suesposto puntuale percorso argomentativo, le articolate censure del ricorrente si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sulla violazione di criteri ermeneutici e delle regole sulla valutazione delle prove e, dall’altro, sulla denuncia di omesso esame di fatti decisivi. 2.2.1. Le doglianze in punto di violazione di criteri ermeneutici sono prive di fondamento, atteso che, in primo luogo, è stato corretto l’inquadramento giuridico della promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo secondo il paradigma dell’art.1381 c.c. effettuato dalla Corte territoriale e che, di seguito, l’indagine sulla volontà delle parti è stata condotta mediante la verifica, nel caso concreto, della sussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta norma. Sotto il primo profilo, come chiarito da questa Corte (Cass. 24853/2014 e Cass. 9114/2020), con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, e una seconda di “dare”, che non F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 assume rilievo nel caso di specie, essendo stata adempiuta dal promittente la prima obbligazione. In base al modello legale, è assente una corrispettività in senso proprio tra la prestazione del promittente e quella del promissario, poiché manca l’obbligo di una prestazione del secondo in favore del primo. Ciò in quanto il promittente ha interesse ad assumere l’impegno di adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso e a conseguirne un’utilità, ed è questa la giustificazione causale della promessa ex art.1381 c.c., che si connota, per l’appunto, come "interessata" per lo stesso promittente. Sotto il secondo profilo, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha ricondotto alla fattispecie di cui all’art.1381 c.c. la promessa del 4- 5-2001 di cui si discute, ravvisando sussistenti, nella specie, i requisiti prescritti dalla norma, e ciò in base al nomen iuris dato dalle parti, al tenore letterale dell’atto e al suo contenuto, nonché anche in base all’interpretazione della funzione del regolamento contrattuale (cfr. Cass. 34795/2021) e al comportamento successivo delle parti, pervenendo al convincimento che la loro volontà fosse quella risultante dal tenore letterale del contratto. Peraltro il ricorrente si era espressamente impegnato con la promessa del 4-5-2001- art. 2- a svolgere anche quell’attività propedeutica (cfr. pag. 5 ricorso in cui è riportato il testo della promessa), di cui successivamente ha preteso il compenso, in alcun modo pattuito nella citata scrittura, pari alla differenza dei prezzi massimi previsti nella promessa e quelli effettivamente pagati dalla promissaria ai terzi. 2.2.2. Sono inammissibili le censure inerenti alla valutazione delle prove e alla denuncia di omesso esame di fatti decisivi. Posto che le deduzioni del ricorrente riferite a comunicazioni scritte successive all’accordo e in particolare a quella del 4-7-2003 sono state F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 esaminate e valutate dalla Corte d’appello, sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame delle risultanze istruttorie le doglianze sulle valutazioni di documenti e dei fatti allegati. Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., così come prospettata in ricorso (cfr. tra le tante Cass. 1229/2019). 2.3. Inammissibili sono anche le doglianze in punto di patto aggiunto e relativa prova testimoniale. Le censure non si confrontano con le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, che ha ritenuto di estrema genericità e vaghezza la scrittura privata del 4/7/03, sia per la mancanza di qualsivoglia collegamento tra essa ed il contratto di promessa di fatto del terzo, sia perché tra le parti erano intercorsi due contratti di promessa del fatto del terzo (fatto pacifico) e non appariva chiaro dal tenore della scrittura a quale dei due contratti le parti avessero inteso riferirsi. Dirimente è ribadire, ancora una volta, come correttamente ha puntualizzato la Corte d’appello, che il titolo negoziale fondante la pretesa di compensi è la promessa del 4-5-2001, ed infatti la competenza arbitrale era prevista solo ed esclusivamente dalla promessa, che era stata formalizzata non solo per iscritto, ma con rogito notarile. Il titolo negoziale non prevedeva alcun corrispettivo per l’attività, anche propedeutica, svolta dall’Aprovitola, né e a maggior ragione le modalità di determinazione del corrispettivo che egli pretende (differenza tra prezzo massimo stabilito nella promessa, peraltro non per i terreni agricoli – cfr. art.2 -, e prezzo pagato), e ciò rende del tutto manifesta la totale estraneità a quel regolamento negoziale della pretesa di compensi azionata in sede arbitrale dall’ Aprovitola. Che la Corte d’appello non abbia espressamente considerato altre missive (datate settembre 2003, in cui si faceva riferimento ad incontri F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 per definire i rapporti), ossia altri elementi istruttori, non rileva come omesso esame ex art.360, comma 1 n.5, c.p.c., perché il fatto storico decisivo controverso in causa (volontà concorde delle parti di pagamento di un corrispettivo al promittente in base a quanto pattuito nella nota scrittura) è stato più che adeguatamente scrutinato (tra le tante Cass.16812/2018; Cass.27415/2018). Nè può rilevare come omesso esame di fatto decisivo la mancata valutazione delle risultanze delle prove testimoniali assunte nel giudizio arbitrale, con cui il ricorrente assume di aver dimostrato, al limitato fine di chiarire il contenuto, di incerto significato, della promessa, che era stato concordato il corrispettivo pari alla differenza di prezzo di cui si è detto, atteso che correttamente la Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della suddetta prova testimoniale. A tale riguardo, in base a quanto motivatamente accertato dai giudici di merito, si osserva che: a) il contenuto della promessa non è affatto di incerto significato e non prevede alcun corrispettivo per l’Aprovitola; b) ciò che si intendeva provare, se configurato come accordo anteriore o coevo alla promessa, ampliava senza alcun dubbio il regolamento negoziale della promessa, introducendo una corrispettività e un obbligo di pagamento a carico della promissaria non previsto dalla stessa, così ricorrendo il divieto di cui all’art.2722 c.c. (cfr. Cass. 4601/2017 sul divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c. riguardante gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio); c) la prova per testi, ex art.2723 c.c., di un patto aggiunto posteriore alla formazione della promessa non avrebbe potuto essere introdotta nel giudizio arbitrale perché mancava la fonte convenzionale del potere conferito agli arbitri in ordine a quel patto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 8836/2018 Numero sezionale 636/2022 Numero di raccolta generale 10250/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.200,00 di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, lì 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]