CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27046/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25046/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzina lezzi, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 99, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1814/6/14 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. All'esito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di odontoiatra, l'Agenzia delle Entrate, sul rilievo della omessa contabilizzazione di compensi per prestazioni professionali, determinava, con metodo analitico - induttivo ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1993 e recuperava a tassazione le imposte non versate, in uno a sanzioni ed accessori. 2. L'impugnativa del relativo avviso di accertamento spiegata dal contribuente, disattesa in prime cure, veniva accolta, a seguito di gravame, dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, anche sulla scorta dell'esito assolutorio del procedimento penale promosso a carico del contribuente, qualificava gli elementi indiziari addotti nell'atto impositivo a suffragio della omessa fatturazione di compensi come «mere e labili presunzioni», non connotate dai caratteri della gravità, precisione e concordanza e, pertanto, annullava l'atto impositivo. 3. A seguito di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. proposto dall'A.F., questa Corte, con la sentenza n. 3777/2013 del 15 febbraio 2013, cassava con rinvio la pronuncia di seconde cure, ritenuta inficiata dal vizio di insufficiente motivazione sulla presunzione di maggiori ricavi desunta dalla documentazione di acquisto di protesi dentarie, circostanza invece potenzialmente rilevante per essere legittima la ricostruzione induttiva di ricavi «ove la cessione o l'impiego in prestazioni d'opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto». r.g. n. 2514sf 01 2 Cons. est f e Rossi 4. Tempestivamente riassunta la controversia, la C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'impugnativa del contribuente e dichiarato legittimo l'atto impositivo. 5. Avverso quest'ultima pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce nullità della sentenza «ex artt. 36, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. dv. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». Si deduce, in sintesi, una omessa motivazione, meramente «fittizia» e contrastante con il modello prefigurato dalle evocate disposizioni, per avere il giudice territoriale mancato di esaminare una serie di elementi risultanti dagli atti di causa. 4.1. La doglianza è infondata. Dopo aver individuato (in parte narrativa) il thema decidendum della lite e la tipologia (analitico-induttiva) dell'accertamento oggetto di controversia, l'impugnata pronuncia ha considerato la (pacifica e riscontrata dalle emergenze contabili) differenza quantitativa tra le protesi dentarie acquistate e quelle fatturate con le prestazioni professionali rese come una «obiettiva e reale circostanza», idonea a giustificare, in quanto integrante elemento presuntivo grave, preciso e concordante, «i maggiori compensi non contabilizzati», rilevando altresì il mancato assolvimento ad opera del contribuente dell'onere della prova contraria. Un percorso argomentativo del genere, oltremodo coerente nella sequenzialità tra premesse e conclusioni, rende chiari ed intellegibili il modo di formazione e gli strumenti asseverativi del convincimento espresso con la statuizione dispositiva: si è ben lungi dall'integrare una «motivazione apparente» (la quale ricorre quando il giudice r.g. n. 25O4 q/215 3 Cons. est. ffae Rossi ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione: Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass. 25/09/2018, n. 22598) o altra anomalia motivazionale (quale, ad esempio, il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» oppure la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile») sindacabile in sede di legittimità alla stregua dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla vicenda (sul punto, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 5. Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l'omesso esame dell'eccezione con cui aveva dedotto il difetto di motivazione dell'atto impositivo (siccome mancante dell'allegazione degli atti indicati nel p.v.c.) nonché la carenza di prove ex art. 2697 cod. civ., non avendo l'A.F. depositato il richiamato p.v.c. in fase contenziosa. 5.1. La doglianza non merita accoglimento. Essa va, in primis, correttamente sussunta (senza che l'erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione di impugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ.: il mancato esame di una domanda o di un'eccezione rileva infatti come vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Come è noto, siffatto vizio è tuttavia escluso in ipotesi di rigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesi incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta oppure emetta una decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda o eccezione. Tanto si è verificato nella vicenda in esame. r.g. n 46/2015 4 Consieti ffaele [OSCURATO:PERSONA] positivo apprezzamento del giudice di prossimità in ordine alla idoneità delle ragioni esposte nell'atto impositivo a fondare la ripresa a tassazione importa, quale ineludibile presupposto, la valutazione di compiutezza motivazionale del contenuto dell'avviso opposto; la ritenuta fondatezza della pretesa erariale si fonda poi sulla sufficienza delle prove fornite all'uopo dall'Amministrazione finanziaria. 6. Con il terzo motivo, ancora per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l'omessa disamina dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per difetto di sottoscrizione ad opera del capo dell'ufficio o di funzionario direttivo da lui delegato. 6.1. Il motivo è inammissibile per novità della censura. Parte ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ed altresì di indicare in quale atto dei precedenti gradi lo abbia eventualmente fatto, onde dar modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di vagliarne la fondatezza nel merito (Cass. 21/06/2018, n. 16347; Cass. 21/11/2017, n. 27568; Cass. Sez. U., 06/05/2016, n. 9138; Cass. 19/04/2012, n. 6118; Cass. 27/05/2010, n. 12992; da ultimo, Cass. 23/09/2020, n. 19929, affermando che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, l'invalidità dell'atto impugnato non può essere rilevata di ufficio né fatta valere per la prima volta in sede di legittimità). 7. Rigettato il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. r.g. n. 4 2015 5 Cons. e [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il gi