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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 24320/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in data 6 luglio 2022, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 32/02/2022 in forza della quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i reati di furto e ricettazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità dell'imputato di proporre direttamente e personalmente il ricorso per cassazione e ha lamentato, poi, il difetto di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Va ribadito che, come già correttamente evidenziato, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011 - 01).

4. Il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall' imputato, facoltà esclusa dall'art. 63.3 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione in data 6 luglio 2022, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Lecce in data 32/02/2022 in forza della quale è stata confermata l'affermazione di responsabilità per i reati di furto e ricettazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità dell'imputato di proporre direttamente e personalmente il ricorso per cassazione e ha lamentato, poi, il difetto di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio. 3. Va ribadito che, come già correttamente evidenziato, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011 - 01). 4. Il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall' imputato, facoltà esclusa dall'art. 63.3 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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